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Document 32006R0698

    Regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006 , che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto concerne la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 121 del 6.5.2006, p. 30–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 330M del 28.11.2006, p. 385–390 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/698/oj

    6.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 121/30


    REGOLAMENTO (CE) N. 698/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 5 maggio 2006

    che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto concerne la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (1), in particolare l’articolo 11, punto iv),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 530/1999 è stato attuato dai regolamenti della Commissione (CE) n. 452/2000 (2) e (CE) n. 72/2002 (3), che definiscono il contenuto e i criteri di valutazione della relazione sulla qualità presentata alla Commissione (Eurostat) dopo ogni periodo di riferimento.

    (2)

    Le informazioni fornite nella relazione sulla qualità devono far riferimento a talune variabili. Queste sono definite nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1726/1999 (4) e (CE) n. 1916/2000 (5).

    (3)

    A seguito delle modifiche apportate ai regolamenti (CE) n. 1726/1999 e (CE) n. 1916/2000 rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1737/2005 e dal regolamento (CE) n. 1738/2005, risulta necessario modificare le disposizioni vigenti in materia di valutazione della qualità delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e sul costo del lavoro. Inoltre, per motivi di chiarezza e per alleviare l’onere gravante sugli istituti nazionali di statistica, appare opportuno armonizzare la valutazione della qualità di tali statistiche.

    (4)

    I regolamenti (CE) n. 452/2000 e (CE) n. 72/2002 devono pertanto essere sostituiti dal presente regolamento.

    (5)

    Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Il contenuto e i criteri di valutazione della relazione sulla qualità, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 530/1999, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

    Le variabili indicate nell’allegato del presente regolamento sono definite negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1726/1999 e negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1916/2000.

    2.   La comunicazione delle informazioni indicate nell’allegato è soggetta alle deroghe contenute nella normativa comunitaria riguardante le statistiche sulla struttura delle retribuzioni e sul costo del lavoro, l’indagine sulle forze di lavoro, le statistiche strutturali sulle imprese e i conti nazionali.

    Articolo 2

    Salvo diversa disposizione dell’allegato, la relazione sulla qualità è trasmessa a Eurostat entro 24 mesi dalla fine del periodo di riferimento per il quale i dati sono stati rilevati.

    Articolo 3

    Il regolamento (CE) n. 452/2000 e il regolamento (CE) n. 72/2002 sono abrogati.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2006.

    Per la Commissione

    Joaquín ALMUNIA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 53.

    (3)  GU L 15 del 17.1.2002, pag. 7.

    (4)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1737/2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11).

    (5)  GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1738/2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32).


    ALLEGATO

    Contenuto e criteri di valutazione per le relazioni riguardanti la qualità delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e sul costo del lavoro

    Le relazioni sulla qualità devono includere informazioni su ciascuna delle sei dimensioni della definizione di qualità, ossia sulla pertinenza, sull’accuratezza, su tempestività e puntualità, su accessibilità e chiarezza, sulla comparabilità e sulla coerenza.

    1.   Pertinenza

    Per «pertinenza» si intende la capacità delle statistiche di soddisfare le esigenze degli utenti attuali e potenziali. Tale nozione riguarda il fatto che vengano prodotte o meno tutte le statistiche necessarie e la misura in cui i concetti impiegati (definizioni, classificazioni, ecc.) rispondano ai bisogni degli utenti.

    Le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla struttura delle retribuzioni e al costo del lavoro comprendono:

    l’elencazione dei maggiori utenti nazionali,

    l’enumerazione delle loro principali esigenze, compresa la valutazione del loro livello di soddisfazione riguardo ai dati offerti,

    la descrizione di tutte le carenze (completezza) o di tutte le parti giudicate non più pertinenti dagli utenti (ridondanza). Con riguardo alla completezza, devono essere chiaramente illustrate le variabili mancanti e le disaggregazioni di variabili non disponibili.

    La descrizione degli elementi relativi ai principali utenti nazionali e delle loro esigenze è facoltativa, come pure la fornitura di informazioni sul loro grado di soddisfazione.

    In deroga all’articolo 2 del presente regolamento, le informazioni facoltative sul grado di soddisfazione relativo ai dati forniti, se esistenti, sono trasmesse a Eurostat entro 36 mesi dalla fine del periodo di riferimento.

