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Document 32006R0416

Regolamento (CE) n. 416/2006 della Commissione, del 10 marzo 2006 , che modifica per la nona volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY)

GU L 72 del 11.3.2006, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2011; abrogato da 32011R1048

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/416/oj

11.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/7


REGOLAMENTO (CE) N. 416/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2006

che modifica per la nona volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY) (1), in particolare l'articolo 10, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 elenca le persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche a norma dello stesso regolamento.

(2)

La Commissione è autorizzata a modificare detto allegato, in virtù delle decisioni adottate dal Consiglio per attuare la posizione comune 2004/694/PESC, dell'11 ottobre 2004, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (2). La decisione 2006/205/PESC (3) del Consiglio, applica tale posizione comune. Occorre quindi modificare in conformità l’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 23/2006 della Commissione (GU L 5 del 10.1.2006, pag. 8).

(2)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2005/689/PESC (GU L 261 del 7.10.2005, pag. 29).

(3)  Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

La persona seguente è depennata dall'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004:

Lukic, Milan. Data di nascita: 6.9.1967. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) eventualmente Serbia e Montenegro.


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