This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006R1587
Commission Regulation (EC) No 1587/2006 of 23 October 2006 amending Council Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures against President Lukashenko and certain officials of Belarus
Regolamento (CE) n. 1587/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia
Regolamento (CE) n. 1587/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia
GU L 348M del 24.12.2008, pp. 748–751
(MT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 294 del 25.10.2006, pp. 25–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
|
25.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1587/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 8, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
In conformità del regolamento (CE) n. 765/2006, sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dal presidente Lukashenko e quelli appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dagli altri funzionari della Bielorussia responsabili delle violazioni, durante le elezioni presidenziali in Bielorussia del 19 marzo 2006, delle norme internazionali in materia elettorale e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché appartenenti alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o organismi a loro associati elencati nell'allegato I del regolamento. |
|
(2) |
La decisione 2006/718/PESC del Consiglio (2) ha modificato l'allegato IV della posizione comune 2006/276/PESC (3) in cui figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di cui alla posizione comune. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I. |
|
(3) |
Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 72 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 101 dell'11.4.2006, pag. 5. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2006/362/PESC (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 45).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
|
1) |
Nell'allegato I vengono inserite tre colonne, intitolate rispettivamente «Indirizzo», «Numero di passaporto» e «Nazionalità». |
|
2) |
Vengono aggiunte le persone fisiche seguenti:
|
|
3) |
La voce «Cognome: Naumov, Vladimir Vladimirovich. Data di nascita: 1956. Carica: Ministro dell'interno» è sostituita da: «Cognome: Naumov, Vladimir Vladimirovich. Data di nascita: 7.2.1956. Carica: Ministro dell'interno.» |