    2.   Accuratezza

    Per «accuratezza» in comune senso statistico s’intende il grado di corrispondenza tra i calcoli o le stime e i valori reali o esatti delle variabili considerate.

    2.1.   Errori campionari

    Quale indicatore di accuratezza per le variabili principali di entrambe le indagini, va calcolato e trasmesso il coefficiente di variazione (1).

    1)

    Nel caso delle statistiche sul costo del lavoro va calcolato e trasmesso il coefficiente di variazione per le variabili:

     

    «costi del lavoro annuali» (2)

    e

     

    «costi del lavoro orari» (3).

    Oltre ai coefficienti di variazione per la popolazione complessiva, devono essere resi disponibili coefficienti di variazione distinti per entrambe le variabili relativamente alle seguenti disaggregazioni:

    sezioni della NACE,

    livello 1 della NUTS (se del caso),

    classi di dimensioni [1-9 (se del caso), 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000+].

    2)

    Nel caso delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni va calcolato e trasmesso il coefficiente di variazione per le variabili:

     

    «retribuzione lorda nel mese di riferimento» (4)

    e

     

    «media della retribuzione oraria lorda nel mese di riferimento» (5).

    Oltre ai coefficienti di variazione per la popolazione complessiva, devono essere resi disponibili coefficienti di variazione distinti per entrambe le variabili relativamente alle seguenti disaggregazioni:

    occupati a tempo pieno (separatamente per uomini e donne) e a tempo parziale,

    sezioni della NACE,

    professione (ISCO-88 a livello di 1 cifra),

    fasce di età (meno di 20 anni, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 anni e oltre),

    livello 1 della NUTS (se del caso),

    livello di istruzione (ISCED da 0 a 6),

    classi di dimensioni dell’impresa [1-9 (se del caso), 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000+].

    La disaggregazione secondo il livello di istruzione è facoltativa.

    Inoltre gli Stati membri trasmettono un elenco delle caselle giudicate non sufficientemente attendibili delle tavole multidimensionali del programma di pubblicazioni a livello europeo concordato con gli Stati membri.

    Se si utilizza un campionamento non probabilistico va invece fornita una descrizione delle eventuali fonti d’imprecisione connesse alla tecnica di campionamento impiegata e della loro incidenza sulle stime, se disponibile.

    2.2.   Errori non campionari

    2.2.1.   Errori di copertura

    Le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla struttura delle retribuzioni e al costo del lavoro devono includere le seguenti informazioni sulla copertura:

    descrizione di ogni eventuale differenza nella corrispondenza tra la popolazione di riferimento e quella oggetto di studio,

    tassi stimati di sottocopertura e di sovracopertura (6) per la popolazione di riferimento.

    2.2.2.   Errori di misurazione e di elaborazione

    Le relazioni sulla qualità delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro devono includere le seguenti informazioni sugli errori di misurazione e di elaborazione (7):

    informazioni su variabili con errori di misurazione e di elaborazione non irrilevanti,

    informazioni riguardanti le principali fonti di errori di misurazione e di elaborazione (non irrilevanti), la loro incidenza sull’accuratezza delle stime e, se disponibili, i metodi di correzione applicati.

    2.2.3.   Errori di mancata risposta

    Le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla struttura delle retribuzioni e al costo del lavoro devono includere le seguenti informazioni sugli errori di mancata risposta:

    tasso di risposta totale (8),

    tasso di imputazione parziale (9) e incidenza dell’imputazione sull’accuratezza delle stime per le variabili «costi del lavoro annuali» e «retribuzione lorda nel mese di riferimento» definite nel punto 2.1,

    tasso di imputazione globale (10). Se le informazioni non sono disponibili per tutte le variabili obbligatorie, il calcolo deve essere basato sulle variabili obbligatorie per le quali sono disponibili le informazioni necessarie.

    2.2.4.   Errori di concezione del modello

    Se vengono usati modelli, le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla struttura delle retribuzioni e al costo del lavoro devono includere una descrizione dei modelli impiegati e un’indicazione dei loro effetti sulle stime (ad esempio quota stimata sul totale della variabile), quanto meno per le variabili «costi del lavoro annuali» e «retribuzione lorda nel mese di riferimento» definite nel punto 2.1.

    Particolare attenzione deve essere rivolta a modelli per la correzione di errori non campionari, riguardanti in particolare la copertura delle unità di tutte le classi di dimensioni richieste o le sezioni NACE, oppure l’imputazione o l’estrapolazione a correzione di mancate risposte totali.

