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Document 32006R1617

Regolamento (CE) n. 1617/2006 del Consiglio, del 24 ottobre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1207/2001 per quanto riguarda le conseguenze dell’introduzione del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine

GU L 300 del 31.10.2006, p. 5–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 200M del 1.8.2007, p. 128–131 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1617/oj

31.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1617/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1207/2001 per quanto riguarda le conseguenze dell’introduzione del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio (1) sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi, fissa norme intese a facilitare il rilascio o la compilazione corretti di prove dell’origine in relazione alle esportazioni di prodotti dalla Comunità nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con alcuni paesi terzi.

(2)

Nel 1997 è stato creato un sistema paneuropeo di cumulo diagonale dell’origine tra la Comunità, la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera (compreso il Liechtenstein), esteso nel 1999 alla Turchia. Il 1o maggio 2004 la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno aderito all’Unione europea.

(3)

Nella riunione di Toledo del marzo 2002 i ministri del Commercio euromediterranei hanno deciso di estendere tale sistema ai paesi mediterranei, ad esclusione della Turchia, partecipanti al partenariato euromediterraneo, basato sulla dichiarazione di Barcellona adottata alla conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995. Nella riunione dei ministri del Commercio euromediterranei di Palermo, il 7 luglio 2003, per consentire tale estensione è stato avallato un nuovo modello paneuromediterraneo di protocollo degli accordi euromediterranei, riguardante la definizione del concetto di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. In seguito all’esito del comitato misto CE — Isole Færøer/Danimarca del 28 novembre 2003, è stato deciso di includere anche le Isole Færøer nel sistema di cumulo diagonale paneuromediterraneo dell’origine.

(4)

Sono già state o saranno adottate decisioni rispettivamente del consiglio di associazione o del comitato misto che introducono il nuovo protocollo paneuromediterraneo negli accordi euromediterranei e nell’accordo tra la CE e le Isole Færøer/la Danimarca.

(5)

L’applicazione del nuovo sistema di cumulo diagonale implica l’uso di nuovi tipi di prove dell’origine preferenziale, consistenti in certificati di circolazione EUR-MED e dichiarazioni su fattura EUR-MED. Il regolamento (CE) n. 1207/2001 dovrebbe pertanto contemplare anche questi tipi di prova dell’origine preferenziale.

(6)

Per consentire la corretta determinazione del carattere originario dei prodotti e sostenere adeguatamente la creazione delle prove dell’origine nel nuovo contesto, la dichiarazione del fornitore per i prodotti aventi carattere originario preferenziale dovrebbe integrare una dichiarazione aggiuntiva che indica se e con quali paesi è stato applicato il cumulo diagonale.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1207/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1207/2001 è modificato come segue:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

all’articolo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell’origine ai sensi delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e alcuni paesi;»

3)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio o di compilazione nella Comunità di prove dell’origine ai sensi delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e alcuni paesi.»;

4)

all’articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   In assenza di risposta entro cinque mesi dalla data della richiesta di verifica o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per comprovare l’origine effettiva delle merci, le autorità doganali del paese di esportazione annullano la prova dell’origine redatta in base ai documenti in questione.»;

5)

l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;

6)

l’allegato II è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1.


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