Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0909

Regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 , che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 168 del 21.6.2006, pp. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 314M del 1.12.2007, pp. 38–39 (MT)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/909/oj

21.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/14


REGOLAMENTO (CE) N. 909/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2006

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004 definiscono la metodologia e il programma di trasmissione dei dati dei conti economici dell’agricoltura della Comunità (CEA). In seguito alle modifiche del sistema europeo dei conti (SEC 95) relativo al calcolo dei servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM), la metodologia CEA deve essere aggiornata per restare coerente con il SEC, il quadro centrale dei conti nazionali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 138/2004 va pertanto modificato di conseguenza.

(3)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2006.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)   GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 306/2005 della Commissione (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 9).

(2)   GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato come segue:

1)

il paragrafo 2.096 è soppresso;

2)

il seguente paragrafo è inserito dopo il paragrafo 2.107:

«j)   Servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM)

2.107.1.

Secondo la convenzione del SEC 95, il valore dei servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM) utilizzati dal settore agricolo dovrebbero essere registrati come consumi intermedi del settore agricolo (cfr. SEC 95, allegato I).»;

3)

il titolo del paragrafo 2.108 è sostituito dal seguente:

«k)   Altri beni e servizi»;

4)

il punto i) del paragrafo 2.108 è sostituito dal seguente:

«i)

Spese bancarie fatturate (esclusi gli interessi su crediti bancari)»;

5)

il paragrafo 3.079 è sostituito dal seguente:

«3.079.

Poiché il valore dei servizi di intermediazione finanziaria è suddiviso tra vari clienti, gli effettivi pagamenti di interessi da o a intermediari finanziari devono essere certificati per eliminare i margini che rappresentano i compensi impliciti dei servizi di tali intermediari. L’ammontare degli interessi versati dai mutuatari agli intermediari finanziari deve essere diminuito di un importo pari al valore stimato dei compensi da versare, nonché l’ammontare degli interessi ricevuti dai depositanti deve essere maggiorato in modo analogo. I compensi sono considerati pagamenti di servizi resi dagli intermediari finanziari ai loro clienti e non corresponsione di interessi [cfr. punti 2.107.1 e 2.108, lettera i); SEC 95, allegato I, punto 4.51].»

ALLEGATO II

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004, la rubrica 19.10 «Altri beni e servizi» è sostituita dalle seguenti due rubriche:

Rubrica

Elenco delle variabili

Trasmissione relativa all’anno di riferimento n

Novembre

anno n

(stime)

Gennaio

anno n + 1

(stime)

Settembre

anno n + 1

«19.10

Servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM)

X

X

X

19.11

Altri beni e servizi

X

X

X»


Top