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Document 32006R1555
Commission Regulation (EC) No 1555/2006 of 18 October 2006 amending Regulation (EC) No 1039/2006 on opening a standing invitation to tender for the resale on the Community market of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Germany, Spain, Ireland, Italy, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia and Sweden
Regolamento (CE) n. 1555/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1039/2006 relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, tedesco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese
Regolamento (CE) n. 1555/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1039/2006 relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, tedesco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese
GU L 288 del 19.10.2006, p. 3–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 409–412
(MT)
In force
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1555/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1039/2006 relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, tedesco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 2, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
I quantitativi per la rivendita che figurano nel regolamento (CE) n. 1039/2006 della Commissione (2) rispecchiano la situazione delle scorte d’intervento al 30 giugno 2006. Dopo tale data alcuni quantitativi sono stati venduti dagli organismi di intervento e, nel caso della Germania, le scorte di intervento sono esaurite. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1539/2006 della Commissione, del 13 ottobre 2006, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2007 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti della Comunità (3), prevede che 33 224 tonnellate di zucchero siano ritirate dalle scorte di intervento comunitarie ai fini della distribuzione negli Stati membri, conformemente all’allegato I dello stesso regolamento. |
(3) |
Occorre tener conto di questi quantitativi nella messa in vendita mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità. |
(4) |
Per assicurare una buona gestione dei quantitativi di zucchero all’intervento è opportuno prevedere una notifica degli Stati membri in merito ai quantitativi effettivamente venduti. |
(5) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1039/2006. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1039/2006 è modificato come segue:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: |
2) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Gli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese mettono in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 899 896,41 tonnellate di zucchero accettato all’intervento e disponibile per la vendita sul mercato interno. I quantitativi interessati per Stato membro figurano nell’allegato I.»; |
3) |
all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione del prezzo minimo di vendita da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modello che figura nell’allegato III, il quantitativo effettivamente venduto con gara parziale.»; |
4) |
l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento; |
5) |
è aggiunto l’allegato III, il cui testo figura nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 3.
(3) GU L 283 del 14.10.2006, pag. 14.
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero
Stato membro |
Organismo di intervento |
Quantitativi detenuti dall’organismo di intervento e disponibili per la vendita sul mercato interno |
|||||||||
Belgio |
|
28 648,00 |
|||||||||
Repubblica ceca |
|
34 156,72 |
|||||||||
Spagna |
|
77 334,00 |
|||||||||
Irlanda |
|
12 000,00 |
|||||||||
Italia |
|
494 011,70 |
|||||||||
Ungheria |
|
141 942,90 |
|||||||||
Polonia |
|
13 118,00 |
|||||||||
Slovenia |
|
5 647,00 |
|||||||||
Slovacchia |
|
34 000,00 |
|||||||||
Svezia |
|
59 038,00» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO III
Modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all’articolo 4, paragrafo 3
Formulario (1)
Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento
Regolamento (CE) n. 1039/2006
1 |
2 |
Stato membro che vende lo zucchero di intervento |
Quantitativo effettivamente venduto (tonnellate) |
(1) Da trasmettere via fax al seguente numero: (32) 2 292 10 34.»