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Document 32006R0465

    Regolamento (CE) n. 465/2006 della Commissione, del 21 marzo 2006 , che chiude l'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002 del Consiglio sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di ossidi di zinco spediti dal Kazakstan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che pone fine alla registrazione di dette importazioni, disposta dal regolamento (CE) n. 1289/2005

    GU L 83 del 22.3.2006, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 330M del 28.11.2006, p. 289–291 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/465/oj

    22.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 83/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 465/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 21 marzo 2006

    che chiude l'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002 del Consiglio sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di ossidi di zinco spediti dal Kazakstan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che pone fine alla registrazione di dette importazioni, disposta dal regolamento (CE) n. 1289/2005

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Misure in vigore e inchieste precedenti

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 408/2002 (2) (di seguito «il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi compresi tra il 6,9 % e il 28 % sulle importazioni di ossido di zinco di purezza non inferiore al 93 % (di seguito «ossidi di zinco»), originario della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»).

    (2)

    Con il regolamento (CE) n. 1623/2003 (3) (di seguito «il regolamento antielusione»), il Consiglio ha esteso il dazio antidumping del 28 %, istituito sulle importazioni di ossidi di zinco originari della RPC, alle importazioni di ossidi di zinco spediti dal Vietnam — indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di tale paese — e agli ossidi di zinco miscelati con silice, originari della RPC.

    2.   Domanda

    (3)

    Il 27 giugno 2005, la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di ossidi di zinco originari della RPC. La domanda è stata presentata da Eurometaux per conto di produttori che rappresentano oltre il 45 % della produzione comunitaria di ossidi di zinco.

    (4)

    La domanda conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare una modificazione della configurazione degli scambi successiva all'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di ossidi di zinco originari della RPC. Al forte aumento delle importazioni dello stesso prodotto dal Kazakstan, infatti, è corrisposta, nello stesso periodo di tempo, una notevole flessione delle importazioni dalla RPC.

    (5)

    La mutata configurazione degli scambi sarebbe attribuibile al trasbordo in Kazakstan degli ossidi di zinco originari della RPC. È stato inoltre affermato che non vi fossero motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a supporto di tali cambiamenti, a parte l'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di ossidi di zinco originari della RPC.

    (6)

    Secondo il richiedente, infine, gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sugli ossidi di zinco originari della RPC risultavano compromessi in termini sia quantitativi sia di prezzo e si riscontrava un dumping rispetto ai valori normali stabiliti in precedenza.

    3.   Apertura

    (7)

    Con il regolamento (CE) n. 1289/2005 (4) (di seguito «il regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un’inchiesta sulla presunta elusione, invitando, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le autorità doganali a registrare, dal 6 agosto 2005 in poi, le importazioni di ossidi di zinco spediti dal Kazakstan e classificati al codice NC 2817 00 00 (codice TARIC 2817000013), a prescindere dal fatto che fossero dichiarati o meno originari di tale paese.

    4.   Inchiesta

    (8)

    La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC e del Kazakstan. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori della RPC e del Kazakstan, nonché agli importatori comunitari indicati nella domanda o noti alla Commissione dall'inchiesta iniziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

    (9)

    Un produttore/esportatore della RPC e un produttore/esportatore del Kazakstan hanno inviato una risposta esauriente al questionario. Anche due importatori/operatori commerciali della Comunità hanno inviato risposte complete al questionario. La Commissione ha svolto visite di verifica presso la sede del seguente produttore/esportatore kazako:

    JSC Kazzinc, Ust-Kamenogorsk, Kazakstan.

    5.   Periodo dell’inchiesta

    (10)

    L'inchiesta ha interessato il periodo compreso tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005 (di seguito «PI»). Per esaminare il cambiamento nella configurazione degli scambi, sono stati raccolti dati dal 2001 fino al termine del PI.

    B.   ESITO DELL'INCHIESTA

    1.   Considerazioni generali/livello di collaborazione

    a)   RPC

    (11)

    Un produttore/esportatore di ossidi di zinco della RPC ha collaborato all’inchiesta rispondendo al questionario. Si è potuto constatare che tale impresa non ha esportato ossidi di zinco nel Kazakstan durante il PI.

    b)   Kazakstan

    (12)

    Un produttore kazako di ossidi di zinco, la JSC Kazzinc, ha collaborato all’inchiesta. Le informazioni trasmesse dalla società sulle sue vendite all’esportazione nella Comunità concordano, in base ai dati Eurostat, con le importazioni dal Kazakstan registrate durante il PI al codice NC 2817 00 00. Esse dimostrano pertanto che durante il PI la JSC Kazzinc è stata l’unico esportatore nella Comunità di ossidi di zinco provenienti dal Kazakstan.

    2.   Prodotto in esame e prodotto simile

    (13)

    Come indicato nell’inchiesta iniziale, il prodotto oggetto della possibile elusione è l’ossido di zinco (formula chimica: ZnO), di purezza non inferiore al 93 %, originario della RPC, attualmente classificabile al codice NC 2817 00 00.

    (14)

    Dall’inchiesta è emerso che il prodotto in esame viene importato nella Comunità con una purezza non inferiore al 93 % e che gli ossidi di zinco originari del Kazakstan hanno una purezza superiore al 93 %.

