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Document 32006R1026
Commission Regulation (EC) No 1026/2006 of 5 July 2006 laying down the allocation coefficient to be applied under the Community tariff quota for imports of maize from third countries provided for by Regulation (EC) No 969/2006
Regolamento (CE) n. 1026/2006 della Commissione, del 5 luglio 2006 , recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare nell’ambito del contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 969/2006
Regolamento (CE) n. 1026/2006 della Commissione, del 5 luglio 2006 , recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare nell’ambito del contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 969/2006
GU L 184 del 6.7.2006, p. 11–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1026/2006 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2006
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare nell’ambito del contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 969/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 969/2006 ha aperto un contingente tariffario annuo di 242 074 tonnellate di granturco (numero d’ordine 09.4131). |
(2) |
L’articolo 11, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato in 242 074 tonnellate il quantitativo del lotto n. 2 per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2006. |
(3) |
I quantitativi richiesti entro le ore 13 di lunedì 3 luglio 2006 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006, superano la quantità disponibile. È quindi opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni domanda di titolo d’importazione per il contingente di granturco presentata entro le ore 13 di lunedì 3 luglio 2006 (ora di Bruxelles) e trasmessa alla Commissione secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 969/2006 è soddisfatta a concorrenza del 0,46439 % dei quantitativi richiesti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.