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Document 32006R1682

    Regolamento (CE) n. 1682/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006 , che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2006/2007

    GU L 314 del 15.11.2006, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 338M del 17.12.2008, p. 586–588 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1682/oj

    15.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 314/16


    REGOLAMENTO (CE) N. 1682/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 14 novembre 2006

    che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2006/2007

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

    visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (2), in particolare l’articolo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2825/93, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell’andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d’invecchiamento di detta bevanda alcolica.

    (2)

    Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005, il periodo medio d’invecchiamento del whisky scozzese nel 2005 era di otto anni.

    (3)

    Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

    (4)

    L’articolo 10 del protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all’esportazione. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo del coefficiente per il periodo 2006/2007,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per il periodo dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007 i coefficienti di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali utilizzati nel Regno Unito per la fabbricazione di Scotch whisky, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

    (2)  GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29).


    ALLEGATO

    Coefficienti applicabili nel Regno Unito

    Periodo di applicazione

    Coefficiente applicabile

    all’orzo trasformato in malto utilizzato nella fabbricazione di whisky di malto («malt whisky»)

    ai cereali utilizzati nella fabbricazione di whisky di cereali («grain whisky»)

    Dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007

    0,499

    0,518


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