    3.   Puntualità e tempestività

    La «puntualità» corrisponde all’intervallo di tempo intercorrente fra la data dell’effettiva diffusione dell’informazione prodotta e la data prestabilita, ad esempio quella annunciata nei calendari di pubblicazione ufficiali stabiliti da atti normativi o concordati dai soggetti interessati.

    La «tempestività» dei dati corrisponde all’intervallo di tempo intercorrente fra il momento della loro diffusione e l’evento o il fenomeno che essi descrivono.

    3.1.   Puntualità

    Ai fini dell’analisi e della soluzione dei problemi connessi alla puntualità, vanno fornite le seguenti informazioni sul processo di attuazione dell’indagine a livello nazionale, con particolare riguardo alla corrispondenza tra date programmate e date effettive:

    termini per la trasmissione delle risposte da parte dei rispondenti, anche riguardo a solleciti e atti successivi,

    periodo di lavoro sul campo,

    periodo di elaborazione dei dati,

    date di pubblicazione dei primi risultati.

    3.2.   Tempestività

    Le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla struttura delle retribuzioni e al costo del lavoro devono includere informazioni sull’intervallo di tempo intercorrente fra il momento della diffusione dell’informazione prodotta e il relativo periodo di riferimento a livello nazionale.

    4.   Accessibilità e chiarezza

    Per «accessibilità» si intendono le modalità materiali secondo cui gli utenti possono ottenere i dati: soggetti a cui rivolgersi, modalità di accesso, tempi di consegna, condizioni commerciali (diritto d’autore, ecc.), disponibilità di microdati o di macrodati, formati e supporti disponibili (carta, file, CD-ROM/DVD, Internet, ecc.), ecc.

    Per «chiarezza» si intende il grado di comprensibilità dell’informazione fornita, anche con riferimento al contesto (ossia alla presenza di metadati appropriati e di illustrazioni quali diagrammi e cartine), alla disponibilità di informazioni sulla qualità dei dati (inclusi i limiti all’utilizzo) e alla disponibilità di un’assistenza aggiuntiva.

    In deroga all’articolo 2 del presente regolamento le informazioni sull’accessibilità e sulla chiarezza sono trasmesse a Eurostat entro 36 mesi dalla fine del periodo di riferimento.

    4.1.   Accessibilità

    Le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla struttura delle retribuzioni e al costo del lavoro devono includere le seguenti informazioni sulle modalità di diffusione dei risultati:

    riferimenti alle pubblicazioni dei risultati essenziali, incluse quelle corredate di delucidazioni sotto forma di testi, diagrammi, cartine, ecc.,

    informazioni sui risultati eventualmente trasmessi alle unità rispondenti incluse nel campione.

    4.2.   Chiarezza

    Le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla struttura delle retribuzioni e al costo del lavoro devono includere le seguenti informazioni sul grado di comprensibilità dei risultati e sulla disponibilità di metadati:

    descrizione dei metadati forniti e relativi riferimenti,

    riferimenti a documenti metodologici fondamentali connessi alle statistiche fornite,

    descrizione delle principali iniziative adottate dai servizi statistici nazionali per informare gli utenti sui collegamenti ai dati.

    5.   Comparabilità

    La «comparabilità» mira a determinare la misura in cui le differenze esistenti nei concetti statistici applicati ovvero negli strumenti o nelle procedure di misurazione incidono sul confronto delle statistiche fra aree geografiche, settori non geografici o nel tempo.

    5.1.   Comparabilità geografica

    Le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla struttura delle retribuzioni e al costo del lavoro devono includere informazioni sulle differenze tra concetti europei e nazionali, in particolare su definizioni delle unità statistiche, popolazioni, epoche di riferimento, classificazioni e definizioni di variabili, nonché sull’incidenza che tali differenze hanno sulle stime.

    5.2.   Comparabilità nel tempo

    Le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alle retribuzioni e al costo del lavoro devono includere informazioni sulle modifiche apportate in materia di definizioni, copertura e metodologia rispetto alle indagini precedenti, e sulle conseguenze che ne derivano per le stime. Non sono tuttavia richieste informazioni sui cambiamenti intervenuti in definizioni, copertura e metodi quando tali cambiamenti sono determinati da modificazioni della normativa comunitaria.

