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Document 32006R0342

    Regolamento (CE) n. 342/2006 della Commissione, del 24 febbraio 2006 , che avvia un riesame concernente nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

    GU L 55 del 25.2.2006, p. 14–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 330M del 28.11.2006, p. 208–210 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/342/oj

    25.2.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 55/14


    REGOLAMENTO (CE) N. 342/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 24 febbraio 2006

    che avvia un riesame concernente «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   DOMANDA DI RIESAME

    (1)

    La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame concernente «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Huvis Sichuan (di seguito «il richiedente»), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese (di seguito «il paese interessato»).

    B.   PRODOTTO

    (2)

    Il prodotto oggetto del riesame è costituito da fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, originarie della Repubblica popolare cinese (di seguito «il prodotto in esame»), attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00. Il codice NC viene indicato a titolo puramente informativo.

    C.   MISURE IN VIGORE

    (3)

    Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio (2) a norma del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dal richiedente, sono soggette a dazi antidumping definitivi del 49,7 %, fatta eccezione per talune società espressamente indicate, soggette ad aliquote individuali del dazio.

    D.   MOTIVAZIONI DEL RIESAME

    (4)

    Il richiedente afferma di operare in condizioni di economia di mercato, quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base; dichiara inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, vale a dire durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 (di seguito «il periodo dell'inchiesta iniziale»), e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.

    (5)

    Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta iniziale.

    E.   PROCEDURA

    (6)

    I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.

    (7)

    Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame concernente «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare se il richiedente operi in condizioni di economia di mercato, quali definite dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o, in alternativa, se il richiedente soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e, in tal caso, il margine di dumping individuale del richiedente, nonché, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.

    (8)

    Se si dovesse accertare che il richiedente soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale, sarebbe opportuno modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame da parte delle imprese non menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2005.

    a)

    Questionari

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente.

    b)

    Raccolta delle informazioni e audizioni

    S’invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno delle medesime.

    La Commissione provvederà inoltre all’audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

    Va notato che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento (CE) n. 384/96 è subordinato al rispetto dei termini previsti dal presente regolamento.

    c)

    Selezione del paese ad economia di mercato

    Qualora il richiedente non ottenga lo status di impresa operante in un'economia di mercato, ma soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese verrà utilizzato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, come per l'inchiesta che ha portato all'imposizione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese, la Commissione intende utilizzare nuovamente gli Stati Uniti d’America (di seguito «USA»). Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Inoltre, qualora il richiedente ottenga lo status di impresa operante in un'economia di mercato, la Commissione può all’occorrenza avvalersi di conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio al fine di sostituire eventuali elementi di costo o di prezzo indispensabili per fissare il valore normale, che risultino inattendibili o non reperibili nella Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare gli USA anche a tale scopo.

    d)

    Status di impresa operante in un'economia di mercato

    Qualora il richiedente dimostri, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ovvero di soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale è determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine, occorre presentare una richiesta debitamente motivata entro il termine previsto all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese appositi moduli per inoltrare la richiesta.

    F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

    (9)

    Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente. Parallelamente, tali importazioni vanno sottoposte a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è, tuttavia, possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

    G.   TERMINI

    (10)

    Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

    le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, oppure fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

    le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione,

    le parti interessate possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli USA come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese nel caso in cui al richiedente non venga riconosciuto lo status di impresa operante in un'economia di mercato,

    il richiedente può presentare una richiesta debitamente motivata per ottenere lo status di impresa operante in un’economia di mercato.

    H.   OMESSA COLLABORAZIONE

    (11)

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

    (12)

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta vengono basate sui dati disponibili, per la parte in questione l’esito dell'inchiesta potrebbe risultare meno favorevole che nel caso in cui avesse offerto la sua piena collaborazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è avviato un riesame del regolamento (CE) n. 428/2005 per stabilire se e in quale misura siano soggette al dazio antidumping istituito da detto regolamento le importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00, originarie della Repubblica popolare cinese, prodotte ed esportate nella Comunità da Huvis Sichuan (codice addizionale TARIC A736).

    Articolo 2

    I dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 428/2005 sono abrogati con riguardo alle importazioni di cui all'articolo 1.

    Articolo 3

    Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, s’invitano le autorità doganali degli Stati membri a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all'articolo 1. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 4

    1.   Affinché durante l'inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate sono tenute a manifestarsi alla Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto ed inviare le risposte al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento, nonché eventuali altre informazioni, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione.

    Entro lo stesso termine di 40 giorni, le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

    2.   Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli USA come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    3.   Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire dello status di impresa operante in un’economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    4.   Tutte le comunicazioni e richieste delle parti interessate vanno formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata (3)» e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, vanno corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

    Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione vanno inviate al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale Commercio

    Direzione B

    Ufficio: J-79 5/16

    B-1049 Bruxelles

    Fax (32-2) 295 65 05

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2006.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1333/2005 (GU L 211 del 13.8.2005, pag. 1).

    (3)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. È inoltre protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è considerato un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


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