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Document 32006R1730
Commission Regulation (EC) No 1730/2006 of 23 November 2006 concerning the authorisation of benzoic acid (VevoVitall) as a feed additive (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006 , concernente l’autorizzazione dell’acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006 , concernente l’autorizzazione dell’acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 325 del 24.11.2006, p. 9–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 314M del 1.12.2007, p. 349–351
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2018; abrogato da 32018R1550
24.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 325/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1730/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2006
concernente l’autorizzazione dell’acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. |
(2) |
In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato. La domanda era accompagnata dalle informazioni dettagliate e dai documenti previsti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi per i suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 9 dicembre 2005 che l’acido benzoico (VevoVitall) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (2). Essa ha inoltre concluso che l’acido benzoico (VevoVitall) non pone alcun ulteriore rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità all’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Secondo tale parere l’utilizzo di questo preparato migliora i parametri di rendimento nei suinetti, come l’incremento di peso o l’efficienza di utilizzo del mangime. Il parere dell’Autorità raccomanda misure appropriate per garantire la sicurezza degli utenti e non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo alla commercializzazione. Il parere verifica anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi in alimenti per animali presentata dal Laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato dimostra che sono rispettate le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza deve essere autorizzato l’utilizzo del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni previste nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto VevoVitall® come additivo per mangimi per i suinetti svezzati in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003, adottato il 30 novembre 2005. The EFSA Journal (2005) 290, pag. 1.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo (Denominazione commerciale) |
Tenore massimo dell’elemento (Se) in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Data di scadenza dell'autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di alimento completo |
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Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento: incremento di peso o efficienza di utilizzo del mangime) |
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4 d 210 |
DSM Prodotti speciali |
Acido benzoico (VevoVitall) |
|
Suinetti (svezzati) |
— |
5 000 |
5 000 |
I mangimi complementari per suinetti non possono contenere più di 10 000 mg/kg di acido benzoico. Le istruzioni per l’uso devono indicare quanto segue:
|
14.12.2016 |
(1) Informazioni sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/