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Document 32006R1218

    Regolamento (CE) n. 1218/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1143/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

    GU L 220 del 11.8.2006, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1218/oj

    11.8.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 220/11


    REGOLAMENTO (CE) N. 1218/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 10 agosto 2006

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1143/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1143/2006 della Commissione (2) ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dal 28 luglio 2006 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g) del regolamento (CE) n. 318/2006.

    (2)

    Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili.

    (3)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1143/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 1143/2006 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2006.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 207 del 28.7.2006, pag. 5.


    ALLEGATO

    Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dall’11 agosto 2006 (1)

    Codice prodotto

    Destinazione

    Unità di misura

    Importo della restituzione

    1702 40 10 9100

    S00

    EUR/100 kg sostanza secca

    28,21

    1702 60 10 9000

    S00

    EUR/100 kg sostanza secca

    28,21

    1702 60 95 9000

    S00

    EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

    0,2821

    1702 90 30 9000

    S00

    EUR/100 kg sostanza secca

    28,21

    1702 90 60 9000

    S00

    EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

    0,2821

    1702 90 71 9000

    S00

    EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

    0,2821

    1702 90 99 9900

    S00

    EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

    0,2821 (2)

    2106 90 30 9000

    S00

    EUR/100 kg sostanza secca

    28,21

    2106 90 59 9000

    S00

    EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

    0,2821

    NB: Le destinazioni sono definite come segue:

    S00

    :

    tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


    (1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

    (2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


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