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Document 32006R1104
Commission Regulation (EC) No 1104/2006 of 18 July 2006 amending Regulation (EC) No 831/2002 implementing Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, concerning access to confidential data for scientific purposes (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1104/2006 della Commissione, del 18 luglio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 831/2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1104/2006 della Commissione, del 18 luglio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 831/2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 197 del 19.7.2006, p. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 658–660
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2013; abrogato da 32013R0557
19.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1104/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 831/2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, e l’articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (2) stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso, allo scopo di permettere di trarre conclusioni statistiche a fini scientifici, ai dati riservati trasmessi all’autorità comunitaria ed enumera le diverse indagini e le diverse fonti di dati alle quali esso si applica. |
(2) |
Sempre più frequentemente i ricercatori e la comunità scientifica in generale chiedono di accedere per fini scientifici anche ai dati riservati dell’indagine sulla struttura delle retribuzioni. Tale indagine fornisce i dati strutturali armonizzati per tutta l’UE sulle retribuzioni lorde, le ore retribuite e i giorni annuali di ferie retribuite che sono rilevati ogni quattro anni in forza del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (3). L’accesso a questi dati riservati gioverebbe notevolmente alle attività di ricerca sulle retribuzioni dei lavoratori e sulla loro relazione con le caratteristiche del datore di lavoro. Quest’indagine dovrebbe pertanto essere aggiunta nell’elenco di cui al regolamento (CE) n. 831/2002. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 831/2002 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’autorità comunitaria può concedere nei propri locali l’accesso ai dati riservati ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:
Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.» |
2) |
all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’autorità comunitaria può mettere a disposizione serie di microdati resi anonimi, ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:
Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2006.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.
(3) GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.