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Document 32006R0957

    Regolamento (CE) n. 957/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata e recante modifica del regolamento (CEE) n. 48/90

    GU L 175 del 29.6.2006, p. 45–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 348M del 24.12.2008, p. 619–624 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/957/oj

    29.6.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 175/45


    REGOLAMENTO (CE) N. 957/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 28 giugno 2006

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata e recante modifica del regolamento (CEE) n. 48/90

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

    (5)

    La classificazione degli «schermi a matrice di punti» di cui al regolamento (CEE) n. 48/90, del 9 gennaio 1990, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (3) ha dato luogo a classificazioni errate; pertanto il punto 2 dell’allegato del regolamento deve essere soppresso.

    (6)

    Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente per quanto riguarda il prodotto di cui al punto 3 della tabella allegata.

    (7)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale per quanto riguardo i prodotti di cui ai punti 1 e 2 della tabella allegata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

    Articolo 3

    Il punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 48/90 è soppresso.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2006.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2006 (GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

    (3)  GU L 8 dell’11.1.1990, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 705/2005 (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 18).


    ALLEGATO

    Designazione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    1.

    Schermo grafico e alfanumerico a cristalli liquidi, monocromatico, a matrice passiva

    Lo schermo è costituito da uno strato a cristalli liquidi inserito tra due lastre o fogli di vetro, è dotato di un certo numero di punti (ripartiti in 64 linee e 240 colonne) e di una scheda C-MOS che assicura l’interfaccia

    Può essere incorporato in altri prodotti

    Non è in grado di visualizzare segnali video

    8531 20 95

    Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8531, 8531 20 e 8531 20 95

    Tenuto conto della presenza di una scheda per l’interfaccia, lo schermo non può essere classificato come dispositivo a cristalli liquidi della voce 9013 [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 9013 (1)]

    Lo schermo non è munito delle componenti elettroniche necessarie a riprodurre segnali video. Non può pertanto essere classificato come videomonitor della voce 8528

    Lo schermo è un pannello indicatore della voce 8531 perché è in grado di visualizzare soltanto caratteri alfanumerici e grafici [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 8531 (D)]

    2.

    Articolo, denominato «modulo LCD (con schermo tattile “touch screen”)», costituito da un dispositivo a cristalli liquidi a matrice attiva, retroilluminato, munito di invertitori e di schede di circuito stampato con comandi elettronici di controllo destinati esclusivamente all’indirizzamento dei pixel. Il dispositivo a cristalli liquidi è costituito da uno strato di cristalli liquidi stretto fra due lastre di vetro. Lo strato esterno delle celle di vetro è rivestito di un sottile strato metallico elettricamente conduttivo e resistivo

    Il modulo si basa sulla tecnologia TFT («thin-film transistor»); è largo 34,5 cm, alto 35,3 cm e profondo 16,5 cm, con diagonale dello schermo di 38,1 cm (15 pollici)

    Nel modulo non sono incorporate altre componenti elettroniche (per esempio, alimentatore, convertitore video, demoltiplicatore, sintonizzatore, ecc.), oppure interfacce per la connessione ad altri apparecchi

    8548 90 90

    Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 c) della sezione XVI e del testo dei codici NC 8548, 8548 90 e 8548 90 90

    Il modulo non è una parte destinata esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare della sezione XVI. Pertanto, è classificato alla voce 8548 in virtù della nota 2 c) della sezione XVI

    3.

    Articolo, denominato «modulo LCD», costituito da un dispositivo a cristalli liquidi a matrice attiva, retroilluminato, munito di invertitori e di schede di circuito stampato con comandi elettronici di controllo destinati esclusivamente all’indirizzamento dei pixel

    Il modulo si basa sulla tecnologia TFT («thin-film transistor»); è largo 75,9 cm, alto 44,9 cm e profondo 4,9 cm, con diagonale dello schermo di 81,6 cm (32 pollici) e risoluzione di 1 366 × 768 pixel

    Nel modulo non sono incorporate altre componenti elettroniche (per esempio, alimentatore, convertitore video, demoltiplicatore, sintonizzatore, ecc.), oppure interfacce per la connessione ad altri apparecchi

    8529 90 81

    Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 b) della sezione XVI e del testo dei codici NC 8529, 8529 90 e 8529 90 81

    Il modulo non può essere classificato alla voce 9013 perché comprende un’unità di retroilluminazione, invertitori e schede di circuito stampato con comandi elettronici di controllo destinati esclusivamente all’indirizzo dei pixel [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 9013 (1)]

    Il modulo non è classificabile alla voce 8473 come parte di un’unità di visualizzazione di una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, perché non destinato esclusivamente o principalmente ad una macchina automatica di elaborazione dell’informazione della voce 8471

    Il modulo non è classificabile alla voce 8531, perché, tenuto conto delle sue caratteristiche, non è considerato un apparecchio elettrico di segnalazione visiva della voce 8531 o una parte di siffatto apparecchio (cfr. anche note esplicative del SA relative alla voce 8531)

    Tenuto conto delle sue caratteristiche (come dimensioni e risoluzione) il modulo è classificabile alla voce 8529 perché destinato esclusivamente o principalmente agli apparecchi della voce 8528


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