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Document 32006R1417

    Regolamento (CE) n. 1417/2006 della Commissione, del 26 settembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato

    GU L 267 del 27.9.2006, p. 34–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 348M del 24.12.2008, p. 683–689 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. impl. da 32009R0452

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1417/oj

    27.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 267/34


    REGOLAMENTO (CE) N. 1417/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 26 settembre 2006

    che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare gli articoli 10, 15 e 40,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Tenendo conto della riduzione degli importi dell'aiuto per l'utilizzazione di burro, di burro concentrato e di crema per la fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e dell'aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto, è opportuno adattare l'entità delle cauzioni di gara e le disposizioni in merito all'entità della riduzione dell'aiuto e rispettivamente all'incameramento della cauzione di trasformazione in caso di superamento della scadenza prevista per la fabbricazione.

    (2)

    Alla luce dell'esperienza maturata, è opportuno chiarire alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione (2).

    (3)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1898/2005.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1898/2005 è modificato come segue:

    1)

    all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b), il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

    «b)

    oppure utilizzando, nello stabilimento in cui ha luogo l'incorporazione nei prodotti finali, un quantitativo minimo di 5 t di equivalente burro al mese o periodo di 30 giorni, o un quantitativo minimo di 45 t di equivalente burro per periodo di 12 mesi, oppure gli stessi quantitativi nei prodotti intermedi:»;

    2)

    l'articolo 13 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    la cui capacità di trasformazione o di incorporazione è pari almeno a 5 t di burro al mese o periodo di 30 giorni o a 45 t per periodo di dodici mesi, o al suo equivalente in burro concentrato, in crema o, se del caso, in prodotti intermedi;»;

    b)

    al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Su richiesta dello stabilimento, gli Stati membri possono ammettere una deroga all'obbligo di cui al primo comma, lettera b), se lo stabilimento dispone di locali che garantiscono la separazione e l'identificazione delle eventuali scorte delle materie grasse butirriche in oggetto.»;

    3)

    all'articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   L'importo della cauzione di gara è pari a:

    a)

    61 EUR/t per il burro concentrato;

    b)

    50 EUR/t per il burro d'intervento, per il burro e per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

    c)

    22 EUR/t per la crema di latte.»;

    4)

    all'articolo 28, il paragrafo 4 è soppresso;

    5)

    all'articolo 35, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Salvo forza maggiore, qualora sia superato il termine fissato all'articolo 11, in caso di ricorso al modo di incorporazione previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'importo dell'aiuto è ridotto del 15 % e successivamente del 2 % dell'importo residuo al giorno.»

    ;

    6)

    all'articolo 45, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Le misure di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 si applicano anche ai prodotti di cui all'articolo 5 del presente regolamento, dall'inizio delle operazioni di cui all'articolo 8 oppure, nel caso del burro concentrato senza aggiunta di rivelatori, a partire dalla data di fabbricazione oppure, nel caso delle materie grasse del latte, a partire dalla data della produzione, oppure nel caso del burro senza rivelatori incorporato nei prodotti intermedi, a partire da tale incorporazione fino all'incorporazione nei prodotti finali.»

    ;

    7)

    all'articolo 53, paragrafo 2, l'importo «100 EUR/t» è sostituito da «61 EUR/t»;

    8)

    all'articolo 58, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Qualora debba essere utilizzato come prova di presa in consegna nella fase del commercio al minuto un esemplare di controllo T 5, che non è stato restituito all'organismo presso cui è depositata la cauzione entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'articolo 49, paragrafo 3, in seguito a circostanze non imputabili all'interessato, questi può presentare alle autorità competenti, prima dello scadere del termine di 15 mesi di cui al paragrafo 1, primo comma, una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi che devono comprendere il documento di trasporto e un documento che comprovi che il burro concentrato è stato preso in consegna nella fase del commercio al minuto.»

    ;

    9)

    all'articolo 62, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Salvo forza maggiore, qualora sia superato il termine di cui al paragrafo 1, l'importo dell'aiuto è ridotto del 15 % e successivamente del 2 % dell'importo residuo al giorno.»

    ;

    10)

    all'articolo 63, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f)

    che si impegnano a trasmettere il programma di fabbricazione per ogni partita in fabbricazione, secondo le modalità determinate dallo Stato membro, all'organismo responsabile dei controlli di cui all'articolo 67.»

    ;

    11)

    gli allegati da VIII, XIII e XV sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il disposto dell'articolo 1, punti 3, 4, 5, 7 e 9, si applica alle procedure di gara il cui termine di presentazione delle offerte scade posteriormente al 1o ottobre 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    (2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2006 (GU L 222 del 15.8.2006, pag. 3).


    ALLEGATO

    Gli allegati del regolamento (CE) n. 1898/2005 sono modificati come segue.

    1)

    Nell'allegato VIII, la nota a piè di pagina 1 è sostituita dalla seguente:

    «(1)

    Quantitativo di materie grasse del latte di cui all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzato per la fabbricazione di:

    burro concentrato senza aggiunta di rivelatori:

    formula A: _ tonnellate; formula B: _ tonnellate;

    burro concentrato con aggiunta di rivelatori:

    formula A: _ tonnellate; formula B: _ tonnellate.»

    2)

    L'allegato XIII è modificato come segue:

    a)

    nella sezione A, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    all'atto della spedizione della crema con aggiunta di rivelatori ai fini dell'incorporazione nei prodotti finali:

    casella 104 dell'esemplare di controllo T5:

    —   in spagnolo: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

    —   in ceco: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

    —   in danese: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

    —   in tedesco: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Enderzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

    —   in estone: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

    —   in greco: Κρέμα γάλακτος ιχνοθετημένη, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

    —   in inglese: Cream to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

    —   in francese: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

    —   in italiano: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

    —   in lettone: Krējums ar pievienotiem marķieriem, paredzēts iestrādei Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos galaproduktos

    —   in lituano: Grietinėlė, į kurią įdėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į galutinius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

    —   in ungherese: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozásra

    —   in maltese: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

    —   in olandese: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

    —   in polacco: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

    —   in portoghese: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

    —   in slovacco: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do konečných produktov podla článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

    —   in sloveno: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje h končnim proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

    —   in finlandese: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

    —   in svedese: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

    casella 106 dell'esemplare di controllo T5:

    1.

    data limite d'incorporazione nei prodotti finali;

    2.

    indicazione della destinazione (formula B).»;

    b)

    nella sezione C, secondo trattino, il punto 2 è soppresso.

    3)

    L'allegato XV è modificato come segue:

    a)

    al punto 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

    «—   in tedesco: Butterschmalz/Butterfett — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III»

    b)

    al punto 3, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

    «—   in tedesco: Verpacktes Butterschmalz/Butterfett zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)».


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