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Document 32006R0909
Commission Regulation (EC) No 909/2006 of 20 June 2006 amending Annexes I and II to Regulation (EC) No 138/2004 of the European Parliament and of the Council on the economic accounts for agriculture in the Community (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 , che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 , che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 168 del 21.6.2006, pp. 14–15
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 314M del 1.12.2007, pp. 38–39
(MT)
In force
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21.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 909/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2006
che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004 definiscono la metodologia e il programma di trasmissione dei dati dei conti economici dell’agricoltura della Comunità (CEA). In seguito alle modifiche del sistema europeo dei conti (SEC 95) relativo al calcolo dei servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM), la metodologia CEA deve essere aggiornata per restare coerente con il SEC, il quadro centrale dei conti nazionali. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 138/2004 va pertanto modificato di conseguenza. |
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(3) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2006.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 306/2005 della Commissione (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 9).
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato come segue:
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1) |
il paragrafo 2.096 è soppresso; |
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2) |
il seguente paragrafo è inserito dopo il paragrafo 2.107: «j) Servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM)
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3) |
il titolo del paragrafo 2.108 è sostituito dal seguente: «k) Altri beni e servizi»; |
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4) |
il punto i) del paragrafo 2.108 è sostituito dal seguente:
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5) |
il paragrafo 3.079 è sostituito dal seguente:
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ALLEGATO II
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004, la rubrica 19.10 «Altri beni e servizi» è sostituita dalle seguenti due rubriche:
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Rubrica |
Elenco delle variabili |
Trasmissione relativa all’anno di riferimento n |
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Novembre anno n (stime) |
Gennaio anno n + 1 (stime) |
Settembre anno n + 1 |
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«19.10 |
Servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM) |
X |
X |
X |
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19.11 |
Altri beni e servizi |
X |
X |
X» |