    (15)

    Si è quindi concluso che gli ossidi di zinco esportati nella Comunità dalla PRC e quelli spediti dal Kazakstan hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi utilizzatori. Vanno pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   Mutata configurazione degli scambi

    (16)

    Come riportato al considerando 5, la mutata configurazione degli scambi sarebbe attribuibile al trasbordo degli ossidi di zinco in Kazakstan.

    a)   Ossidi di zinco spediti dal Kazakstan

    (17)

    Stando ai dati Eurostat, le importazioni di ossidi di zinco dal Kazakstan sono aumentate da 0 tonnellate nel 2001 a 2 700 tonnellate nel 2002. Nel 2003 le importazioni sono ulteriormente cresciute fino a raggiungere le 5 000 tonnellate, arrivando a 5 640 tonnellate alla conclusione del PI. Le importazioni di ossidi di zinco dal Kazakstan sono infatti iniziate nel 2002, vale a dire contemporaneamente all’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossidi di zinco originari della RPC. Inoltre, l’ulteriore forte incremento registrato a partire dal 2003 alla fine del PI ha coinciso con estensione dei dazi antidumping alle importazioni di ossidi di zinco spedite dal Vietnam.

    (18)

    Come spiegato al considerando 12, i dati forniti dall’impresa che ha collaborato all’inchiesta, vale a dire la JSC Kazzinc, evidenziano come quest’ultima sia stata l’unico esportatore di ossidi di zinco dal Kazakstan durante il PI.

    b)   Ossidi di zinco importati dalla RPC

    (19)

    Le importazioni nella Comunità di ossidi di zinco provenienti dalla RPC hanno registrato una notevole flessione, passando da 37 900 tonnellate nel 2001 a 24 700 tonnellate nel 2002. Durante il PI sono state dichiarate importazioni per 18 500 tonnellate. Ciò evidenzia il forte calo che le importazione dalla RPC hanno subito a seguito dell'avvio dell'inchiesta antidumping iniziale e l'istituzione delle misure definitive.

    (20)

    Dai dati riportati sopra, si può concludere che vi è stato un chiaro cambiamento nella configurazione degli scambi per le esportazioni dalla RPC e dal Kazakstan nella Comunità, cambiamento che ha coinciso con l’entrata in vigore, nel marzo 2002, delle misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e con l’estensione nel 2003 di tali dazi alle importazioni di ossidi di zinco spediti dal Vietnam.

    4.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica

    (21)

    La JSC Kazzinc ha iniziato a produrre ed esportare ossidi di zinco prima del 2000, anche se le esportazioni non erano destinate alla Comunità. Le esportazioni di ossidi di zinco nella Comunità sono iniziate nel 2002, contemporaneamente all’istituzione dei dazi antidumping definitivi sugli ossidi di zinco originari della RPC. Come indicato al considerando 12, le informazioni presentate dalla società sulle sue vendite all’esportazione nella Comunità nel periodo in esame e durante il PI sono risultate concordare con i dati sulle importazioni riportati da Eurostat. Si è potuto riscontrare che le esportazioni nella Comunità erano destinate ad un unico importatore con sede in Spagna.

    (22)

    Inoltre, è emerso che né gli ossidi di zinco venduti dalla JSC Kazzinc, né le materie prime destinate alla fabbricazione del prodotto venivano acquistati nella RPC. Infatti tutte le materie finalizzate alla produzione degli ossidi di zinco provengono dagli impianti di produzione della JSC Kazzinc. Pertanto si è concluso che l’impresa va considerata un vero e proprio produttore di ossidi di zinco.

    (23)

    L’indagine ha inoltre evidenziato come, almeno dal 2002 in poi, la JSC Kazzinc fosse effettivamente in grado di produrre per conto proprio la quantità di ossidi di zinco esportata dal Kazakstan nella Comunità. In tali circostanze, si ritiene che il trasbordo di ossidi di zinco originari della PRC in Kazakstan non abbia avuto luogo. Inoltre, secondo i dati raccolti dal governo kazako, le importazioni di ossidi di zinco provenienti dalla RPC nel Kazakstan ammontavano a 1,5 tonnellate nel 2003, anno in cui sono state avviate, e hanno raggiunto le 42 tonnellate nel corso del 2004.

    (24)

    Sulla base di tali risultanze, si conclude che l’impresa in questione, e quindi il Kazakstan nel suo complesso, hanno dimostrato l’esistenza di motivi economici ragionevoli, diversi dall’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossidi di zinco originari della RPC, per la mutata configurazione degli scambi di cui ai considerando da 17 a 20.

    C.   CHIUSURA DELL’INCHIESTA

    (25)

    Alla luce delle suddette risultanze, si ritiene opportuno chiudere la presente inchiesta antielusione. Occorre quindi sospendere la registrazione delle importazioni di ossidi di zinco spediti dal Kazakstan, istituita dal regolamento di apertura, nonché abrogare detto regolamento.

    (26)

    Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base la Commissione intendeva chiudere l’inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni di cui sopra,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È chiusa l'inchiesta avviata dal regolamento (CE) n. 1289/2005 sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002 sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di ossidi di zinco spediti dal Kazakstan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni.

    Articolo 2

    Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1289/2005.

    Articolo 3

    Il regolamento (CE) n. 1289/2005 è abrogato.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2006.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU L 62 del 5.3.2002, pag. 7.

    (3)  GU L 232 del 18.9.2003, pag. 1.

    (4)  GU L 204 del 5.8.2005, pag. 7.


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