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Document 32006R1491
Council Regulation (EC) No 1491/2006 of 10 October 2006 on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning the extension of the Protocol establishing the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Government of the Republic of Guinea-Bissau on fishing off the coast of Guinea-Bissau for the period 16 June 2006 to 15 June 2007
Regolamento (CE) n. 1491/2006 del Consiglio, del 10 ottobre 2006 , concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007
Regolamento (CE) n. 1491/2006 del Consiglio, del 10 ottobre 2006 , concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007
GU L 279 del 11.10.2006, p. 1–2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 200M del 1.8.2007, p. 21–22
(MT)
In force
11.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1491/2006 DEL CONSIGLIO
del 10 ottobre 2006
concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 17 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau (2), prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all’accordo le parti contraenti avviano negoziati volti a definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all’allegato. |
(2) |
Il protocollo vigente è stato approvato con il regolamento (CE) n. 249/2002 del Consiglio (3), quale modificato in virtù dell’accordo approvato con il regolamento (CE) n. 829/2004 del Consiglio (4). In attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, le parti contraenti hanno deciso di prorogare di un anno il protocollo, mediante accordo in forma di scambio di lettere. |
(3) |
È nell’interesse della Comunità approvare tale proroga. |
(4) |
Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo in scadenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007 (5).
Articolo 2
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
a) |
pesca di gamberetti:
|
b) |
pesca di pesci/cefalopodi:
|
c) |
tonniere con reti a circuizione:
|
d) |
pescherecci con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie:
|
2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
Articolo 3
Gli Stati membri le cui navi esercitano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (6).
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
H. HEINÄLUOMA
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 34. Accordo modificato da ultimo dal protocollo relativo al periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 (GU L 19 del 22.1.2002, pag. 35).
(3) GU L 40 del 12.2.2002, pag. 1.
(4) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 25.
(5) GU L 200 del 22.7.2006, pag. 9.
(6) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.