This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006R0577
Commission Regulation (EC) No 577/2006 of 7 April 2006 fixing the export refunds on poultrymeat
Regolamento (CE) n. 577/2006 della Commissione, del 7 aprile 2006 , recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame
Regolamento (CE) n. 577/2006 della Commissione, del 7 aprile 2006 , recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame
GU L 100 del 8.4.2006, p. 5–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
8.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 577/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2006
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, è necessario che siano fissate restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3). |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchio di identificazione indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 10 aprile 2006
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||
0105 11 11 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||
0105 11 19 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||
0105 11 91 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||
0105 11 99 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||
0105 12 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
1,60 |
||
0105 19 20 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
1,60 |
||
0207 12 10 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
48,00 |
||
0207 12 90 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
48,00 |
||
0207 12 90 9990 |
V03 |
EUR/100 kg |
48,00 |
||
0207 14 20 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
28,00 |
||
0207 14 60 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
28,00 |
||
0207 14 70 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
28,00 |
||
0207 14 70 9290 |
V03 |
EUR/100 kg |
28,00 |
||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|