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Document 32006R1060

    Regolamento (CE) n. 1060/2006 della Commissione, del 12 luglio 2006 , che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

    GU L 192 del 13.7.2006, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1060/oj

    13.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 192/12


    REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 12 luglio 2006

    che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 992/2006 della Commissione (2).

    (2)

    In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

    (3)

    Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

    (2)  GU L 179 del 1.7.2006, pag. 18.


    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 12 luglio 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

    (EUR/t)

    Codice prodotto

    Destinazione

    Corrente

    7

    1o term.

    8

    2o term.

    9

    3o term.

    10

    4o term.

    11

    5o term.

    12

    6o term.

    1

    1001 10 00 9200

    1001 10 00 9400

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1001 90 91 9000

    1001 90 99 9000

    C01

    0

    0

    0

    0

    0

    1002 00 00 9000

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1003 00 10 9000

    1003 00 90 9000

    C02

    0

    0

    0

    0

    0

    1004 00 00 9200

    1004 00 00 9400

    C03

    0

    0

    0

    0

    0

    1005 10 90 9000

    1005 90 00 9000

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1007 00 90 9000

    1008 20 00 9000

    1101 00 11 9000

    1101 00 15 9100

    C01

    0

    0

    0

    0

    0

    1101 00 15 9130

    C01

    0

    0

    0

    0

    0

    1101 00 15 9150

    C01

    0

    0

    0

    0

    0

    1101 00 15 9170

    C01

    0

    0

    0

    0

    0

    1101 00 15 9180

    C01

    0

    0

    0

    0

    0

    1101 00 15 9190

    1101 00 90 9000

    1102 10 00 9500

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1102 10 00 9700

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1102 10 00 9900

    1103 11 10 9200

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1103 11 10 9400

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1103 11 10 9900

    1103 11 90 9200

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1103 11 90 9800

    NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

    C01

    :

    Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

    C02

    :

    L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

    C03

    :

    Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.


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