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Document 32006R0946
Commission Regulation (EC) No 946/2006 of 23 June 2006 establishing a prohibition of fishing for sprat in ICES zone IIIb, c, d (EC waters) by vessels flying the flag of Germany
Regolamento (CE) n. 946/2006 della Commissione, del 23 giugno 2006 , relativo al divieto di pesca dello spratto nelle zone CIEM IIIb, c, d (acque comunitarie) per le navi battenti bandiera tedesca
Regolamento (CE) n. 946/2006 della Commissione, del 23 giugno 2006 , relativo al divieto di pesca dello spratto nelle zone CIEM IIIb, c, d (acque comunitarie) per le navi battenti bandiera tedesca
GU L 173 del 27.6.2006, pp. 13–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
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27.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 946/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2006
relativo al divieto di pesca dello spratto nelle zone CIEM IIIb, c, d (acque comunitarie) per le navi battenti bandiera tedesca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio (3), del 22 dicembre 2005, stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006. |
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(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato è considerato esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2006.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
ALLEGATO
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N. |
11 |
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Stato membro |
Germania |
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Stock |
SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. |
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Specie |
Spratto (Sprattus sprattus) |
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Zona |
IIIb, c, d (acque comunitarie) |
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Data |
1o giugno 2006 |