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Document 32006R1259

Regolamento (CE) n. 1259/2006 della Commissione, dell' 11 agosto 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE)

GU L 229 del 23.8.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1259/oj

23.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 229/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1259/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

I limiti di cattura provvisori per lo stock di busbana norvegese nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE) sono fissati all'allegato I A del regolamento (CE) n. 51/2006.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del precitato regolamento, i limiti di cattura possono essere riveduti dalla Commissione alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2006.

(3)

Alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2006, è opportuno ridurre i limiti di cattura definitivi per la busbana norvegese nelle zone considerate.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I A del regolamento (CE) n. 51/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato come segue:

la voce relativa alla specie Busbana norvegese nelle zone IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE) è sostituita dal seguente testo:

«Specie

:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

Zona

:

IIa (acque CE), IIIa, IV (acque CE)

NOP/2A3A4.

Danimarca

93 913

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

18

Paesi Bassi

69

CE

94 000

Norvegia

1 000 (1)

TAC

pm


(1)  Contingente da prelevare nella divisione VIa a nord di 56° 30′ N.»


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