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Document 32006R1325

    Regolamento (CE) n. 1325/2006 della Commissione, del 7 settembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1298/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

    GU L 246 del 8.9.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1325/oj

    8.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 246/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1325/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 7 settembre 2006

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1298/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1298/2006 della Commissione (2) ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dal 1o settembre 2006 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006 della Commissione.

    (2)

    Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili.

    (3)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1298/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 1298/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2006.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 8.


    ALLEGATO

    Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali applicabili a decorrere dall'8 settembre 2006 (1)

    Codice prodotto

    Destinazione

    Unità di misura

    Importo della restituzione

    1701 11 90 9100

    S00

    EUR/100 kg

    29,40 (2)

    1701 11 90 9910

    S00

    EUR/100 kg

    27,72 (2)

    1701 12 90 9100

    S00

    EUR/100 kg

    29,40 (2)

    1701 12 90 9910

    S00

    EUR/100 kg

    27,72 (2)

    1701 91 00 9000

    S00

    EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

    0,3197

    1701 99 10 9100

    S00

    EUR/100 kg

    31,97

    1701 99 10 9910

    S00

    EUR/100 kg

    30,14

    1701 99 10 9950

    S00

    EUR/100 kg

    30,14

    1701 99 90 9100

    S00

    EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

    0,3197

    NB: Le destinazioni sono definite come segue:

    S00

    :

    tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


    (1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

    (2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


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