    6.   Coerenza

    Per «coerenza» delle statistiche s’intende la misura in cui queste possono essere attendibilmente combinate in modi diversi e per vari usi. Generalmente è tuttavia più facile evidenziare i casi di incoerenza che non dimostrare la coerenza dei dati.

    Fonti con variabili analoghe o persino identiche a quelle delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro sono l’indagine sulle forze di lavoro, le statistiche strutturali sulle imprese, l’indice del costo del lavoro e i conti nazionali. Le relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla struttura delle retribuzioni e al costo del lavoro devono comprendere confronti relativi alle sottoindicate variabili provenienti da tali fonti (in totale e per sezioni della NACE) e, nel caso di forti divergenze tra i valori, indicarne i motivi.

    1)

    Nel caso delle statistiche sulla struttura del costo del lavoro vanno operati confronti tra:

    il numero di ore effettivamente prestate nell’anno di riferimento, per lavoratore (11), e il numero medio di ore effettivamente lavorate annualmente nella posizione lavorativa principale, sempre per lavoratore, dell’indagine sulle forze di lavoro,

    la variabile «retribuzioni», per lavoratore (12), e la stessa variabile, per lavoratore, delle statistiche strutturali sulle imprese,

    i tassi di crescita medi annui della variabile «costi del lavoro orari» (13) e il tasso di crescita medio annuo dell’indice del costo del lavoro non destagionalizzato; i tassi di crescita devono essere riferiti all’anno di riferimento dell’indagine e a quello dell’indagine precedente,

    la variabile «redditi da lavoro dipendente», per lavoratore (14), e la stessa variabile dei conti nazionali.

    2)

    Nel caso delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni vanno operati confronti tra:

    la variabile «retribuzione annuale lorda nell’anno di riferimento», per lavoratore (15), e la variabile «retribuzioni lorde», per lavoratore, dei conti nazionali.


    (1)  Il coefficiente di variazione è il rapporto tra la radice quadrata della varianza dello stimatore e il valore atteso. È calcolato quale rapporto tra la radice quadrata del valore stimato della varianza della distribuzione campionaria e la sua media stimata. Vanno forniti sia il numeratore sia il denominatore del rapporto che definisce il coefficiente di variazione, unitamente al risultante coefficiente di variazione. La stima della varianza campionaria deve tener conto del disegno di campionamento.

    (2)  Codice D (costi del lavoro totali), somma dei valori dei codici D1, D2, D3 e D4 meno D5, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1726/1999.

    (3)  Codice D (costi del lavoro totali), somma dei valori dei codici D1, D2, D3 e D4 meno D5, divisa per il valore del codice B1 di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1726/1999.

    (4)  Codice 4.2 (retribuzione lorda totale nel mese di riferimento) di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1916/2000.

    (5)  Codice 4.3 di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1916/2000.

    (6)  Per «sottocopertura» si intende l’erronea mancata inclusione di unità nel campione. Per «sovracopertura» si intende l’inclusione di unità che non appartengono al campo di osservazione o che in realtà non esistono.

    (7)  Gli errori di misurazione sono gli errori che si verificano al momento della rilevazione dei dati. Le cause sono numerose: lo strumento di indagine, il rispondente, il sistema informatico, le modalità di rilevazione dei dati, l’intervistatore, ecc. Gli errori di elaborazione sono quelli che si verificano nelle fasi successive alla raccolta dei dati, quali le fasi di inserimento, codifica, immissione, editing e ponderazione dei dati e di elaborazione delle tabelle.

    (8)  Il tasso di risposta totale è il rapporto espresso in percentuale tra il numero di risposte e il numero totale di rispondenti che appartengono al campo di osservazione.

    (9)  Il tasso di imputazione parziale è la percentuale di valori imputati per una determinata variabile sul totale di valori per tale variabile.

    (10)  Il tasso di imputazione globale è la percentuale di valori imputati per tutte le variabili sul totale di valori per tali variabili.

    (11)  Codice B1, diviso per il valore del codice A1, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1726/1999.

    (12)  Codice D11, diviso per il valore del codice A1, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1726/1999.

    (13)  Come definita nel punto 2.1.

    (14)  Codice D1, diviso per il valore del codice A1, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1726/1999.

    (15)  Codice 4.1, diviso per il numero di lavoratori dipendenti, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1916/2000.


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