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Document 32006R1630

Regolamento (CE) n. 1630/2006 della Commissione, del 31 ottobre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 933/2002 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli originari della Svizzera e che abroga il regolamento (CE) n. 851/95

GU L 302 del 1.11.2006, p. 43–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 752–754 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1630/oj

1.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/43


REGOLAMENTO (CE) N. 1630/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 933/2002 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli originari della Svizzera e che abroga il regolamento (CE) n. 851/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’allargamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004, la Comunità e la Svizzera hanno deciso di procedere all’adeguamento delle concessioni tariffarie previste dall’accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera del 21 giugno 1999 sul commercio di prodotti agricoli (2) (di seguito «l’accordo»), che è entrato in vigore il 1o giugno 2002. In particolare, hanno deciso di modificare gli allegati 1 e 2 dell'accordo, nei quali erano elencate le concessioni, al fine di estendere un contingente tariffario comunitario in esenzione doganale ad un nuovo prodotto, cicoria witloof, del codice NC 0705 21 00.

(2)

In attesa della modifica formale, la Comunità e la Svizzera hanno deciso di applicare le concessioni modificate su base autonoma e transitoria a decorrere dal 1o maggio 2004.

(3)

Per assicurare l'estensione del contingente ai prodotti del codice NC 0705 21 00 a decorrere dal 1o maggio 2004, il regolamento (CE) n. 7/2005 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie in vista dell’apertura di un contingente tariffario comunitario per alcuni prodotti agricoli originari della Svizzera (3), ha previsto per un periodo transitorio un contingente tariffario autonomo limitato a questi prodotti.

(4)

L'allegato 2 dell'accordo, come modificato dalla decisione n. 3/2005 del Comitato misto per l'agricoltura istituito con l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 19 dicembre 2005, concernente l’adeguamento, in seguito all’allargamento dell’Unione europea, degli allegati 1 e 2 (4), stabilisce dei contingenti tariffari estesi ai prodotti del codice NC 0705 21 00. È quindi necessario adeguare le corrispondenti disposizioni attuative.

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 933/2002 della Commissione (5).

(6)

Il regolamento (CE) n. 7/2005 è abrogato dal regolamento (CE) n. 1623/2006 (6) a decorrere dal 1o settembre 2006. Il presente regolamento deve pertanto applicarsi alla stessa data.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 933/2002, la riga corrispondente al numero d’ordine 09.0925 è sostituita dalla seguente:

Numero d'ordine

Codice NC

Codice TARIC

Descrizione

Aliquota del dazio

Volume del contingente

(in tonnellate, peso netto)

«09.0925

0705 11 00

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

 

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), compresa la cicoria Witloof (Cichorium intybus var. foliosum), fresche o refrigerate

esenzione

3 000»

Articolo 2

Per l'anno 2006, il volume del contingente tariffario comunitario n. 09.0925 è ridotto del quantitativo utilizzato anteriormente alla data di cui all'articolo 3, nell'ambito del contingente tariffario comunitario n. 09.0947 previsto dal regolamento (CE) n. 7/2005.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(3)  GU L 4 del 6.1.2005, pag. 1.

(4)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 33.

(5)  GU L 144 dell’1.6.2002, pag. 22.

(6)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.


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