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Document 32006R0634

    Regolamento (CE) n. 634/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006 , che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1591/87

    GU L 112 del 26.4.2006, p. 3–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 348M del 24.12.2008, p. 492–499 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. impl. da 32008R1221

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/634/oj

    26.4.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 112/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 634/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 25 aprile 2006

    che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1591/87

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I cavoli figurano nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste e gli spinaci (2), è stato modificato più volte. Per motivi di chiarezza, le norme concernenti i cavoli cappucci e verzotti devono essere separate da quelle relative agli altri prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1591/87 e formare oggetto di un regolamento a sé.

    (2)

    A tale scopo e per preservare la trasparenza sui mercati internazionali, è opportuno tenere conto della norma CEE/ONU FFV-09 riguardante la commercializzazione e il controllo della qualità commerciale dei cavoli cappucci e verzotti, raccomandata dal gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli istituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).

    (3)

    Gli imballaggi di vendita contenenti un miscuglio di cavoli cappucci e verzotti di diverse specie sono sempre più diffusi sul mercato. Occorre pertanto chiarire le disposizioni relative alle indicazioni esterne apposte su questi imballaggi.

    (4)

    L’applicazione della nuova norma è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

    (5)

    Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata e le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare alcune alterazioni, dovute all’evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro maggiore o minore deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione della norma nelle fasi di commercializzazione successive alla spedizione.

    (6)

    È quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1591/87.

    (7)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   La norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti di cui al codice NC 0704 90 figura nell’allegato.

    2.   La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

    Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

    a)

    una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;

    b)

    lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 1591/87 è così modificato:

    1)

    Il titolo è sostituito dal seguente:

    2)

    All’articolo 1, paragrafo 1, il primo trattino è soppresso.

    3)

    L’allegato I è soppresso.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

    (2)  GU L 146 del 6.6.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


    ALLEGATO

    NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER CAVOLI CAPPUCCI E VERZOTTI

    1.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

    La presente norma si applica ai cavoli cappucci e verzotti delle varietà (cultivar) derivate dal Brassica oleracea L. var. capitata L. (compresi i cavoli rossi e i cavoli a punta) e dal Brassica oleracea L. var. sabauda L. (cavoli di Milano), destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i cavoli destinati alla trasformazione industriale.

    2.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

    La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i cavoli cappucci e verzotti devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

    A.   Caratteristiche minime

    In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i cavoli cappucci e verzotti devono essere:

    interi; una lieve defogliazione e piccole lacerazioni al torsolo non sono considerate come un difetto,

    di aspetto fresco,

    non prefioriti,

    sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

    praticamente esenti da parassiti,

    praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti,

    puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

    privi di umidità esterna anormale,

    privi di odori e/o sapori estranei.

    Il torsolo deve essere tagliato leggermente al di sotto dell’inserzione delle prime foglie che debbono rimanere ben attaccate; il taglio deve essere netto.

    Lo stato dei cavoli cappucci e verzotti deve essere tale da consentire:

    il trasporto e le operazioni connesse,

    l’arrivo in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

    B.   Classificazione

    I cavoli cappucci e verzotti sono classificati nelle due categorie seguenti:

    i)   Categoria I

    I cavoli cappucci e verzotti della categoria I devono essere di buona qualità e devono presentare le caratteristiche della varietà. Devono essere compatti secondo la specie.

    I cavoli cappucci e verzotti devono essere adeguatamente mondati. Per i cavoli verdi di Milano e i cavoli primaticci, è ammessa la presenza di un certo numero di foglie di protezione.

    Sono tuttavia ammessi i seguenti lievi difetti, purché non pregiudichino la qualità, la conservabilità e l’aspetto generale del prodotto o la sua presentazione nell’imballaggio:

    piccole lacerazioni nelle foglie esterne,

    piccole ammaccature e un leggero danneggiamento all’apice,

    lievi alterazioni causate dal gelo.

    ii)   Categoria II

    Questa categoria comprende i cavoli cappucci e verzotti che non possono essere classificati nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime definite nella sezione A.

