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Document 32006R0975

Regolamento (CE) n. 975/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere

GU L 176 del 30.6.2006, p. 69–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/975/oj

30.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/69


REGOLAMENTO (CE) N. 975/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione (2) e dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione (3), le restituzioni all’esportazione non sono concesse per determinate destinazioni.

(2)

Il regolamento (CE) n. 786/2006 della Commissione, del 24 maggio 2006, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4) ha incluso dal 25 maggio 2006 la Bulgaria e la Romania fra le zone di destinazione L 20 e L 21 elencando le destinazioni che non possono beneficiare di restituzioni all’esportazione. È pertanto necessario escludere la Bulgaria e la Romania dalle restituzioni all’esportazione stabilite dal regolamento (CE) n. 581/2004 e la Romania dalle restituzioni all’esportazione stabilite dal regolamento (CE) n. 582/2004.

(3)

È quindi opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I prodotti di cui al primo comma sono destinati all’esportazione verso tutte le destinazioni ad eccezione di Andorra, Bulgaria, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Romania, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.»

Articolo 2

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 582/2004, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzione all’esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (5), in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex ex 0402 10 19 9000, destinato all’esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Bulgaria, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Romania, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006.

(4)  GU L 138 del 25.5.2006, pag. 10.

(5)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1


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