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Document 32006R1015

Regolamento (CE) n. 1015/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006 , recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

GU L 183 del 5.7.2006, p. 3–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1015/oj

5.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1015/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2006

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, tra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

(2)

A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.

(3)

A partire dal 1o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (4), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nell’ambito della gara n. 6/2006 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri.

2.   La vendita verte su un quantitativo di 700 000 ettolitri di alcole a 100 % vol, suddivisi nel modo seguente:

a)

una partita numerata 54/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

b)

una partita numerata 55/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

c)

una partita numerata 56/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

d)

una partita numerata 57/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

e)

una partita numerata 58/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

f)

una partita numerata 59/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

g)

una partita numerata 60/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

h)

una partita numerata 61/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

i)

una partita numerata 62/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

j)

una partita numerata 63/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

k)

una partita numerata 64/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

l)

una partita numerata 65/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

m)

una partita numerata 66/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

n)

una partita numerata 67/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

3.   Nell’allegato I del presente regolamento figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.

4.   Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1.   Le offerte sono presentate presso gli organismi d’intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2.   Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 6/2006 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento destinatario.

3.   Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 26 luglio 2006.

Articolo 4

1.   Per essere ricevibile, l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2.   Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere:

a)

la prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol;

b)

il nome e l’indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

c)

l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara;

d)

una dichiarazione con cui il concorrente:

i)

rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato;

ii)

accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole;

iii)

riconosce che gli incombe l’onere della prova dell’utilizzazione dell’alcole conformemente alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni previste all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L’organismo d’intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all’organismo d’intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d’intervento.

Articolo 7

1.   Gli organismi d’intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

a)

avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

b)

procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.

2.   Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).

(3)  GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO I

Stato membro e numero della partita

Ubicazione

Numero delle cisterne

Quantitativo d’alcole espresso in hl (100 % vol)

Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999

(articoli)

Tipo di alcole

Spagna

Partita n. 54/2006 CE

Tarancón

A-1

24 503

27

Greggio

A-2

2 770

27

Greggio

B-4

22 727

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Spagna

Partita n. 55/2006 CE

Tarancón

A-3

24 659

27

Greggio

B-3

24 742

27

Greggio

B-4

599

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Spagna

Partita n. 56/2006 CE

Tarancón

A-2

21 440

27

Greggio

B-1

24 551

27

Greggio

C-1

4 009

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Spagna

Partita n. 57/2006 CE

Tarancón

B-4

977

27

Greggio

B-5

24 736

27 + 28

Greggio

B-6

24 151

27

Greggio

C-1

136

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Spagna

Partita n. 58/2006 CE

Tarancón

A-6

1 036

30

Greggio

A-7

24 830

30

Greggio

A-8

24 134

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Spagna

Partita n. 59/2006 CE

Tarancón

A-4

24 505

30

Greggio

A-8

467

30

Greggio

B-2

12 354

30

Greggio

B-7

12 674

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 60/2006 CE

Deulep

Bld Chanzy

F-30800 Saint-Gilles

503B

1 525

28

Greggio

119

22 605

27

Greggio

503

7 910

27

Greggio

504

810

30

Greggio

501

3 550

27

Greggio

504

540

28

Greggio

501B

5 075

30

Greggio

501B

150

28

Greggio

508

7 835

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 61/2006 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

2

48 215

27

Greggio

18

305

27

Greggio

18

150

30

Greggio

18

1 330

28

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 62/2006 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

3

47 880

27

Greggio

18

2 120

28

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 63/2006 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

6

22 025

27

Greggio

18

7 230

28

Greggio

38

5 325

28

Greggio

38

3 195

30

Greggio

13

9 910

28

Greggio

13

2 315

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 64/2006 CE

Bertolino — Partinico (PA)

22A-5A

24 766,65

30

Greggio

Trapas — Petrosino (TP)

20A-24A-3A-11A

6 750

30

Greggio

Enodistil — Alcamo (TP)

22A

3 933,35

30

Greggio

S.V.M. — Sciacca (AG)

30A-32A-35A-36A

3 400

27

Greggio

Ge.Dis. — Marsala (TP)

12A-19A-12B-13B

11 150

27/30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 65/2006 CE

Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)

6A-33A-36A

5 300

27/30

Greggio

Dister — Faenza (RA)

122A-123A

7 560

27

Greggio

I.C.V. — Borgoricco (PD)

5A

315

27

Greggio

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

1A-2A

25 800

27

Greggio

Tampieri — Faenza (RA)

11A-19A

850

27

Greggio

Villapana — Faenza (RA)

7A

10 175

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 66/2006 CE

Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)

6A-33A-36A

26 700

30

Greggio

Caviro — Faenza (RA)

15A

17 500

27

Greggio

Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)

28A

5 800

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 67/2006 CE

Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)

2A-3A

2 750

27

Greggio

Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

41A-42A-59A

12 800

30

Greggio

Caviro — Carapelle (FG)

2C-6C

5 500

30

Greggio

D'Auria — Ortona (CH)

41A-43A-48A

7 600

27

Greggio

De Luca — Novoli (LE)

15A-1A-5A

5 100

27

Greggio

Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)

4A-8A

1 450

27/30

Greggio

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)

3A-10A-22A-21A

11 900

27

Greggio

S.V.A. — Ortona (CH)

14A-15A-16A-12A

2 900

27/30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 


ALLEGATO II

Organismi d’intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3

Viniflhoor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33) 557 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Roma [tel. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]


ALLEGATO III

Indirizzo di cui all’articolo 5

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32) 2 292 17 75

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int


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