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Document 32006R1026

Regolamento (CE) n. 1026/2006 della Commissione, del 5 luglio 2006 , recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare nell’ambito del contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 969/2006

GU L 184 del 6.7.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1026/oj

6.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1026/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2006

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare nell’ambito del contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 969/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 969/2006 ha aperto un contingente tariffario annuo di 242 074 tonnellate di granturco (numero d’ordine 09.4131).

(2)

L’articolo 11, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato in 242 074 tonnellate il quantitativo del lotto n. 2 per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2006.

(3)

I quantitativi richiesti entro le ore 13 di lunedì 3 luglio 2006 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006, superano la quantità disponibile. È quindi opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d’importazione per il contingente di granturco presentata entro le ore 13 di lunedì 3 luglio 2006 (ora di Bruxelles) e trasmessa alla Commissione secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 969/2006 è soddisfatta a concorrenza del 0,46439 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.


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