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Document 32006R1090

    Regolamento (CE) n. 1090/2006 della Commissione, del 14 luglio 2006 , recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per determinati vini in Grecia

    GU L 195 del 15.7.2006, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1090/oj

    15.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 195/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 1090/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 14 luglio 2006

    recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per determinati vini in Grecia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, lettera f),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di aprire una distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale misura può essere limitata a determinate categorie di vino e/o a determinate zone di produzione e può essere applicata ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato membro interessato.

    (2)

    Il governo greco ha chiesto l’apertura di una distillazione di crisi per i vini da tavola prodotti sul proprio territorio, nonché per il mercato dei v.q.p.r.d.

    (3)

    Sul mercato dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d. della Grecia sono presenti eccedenze considerevoli che hanno determinato una diminuzione dei prezzi e che lasciano prevedere un aumento preoccupante delle scorte al termine della campagna in corso. Per invertire la tendenza negativa e risolvere quindi la difficile situazione del mercato, è necessario ricondurre le scorte di vini greci ad un livello ritenuto normale per soddisfare il fabbisogno del mercato.

    (4)

    Poiché ricorrono le condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l’apertura di una distillazione di crisi per un volume massimo di 370 000 ettolitri di vini da tavola e per un volume massimo di 130 000 ettolitri di v.q.p.r.d.

    (5)

    La distillazione di crisi aperta a norma del presente regolamento deve essere conforme alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), in relazione alla misura di distillazione prevista all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Devono applicarsi anche altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell’alcole all’organismo d’intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.

    (6)

    È necessario fissare il prezzo d’acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che, pur permettendo ai produttori di trarre beneficio dalla misura, consenta di risolvere la situazione di squilibrio del mercato.

    (7)

    Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all’organismo d'intervento in modo da non perturbare il mercato dell’alcole per usi alimentari, mercato che viene rifornito innanzitutto tramite la distillazione di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    (8)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È aperta in Grecia una distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 370 000 ettolitri di vini da tavola e per un quantitativo massimo di 130 000 ettolitri di v.q.p.r.d., conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 relative a detto tipo di distillazione.

    Articolo 2

    Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di consegna di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito «contratto»), dal 18 luglio 2006 al 31 agosto 2006.

    Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl.

    I contratti non sono trasferibili.

    Articolo 3

    1.   Lo Stato membro stabilisce i tassi di riduzione da applicare ai contratti, qualora i volumi globali oggetto dei contratti presentati all’organismo di intervento superino quelli fissati all’articolo 1.

    2.   Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 15 settembre 2006, i contratti suddetti. Ai fini dell’approvazione devono essere indicati il tasso di riduzione eventualmente applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di risolvere il contratto in caso di applicazione di un tasso di riduzione.

    Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 20 settembre 2006, i quantitativi di vino indicati nei contratti approvati.

    3.   Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere a norma del presente regolamento.

    Articolo 4

    1.   Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 28 febbraio 2007. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d'intervento, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, entro il 31 maggio 2007.

    2.   La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati appena il produttore presenta la prova dell’avvenuta consegna in distilleria.

    Se non è effettuata alcuna consegna entro i termini previsti dal paragrafo 1, la cauzione è incamerata.

    Articolo 5

    Il prezzo minimo d’acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è di 1,914 EUR per % vol/hl, per i vini da tavola, e di 3,00 EUR per % vol/hl, per i v.q.p.r.d.

    Articolo 6

    1.   Il distillatore consegna all’organismo d’intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo di 92 % vol.

    2.   Il prezzo che l’organismo d’intervento deve pagare al distillatore per l’alcole grezzo consegnato è di 2,281 EUR per % vol/hl, quando l’alcole è ottenuto dalla distillazione di vino da tavola, e di 3,367 EUR per % vol/hl, quando l’alcole è ottenuto dalla distillazione di v.q.p.r.d. Il pagamento è effettuato in conformità all’articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000.

    Il distillatore può ricevere un anticipo su tali importi pari a 1,122 EUR per % vol/hl, per l’alcole ottenuto dalla distillazione di vino da tavola, e a 2,208 EUR per % vol/hl, per l’alcole ottenuto dalla distillazione di v.q.p.r.d. I prezzi realmente pagati sono in tal caso ridotti dell'importo degli anticipi. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 18 luglio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

    (2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).


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