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Document 32006R1067

    Regolamento (CE, Euratom) n. 1067/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006 , recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

    GU L 194 del 14.7.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 76M del 16.3.2007, p. 67–67 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1067/oj

    14.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 194/3


    REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1067/2006 DEL CONSIGLIO

    del 27 giugno 2006

    recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l’articolo 20, primo paragrafo, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    un sensibile aumento del costo della vita si è verificato nel corso del periodo compreso tra giugno e dicembre in Lituania; è pertanto opportuno adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Con effetto al 1o gennaio 2006, il coefficiente correttore applicabile, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese di seguito elencato, è stabilito come segue:

    Lituania 80,1.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. PRÖLL


    (1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).


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