This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006R1786
Commission Regulation (EC) No 1786/2006 of 4 December 2006 amending Annexes III B, IV, and VI to Council Regulation (EC) No 517/94 as regards textile quotas for 2007
Regolamento (CE) n. 1786/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006 , che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2007
Regolamento (CE) n. 1786/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006 , che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2007
GU L 337 del 5.12.2006, p. 12–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 314M del 1.12.2007, p. 384–388
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; abrogato da 32015R0936
5.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1786/2006 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2006
che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1) in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) 517/94 fissa i limiti quantitativi annui per taluni prodotti tessili originari del Montenegro, del Kosovo (2) e della Corea del Nord. |
(2) |
A partire dal 1o gennaio 2007, l'Unione europea comprenderà due nuovi Stati membri, Romania e Bulgaria. L'articolo 6, paragrafo 7, dell'atto di adesione prevede che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento siano adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi devono pertanto essere adeguate per includere anche le importazioni nei due nuovi Stati membri. Ciò richiede la modifica di alcuni allegati del regolamento (CE) n. 517/94. |
(3) |
Onde evitare che l’allargamento produca effetti restrittivi sugli scambi commerciali, nell'adeguare i nuovi contingenti è opportuno utilizzare un metodo di adattamento dei quantitativi che tenga conto delle importazioni tradizionali nei nuovi Stati membri. Una formula basata sulla media delle importazioni degli ultimi tre anni nei due nuovi Stati membri originarie dei paesi terzi fornisce una giusta misura di tali flussi storici. Dal momento che il Montenegro ha acquistato l’indipendenza il 3 giugno 2006, la Commissione non dispone di cifre separate per il flusso commerciale tra Montenegro e Kosovo, da un lato, e i nuovi Stati membri, dall’altro. Si sono fissate le nuove aliquote di contingente applicando a tal fine il criterio più appropriato, ossia gli indici di popolazione dei due nuovi Stati membri. In entrambi i casi si è tenuto conto anche di un tasso di crescita. |
(4) |
Pertanto, è opportuno modificare gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 al fine di indicare i livelli dei contingenti applicabili nel 2007. Le norme dettagliate che disciplinano l'assegnazione dei contingenti nel 2007 sono quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1785/2006 della Commissione (3) relativo alla gestione dei contingenti tessili istituiti per il 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 517/94. |
(5) |
Le disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94 si applicano in toto alle importazioni nei nuovi Stati membri. Il regolamento (CE) n. 517/94 va pertanto modificato di conseguenza. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2006.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 931/2005 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2005, pag. 37).
(2) Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(3) Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come segue.
1. |
L'allegato III B è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III B Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino Repubblica di Montenegro, Kosovo (1)
|
2. |
L'allegato IV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 1 Corea del Nord
|
3. |
L'allegato VI è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO VI TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 4, paragrafo 2 Repubblica di Montenegro, Kosovo (2)
|
(1) Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»
(2) Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»