    Sono ammessi i seguenti difetti, purché i cavoli cappucci e verzotti conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione:

    lacerazioni nelle foglie esterne,

    maggiore defogliazione, purché siano mantenute le caratteristiche essenziali della varietà,

    ammaccature e/o lesioni non più profonde di due foglie esterne,

    lievi tracce di danni provocati da attacchi di parassiti o da malattie non più profonde di due foglie esterne,

    alterazioni causate dal gelo.

    3.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

    Il calibro è determinato dal peso unitario. Il calibro minimo unitario è pari a 350 grammi.

    In uno stesso imballaggio, il peso della palla più pesante non deve superare il doppio di quello della palla più leggera. Quando il peso della palla più pesante è uguale o inferiore a 2 kg, la differenza tra la palla più pesante e la palla più leggera può raggiungere 1 kg.

    Le disposizioni relative alla calibrazione non si applicano ai prodotti in miniatura.

    Per «prodotto in miniatura» si intende una varietà o una cultivar di cavoli ottenuta con metodi di selezione delle piante e/o tecniche di coltivazione speciali, ad esclusione dei cavoli delle varietà diverse da quelle in miniatura che non hanno raggiunto il pieno sviluppo o di calibro insufficiente. Tutti gli altri requisiti della norma devono essere soddisfatti.

    4.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

    Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni imballaggio.

    A.   Tolleranze di qualità

    i)   Categoria I

    Il 10 % in numero o in peso di cavoli cappucci e verzotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

    ii)   Categoria II

    Il 10 % in numero o in peso di cavoli cappucci e verzotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi tuttavia i prodotti visibilmente affetti da marciume o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

    B.   Tolleranze di calibro

    Per tutte le categorie: il 10 % in numero o in peso di cavoli cappucci e verzotti non conformi ai requisiti previsti.

    Nessun cavolo può tuttavia presentare un peso inferiore a 300 g.

    5.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

    A.   Omogeneità

    Ogni imballaggio deve contenere soltanto cavoli cappucci e verzotti della stessa origine, varietà e qualità.

    I cavoli cappucci e verzotti della categoria I devono avere forma e colorazione omogenee.

    I prodotti in miniatura devono essere di dimensioni ragionevolmente omogenee.

    Tuttavia, gli imballaggi contenenti un miscuglio di cavoli cappucci e verzotti di diverse specie devono comprendere prodotti di qualità omogenea e, per ciascuna specie in questione, dello stesso calibro e della stessa origine.

    La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme.

    In deroga alle precedenti disposizioni del presente punto, i prodotti di cui alla presente norma possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi un peso netto inferiore o pari a 3 chilogrammi, con ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione (1).

    B.   Condizionamento e imballaggio

    I cavoli cappucci e verzotti devono essere condizionati in modo tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.

    I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L’impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

    Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

    Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia.

    6.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

    1.   Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le indicazioni seguenti:

    Α.   Identificazione

    Il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore.

    Questa indicazione può essere sostituita:

    per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un’abbreviazione equivalente,

    solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

    B.   Natura del prodotto

    «Cavoli rossi», «Cavoli cappucci bianchi», «Cavoli a punta», «Cavoli di Milano» o denominazione equivalente se il contenuto non è visibile dall’esterno,

    in caso di miscuglio di diverse specie di cavoli cappucci e verzotti:

    l’indicazione «Miscuglio di cavoli cappucci e verzotti», oppure

    l’indicazione delle singole specie che compongono il miscuglio e, se il contenuto non è visibile dall’esterno, l’indicazione del numero di pezzi di ciascuna specie.

    C.   Origine del prodotto

    Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale,

    nel caso di imballaggi di vendita contenenti un miscuglio di cavoli cappucci e verzotti di specie diverse e con origini differenti, l’indicazione di ciascun paese di origine figura accanto al nome della specie di cui trattasi.

    D.   Caratteristiche commerciali

    Categoria,

    numero di pezzi,

    se del caso, «mini-cavoli cappucci», «baby-cavoli cappucci» o qualsiasi altra denominazione adeguata per un prodotto in miniatura.

    E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

    2.   Non è necessario che le indicazioni di cui al punto 1 figurino sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti ognuno dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.


    (1)  GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 65.


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