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Document 32006R1115
Commission Regulation (EC) No 1115/2006 of 20 July 2006 amending Regulation (EEC) No 3703/85 laying down detailed rules for applying the common marketing standards for certain fresh or chilled fish
Regolamento (CE) n. 1115/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 3703/85 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati
Regolamento (CE) n. 1115/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 3703/85 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati
GU L 199 del 21.7.2006, p. 6–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 661–663
(MT)
In force
21.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1115/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2006
recante modifica del regolamento (CEE) n. 3703/85 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 3, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2406/96 stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca. Le modalità di applicazione di tali norme sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione (3). |
(2) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2406/96 prevede la possibilità di classificare i pesci pelagici in base a un sistema di campionatura, in modo da garantire il rispetto delle norme comuni di commercializzazione per tali specie. |
(3) |
A seguito della modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 ad opera del regolamento (CE) n. 790/2005 (4) sono state stabilite norme comuni di commercializzazione anche per lo spratto. |
(4) |
Le disposizioni in materia di classificazione e pesatura delle specie pelagiche stabilite dal regolamento (CEE) n. 3703/85 non si applicano attualmente allo spratto. Occorre pertanto modificare il suddetto regolamento al fine di estenderne l'applicazione anche a tale specie. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3703/85 è così modificato:
1) |
Nell'allegato I è aggiunta la voce che figura nell'allegato al presente regolamento. |
2) |
Nell'allegato II è aggiunta la voce seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 790/2005 della Commissione (GU L 132 del 26.5.2005, pag. 15).
(3) GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3506/89 (GU L 342 del 24.11.1989, pag. 11).
(4) GU L 132 del 26.5.2005, pag. 15.
ALLEGATO
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