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Document 32006R1218
Commission Regulation (EC) No 1218/2006 of 10 August 2006 amending Regulation (EC) No 1143/2006 fixing the export refunds on syrup and certain other sugar products exported without further processing
Regolamento (CE) n. 1218/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1143/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
Regolamento (CE) n. 1218/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1143/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
GU L 220 del 11.8.2006, p. 11–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
11.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1218/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1143/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1143/2006 della Commissione (2) ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dal 28 luglio 2006 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g) del regolamento (CE) n. 318/2006. |
(2) |
Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1143/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1143/2006 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 207 del 28.7.2006, pag. 5.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dall’11 agosto 2006 (1)
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
28,21 |
|||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
28,21 |
|||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2821 |
|||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
28,21 |
|||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2821 |
|||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2821 |
|||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2821 (2) |
|||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
28,21 |
|||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2821 |
|||
NB: Le destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).