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Document 32006R1506

    Regolamento (CE) n. 1506/2006 della Commissione, dell' 11 ottobre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    GU L 280 del 12.10.2006, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 338M del 17.12.2008, p. 539–545 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1506/oj

    12.10.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 280/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 1506/2006 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 ottobre 2006

    recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nella nomenclatura combinata per il 2006, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (3), i codici della nomenclatura combinata (codici NC) per alcuni prodotti sono stati modificati. Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000 si riferiscono ad alcuni di questi codici NC. È quindi necessario aggiornare tali allegati.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 32/2000 deve dunque essere modificato di conseguenza.

    (3)

    Poiché il regolamento (CE) n. 1719/2005 è entrato in vigore il 1o gennaio 2006, il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dalla stessa data.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000 sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2006.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 928/2006 della Commissione (GU L 170 del 23.6.2006, pag. 14).

    (2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2006 della Commissione (GU L 179 dell’1.7.2006, pag. 26).

    (3)  GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1.


    ALLEGATO

    Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000 sono modificati come segue.

    1)

    Nella prima parte dell’allegato IV i codici NC nella seconda colonna sono modificati come segue:

    a)

    i codici NC sotto il numero d’ordine 09.0104 sono modificati come segue:

    i)

    il codice NC «9405 10 99» è sostituito dal codice NC «ex 9405 10 98»;

    ii)

    il codice NC «9405 60 99» è sostituito dal codice NC «ex 9405 60 80»;

    iii)

    il codice NC «9405 99 90» è sostituito dal codice NC «ex 9405 99 00»;

    b)

    il codice NC «6204 49 90» sotto il numero d’ordine 09.0106 è sostituito dal codice NC «ex 6204 49 00».

    2)

    Nella seconda parte dell’allegato IV, i codici sotto il numero d’ordine 09.0104 sono modificati come segue:

    a)

    i codici TARIC nella terza colonna sono modificati come segue:

    i)

    nella riga del codice NC «9405 10 99» il codice TARIC «10» è sostituito dal codice TARIC «20»;

    ii)

    nella riga del codice NC «9405 60 99» il codice TARIC «10» è sostituito dal codice TARIC «20»;

    iii)

    nella riga del codice NC «9405 99 90» il codice TARIC «10» è sostituito dal codice TARIC «20»;

    b)

    i codici NC nella seconda colonna sono modificati come segue:

    i)

    il codice NC «9405 10 99» è sostituito dal codice NC «9405 10 98»;

    ii)

    il codice NC «9405 60 99» è sostituito dal codice NC «9405 60 80»;

    iii)

    il codice NC «9405 99 90» è sostituito dal codice NC «9405 99 00».

    3)

    Nella seconda parte dell’allegato IV, i codici sotto il numero d’ordine 09.0106 sono modificati come segue:

    a)

    i codici TARIC nella terza colonna sono modificati come segue:

    i)

    nella riga del codice NC «5208 52 90» i codici TARIC «11» e «91» sono soppressi;

    ii)

    nella riga del codice NC «6204 49 90» il codice TARIC «10» è sostituito dal codice TARIC «91»;

    iii)

    nelle righe dei codici NC «6214 90 10» e «6214 90 90» i codici TARIC «10», «11» e «19» sono sostituiti dai codici TARIC «11» e «91»;

    b)

    i codici NC nella seconda colonna sono modificati come segue:

    i)

    i codici NC «5208 52 10» e «5208 52 90» sono sostituiti dal codice NC «5208 52 00»;

    ii)

    il codice NC «6204 49 90» è sostituito dal codice NC «6204 49 00»;

    iii)

    i codici NC «6214 90 10» e «6214 90 90» sono sostituiti dal codice NC «6214 90 00».

    4)

    Nella seconda parte dell’allegato V, i codici sotto il numero d’ordine 09.0103 sono modificati come segue:

    a)

    nella terza colonna, nella riga del codice NC «5208 52 90» i codici TARIC «11» e «19» sono soppressi;

    b)

    nella seconda colonna, i codici NC «5208 52 10» e «5208 52 90» sono sostituiti dal codice NC «5208 52 00».


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