Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1786

    Regolamento (CE) n. 1786/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006 , che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2007

    GU L 337 del 5.12.2006, p. 12–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 314M del 1.12.2007, p. 384–388 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; abrogato da 32015R0936

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1786/oj

    5.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 337/12


    REGOLAMENTO (CE) N. 1786/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 4 dicembre 2006

    che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2007

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1) in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) 517/94 fissa i limiti quantitativi annui per taluni prodotti tessili originari del Montenegro, del Kosovo (2) e della Corea del Nord.

    (2)

    A partire dal 1o gennaio 2007, l'Unione europea comprenderà due nuovi Stati membri, Romania e Bulgaria. L'articolo 6, paragrafo 7, dell'atto di adesione prevede che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento siano adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi devono pertanto essere adeguate per includere anche le importazioni nei due nuovi Stati membri. Ciò richiede la modifica di alcuni allegati del regolamento (CE) n. 517/94.

    (3)

    Onde evitare che l’allargamento produca effetti restrittivi sugli scambi commerciali, nell'adeguare i nuovi contingenti è opportuno utilizzare un metodo di adattamento dei quantitativi che tenga conto delle importazioni tradizionali nei nuovi Stati membri. Una formula basata sulla media delle importazioni degli ultimi tre anni nei due nuovi Stati membri originarie dei paesi terzi fornisce una giusta misura di tali flussi storici. Dal momento che il Montenegro ha acquistato l’indipendenza il 3 giugno 2006, la Commissione non dispone di cifre separate per il flusso commerciale tra Montenegro e Kosovo, da un lato, e i nuovi Stati membri, dall’altro. Si sono fissate le nuove aliquote di contingente applicando a tal fine il criterio più appropriato, ossia gli indici di popolazione dei due nuovi Stati membri. In entrambi i casi si è tenuto conto anche di un tasso di crescita.

    (4)

    Pertanto, è opportuno modificare gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 al fine di indicare i livelli dei contingenti applicabili nel 2007. Le norme dettagliate che disciplinano l'assegnazione dei contingenti nel 2007 sono quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1785/2006 della Commissione (3) relativo alla gestione dei contingenti tessili istituiti per il 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 517/94.

    (5)

    Le disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94 si applicano in toto alle importazioni nei nuovi Stati membri. Il regolamento (CE) n. 517/94 va pertanto modificato di conseguenza.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 931/2005 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2005, pag. 37).

    (2)  Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

    (3)  Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO

    Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come segue.

    1.

    L'allegato III B è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO III B

    Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino

    Repubblica di Montenegro, Kosovo (1)

    Categoria

    Unità

    Quantità

    1

    in tonnellate

    631

    2

    in tonnellate

    765

    2a

    in tonnellate

    173

    3

    in tonnellate

    84

    5

    1 000 pezzi

    356

    6

    1 000 pezzi

    191

    7

    1 000 pezzi

    104

    8

    1 000 pezzi

    297

    9

    in tonnellate

    78

    15

    1 000 pezzi

    148

    16

    1 000 pezzi

    75

    67

    in tonnellate

    65

    2.

    L'allegato IV è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO IV

    Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 1

    Corea del Nord

    Categoria

    Unità

    Quantità

    1

    in tonnellate

    128

    2

    in tonnellate

    153

    3

    in tonnellate

    117

    4

    1 000 pezzi

    289

    5

    1 000 pezzi

    189

    6

    1 000 pezzi

    218

    7

    1 000 pezzi

    101

    8

    1 000 pezzi

    302

    9

    in tonnellate

    71

    12

    1 000 paia

    1 308

    13

    1 000 pezzi

    1 509

    14

    1 000 pezzi

    154

    15

    1 000 pezzi

    175

    16

    1 000 pezzi

    88

    17

    1 000 pezzi

    61

    18

    in tonnellate

    61

    19

    1 000 pezzi

    411

    20

    in tonnellate

    142

    21

    1 000 pezzi

    3 416

    24

    1 000 pezzi

    263

    26

    1 000 pezzi

    176

    27

    1 000 pezzi

    289

    28

    1 000 pezzi

    286

    29

    1 000 pezzi

    120

    31

    1 000 pezzi

    293

    36

    in tonnellate

    96

    37

    in tonnellate

    394

    39

    in tonnellate

    51

    59

    in tonnellate

    466

    61

    in tonnellate

    40

    68

    in tonnellate

    120

    69

    1 000 pezzi

    184

    70

    1 000 pezzi

    270

    73

    1 000 pezzi

    149

    74

    1 000 pezzi

    133

    75

    1 000 pezzi

    39

    76

    in tonnellate

    120

    77

    in tonnellate

    14

    78

    in tonnellate

    184

    83

    in tonnellate

    54

    87

    in tonnellate

    8

    109

    in tonnellate

    11

    117

    in tonnellate

    52

    118

    in tonnellate

    23

    142

    in tonnellate

    10

    151A

    in tonnellate

    10

    151B

    in tonnellate

    10

    161

    in tonnellate

    152»

    3.

    L'allegato VI è sostituito dal testo seguente:

    «ALLEGATO VI

    TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

    Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 4, paragrafo 2

    Repubblica di Montenegro, Kosovo (2)

    Categoria

    Unità

    Quantità

    5

    1 000 pezzi

    403

    6

    1 000 pezzi

    1 196

    7

    1 000 pezzi

    588

    8

    1 000 pezzi

    1 325

    15

    1 000 pezzi

    691

    16

    1 000 pezzi

    369


    (1)  Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

    (2)  Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


    Top