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Document 32006R0714

Regolamento (CE) n. 714/2006 della Commissione, del 10 maggio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1164/2005 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento polacco

GU L 124 del 11.5.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/714/oj

11.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/11


REGOLAMENTO (CE) N. 714/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1164/2005 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento polacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1164/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di 155 197 tonnellate di granturco detenute dall’organismo d’intervento polacco.

(2)

Tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, è opportuno procedere a un aumento dei quantitativi di granturco posti in vendita dall’organismo d’intervento polacco sul mercato interno portando la gara permanente a 246 437 tonnellate.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1164/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1164/2005 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, il quantitativo «155 197 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «246 437 tonnellate»;

2)

nel titolo dell’allegato, il quantitativo «155 197 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «246 397 tonnellate».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)   GU L 188 del 20.7.2005, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2005 (GU L 320 dell’8.12.2005, pag. 22).


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