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Document 32006R0797
Council Regulation (EC) No 797/2006 of 22 May 2006 amending Regulation (EC) No 1785/2003 as regards the arrangements for importing rice
Regolamento (CE) n. 797/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1785/2003 per quanto riguarda il regime di importazione del riso
Regolamento (CE) n. 797/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1785/2003 per quanto riguarda il regime di importazione del riso
GU L 144 del 31.5.2006, p. 1–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 352M del 31.12.2008, p. 443–445
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32007R1234
31.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 797/2006 DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1785/2003 per quanto riguarda il regime di importazione del riso
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione. Al fine di semplificare le procedure previste per gli operatori economici, è opportuno dare la possibilità di derogare all’obbligo di presentazione di un titolo di importazione se per la gestione di determinate importazioni di riso detto titolo non è necessario. È opportuno pertanto permettere alla Commissione di derogare a tale obbligo. |
(2) |
L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India nell’ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (3), approvato con la decisione 2004/617/CE del Consiglio (4), prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati originario dell’India sia pari a zero. |
(3) |
L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell’ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (5), approvato con la decisione 2004/618/CE del Consiglio (6), prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati originario del Pakistan sia pari a zero. |
(4) |
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America per quanto riguarda il metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio (7), approvato con la decisione 2005/476/CE del Consiglio (8), stabilisce il meccanismo per il calcolo e la fissazione periodica del dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio del codice NC 1006 20. |
(5) |
L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (9), approvato con la decisione 2005/953/CE del Consiglio (10), stabilisce il meccanismo per il calcolo e la fissazione periodica del dazio applicabile alle importazioni di riso lavorato e semilavorato del codice NC 1006 30 e prevede che il dazio applicabile alle importazioni di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 sia fissato a 65 EUR a tonnellata. |
(6) |
Per consentire la piena applicazione degli accordi summenzionati, le quattro decisioni precitate prevedono la possibilità per la Commissione di derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003. Tali deroghe si applicano al massimo fino al 30 giugno 2006. |
(7) |
Occorre pertanto adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1785/2003 concernenti la fissazione del dazio applicabile per i diversi tipi di riso oggetto degli accordi suddetti. |
(8) |
Per poter beneficiare dell’importazione a dazio zero il riso Basmati deve appartenere ad una delle varietà specificate negli accordi. È opportuno che la Commissione adotti norme specifiche che consentano di accertarsi che il riso Basmati importato a dazio zero risponda a tali caratteristiche. |
(9) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1785/2003. Per garantire agli operatori il mantenimento dei nuovi regimi di importazione dopo la data limite di applicazione dei regimi derogatori, è opportuno che detta modifica si applichi a decorrere dal 1o luglio 2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1785/2003 è modificato come segue:
1) |
all'articolo 10, è inserito il paragrafo seguente: «1 bis Se per la gestione di determinate importazioni di riso non sono necessari titoli di importazione, la Commissione può derogare, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, all’obbligo previsto dal paragrafo 1, primo comma del presente articolo.»; |
2) |
all'articolo 11, il paragrafo 2 è soppresso; |
3) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 11 bis 1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, il dazio all’importazione del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è fissato dalla Commissione entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi:
La Commissione fissa il dazio applicabile solo nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio precedentemente fissato. 2. Per il calcolo delle importazioni di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, durante il periodo di riferimento corrispondente, ad esclusione dei titoli d’importazione di riso Basmati di cui all’articolo 11 ter. 3. Il quantitativo di riferimento annuo per la campagna di commercializzazione 2005/2006 è fissato a 437 678 tonnellate. A tale quantitativo si aggiungono 6 000 tonnellate annue per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008. Il quantitativo di riferimento parziale corrisponde, per ogni singola campagna di commercializzazione, alla metà del quantitativo di riferimento annuo di cui al primo comma. Articolo 11 ter In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, le varietà di riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98, specificate nell’allegato III bis, beneficiano di un dazio zero all’importazione, alle condizioni fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Articolo 11 quater 1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, il dazio all’importazione del riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 è fissato dalla Commissione entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi:
La Commissione fissa il dazio applicabile solo nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio precedentemente fissato. 2. Per il calcolo delle importazioni di cui al paragrafo 1 si tiene conto dei quantitativi per i quali nel corrispondente periodo di riferimento sono stati rilasciati titoli d’importazione per riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1. Articolo 11 quinquies In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, il dazio all’importazione per le rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 è di 65 EUR per tonnellata.»; |
4) |
è inserito l'allegato seguente: «ALLEGATO III bis Varietà di riso Basmati di cui all’articolo 11 ter Basmati 217 Basmati 370 Basmati 386 Kernel (Basmati) Pusa Basmati Ranbir Basmati Super Basmati Taraori Basmati (HBC-19) Tipo-3 (Dehradun)». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).
(3) GU L 279 del 28.8.2004, pag. 19.
(4) GU L 279 del 28.8.2004, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 2005/476/CE (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 67).
(5) GU L 279 del 28.8.2004, pag. 25.
(6) GU L 279 del 28.8.2004, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2005/476/CE.
(7) GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 69.
(8) GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 67.
(9) GU L 346 del 29.12.2005, pag. 26.
(10) GU L 346 del 29.12.2005, pag. 24.