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Document 32006R1417
Commission Regulation (EC) No 1417/2006 of 26 September 2006 amending Regulation (EC) No 1898/2005 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards measures for the disposal of cream, butter and concentrated butter on the Community market
Regolamento (CE) n. 1417/2006 della Commissione, del 26 settembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato
Regolamento (CE) n. 1417/2006 della Commissione, del 26 settembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato
GU L 267 del 27.9.2006, p. 34–37
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 683–689
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. impl. da 32009R0452
27.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 267/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1417/2006 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare gli articoli 10, 15 e 40,
considerando quanto segue:
(1) |
Tenendo conto della riduzione degli importi dell'aiuto per l'utilizzazione di burro, di burro concentrato e di crema per la fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e dell'aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto, è opportuno adattare l'entità delle cauzioni di gara e le disposizioni in merito all'entità della riduzione dell'aiuto e rispettivamente all'incameramento della cauzione di trasformazione in caso di superamento della scadenza prevista per la fabbricazione. |
(2) |
Alla luce dell'esperienza maturata, è opportuno chiarire alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione (2). |
(3) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1898/2005. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1898/2005 è modificato come segue:
1) |
all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b), il testo introduttivo è sostituito dal seguente:
|
2) |
l'articolo 13 è modificato come segue:
|
3) |
all'articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L'importo della cauzione di gara è pari a:
|
4) |
all'articolo 28, il paragrafo 4 è soppresso; |
5) |
all'articolo 35, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo forza maggiore, qualora sia superato il termine fissato all'articolo 11, in caso di ricorso al modo di incorporazione previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'importo dell'aiuto è ridotto del 15 % e successivamente del 2 % dell'importo residuo al giorno.» ; |
6) |
all'articolo 45, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le misure di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 si applicano anche ai prodotti di cui all'articolo 5 del presente regolamento, dall'inizio delle operazioni di cui all'articolo 8 oppure, nel caso del burro concentrato senza aggiunta di rivelatori, a partire dalla data di fabbricazione oppure, nel caso delle materie grasse del latte, a partire dalla data della produzione, oppure nel caso del burro senza rivelatori incorporato nei prodotti intermedi, a partire da tale incorporazione fino all'incorporazione nei prodotti finali.» ; |
7) |
all'articolo 53, paragrafo 2, l'importo «100 EUR/t» è sostituito da «61 EUR/t»; |
8) |
all'articolo 58, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Qualora debba essere utilizzato come prova di presa in consegna nella fase del commercio al minuto un esemplare di controllo T 5, che non è stato restituito all'organismo presso cui è depositata la cauzione entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'articolo 49, paragrafo 3, in seguito a circostanze non imputabili all'interessato, questi può presentare alle autorità competenti, prima dello scadere del termine di 15 mesi di cui al paragrafo 1, primo comma, una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi che devono comprendere il documento di trasporto e un documento che comprovi che il burro concentrato è stato preso in consegna nella fase del commercio al minuto.» ; |
9) |
all'articolo 62, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo forza maggiore, qualora sia superato il termine di cui al paragrafo 1, l'importo dell'aiuto è ridotto del 15 % e successivamente del 2 % dell'importo residuo al giorno.» ; |
10) |
all'articolo 63, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
; |
11) |
gli allegati da VIII, XIII e XV sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il disposto dell'articolo 1, punti 3, 4, 5, 7 e 9, si applica alle procedure di gara il cui termine di presentazione delle offerte scade posteriormente al 1o ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2006 (GU L 222 del 15.8.2006, pag. 3).
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1898/2005 sono modificati come segue.
1) |
Nell'allegato VIII, la nota a piè di pagina 1 è sostituita dalla seguente:
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2) |
L'allegato XIII è modificato come segue:
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3) |
L'allegato XV è modificato come segue:
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