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Document 32006R0342
Commission Regulation (EC) No 342/2006 of 24 February 2006 initiating a new exporter review of Council Regulation (EC) No 428/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of synthetic staple fibres of polyesters originating, inter alia , in the People’s Republic of China, repealing the duty with regard to imports from one exporter in this country and making these imports subject to registration
Regolamento (CE) n. 342/2006 della Commissione, del 24 febbraio 2006 , che avvia un riesame concernente nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione
Regolamento (CE) n. 342/2006 della Commissione, del 24 febbraio 2006 , che avvia un riesame concernente nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione
GU L 55 del 25.2.2006, p. 14–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 330M del 28.11.2006, p. 208–210
(MT)
In force
25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 342/2006 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2006
che avvia un riesame concernente «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA DI RIESAME
(1) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame concernente «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Huvis Sichuan (di seguito «il richiedente»), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese (di seguito «il paese interessato»). |
B. PRODOTTO
(2) |
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, originarie della Repubblica popolare cinese (di seguito «il prodotto in esame»), attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00. Il codice NC viene indicato a titolo puramente informativo. |
C. MISURE IN VIGORE
(3) |
Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio (2) a norma del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dal richiedente, sono soggette a dazi antidumping definitivi del 49,7 %, fatta eccezione per talune società espressamente indicate, soggette ad aliquote individuali del dazio. |
D. MOTIVAZIONI DEL RIESAME
(4) |
Il richiedente afferma di operare in condizioni di economia di mercato, quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base; dichiara inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, vale a dire durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 (di seguito «il periodo dell'inchiesta iniziale»), e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping. |
(5) |
Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta iniziale. |
E. PROCEDURA
(6) |
I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro. |
(7) |
Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame concernente «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare se il richiedente operi in condizioni di economia di mercato, quali definite dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o, in alternativa, se il richiedente soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e, in tal caso, il margine di dumping individuale del richiedente, nonché, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità. |
(8) |
Se si dovesse accertare che il richiedente soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale, sarebbe opportuno modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame da parte delle imprese non menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2005.
|
F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI
(9) |
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente. Parallelamente, tali importazioni vanno sottoposte a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è, tuttavia, possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere. |
G. TERMINI
(10) |
Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:
|
H. OMESSA COLLABORAZIONE
(11) |
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili. |
(12) |
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta vengono basate sui dati disponibili, per la parte in questione l’esito dell'inchiesta potrebbe risultare meno favorevole che nel caso in cui avesse offerto la sua piena collaborazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è avviato un riesame del regolamento (CE) n. 428/2005 per stabilire se e in quale misura siano soggette al dazio antidumping istituito da detto regolamento le importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00, originarie della Repubblica popolare cinese, prodotte ed esportate nella Comunità da Huvis Sichuan (codice addizionale TARIC A736).
Articolo 2
I dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 428/2005 sono abrogati con riguardo alle importazioni di cui all'articolo 1.
Articolo 3
Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, s’invitano le autorità doganali degli Stati membri a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all'articolo 1. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 4
1. Affinché durante l'inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate sono tenute a manifestarsi alla Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto ed inviare le risposte al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento, nonché eventuali altre informazioni, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione.
Entro lo stesso termine di 40 giorni, le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
2. Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli USA come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire dello status di impresa operante in un’economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Tutte le comunicazioni e richieste delle parti interessate vanno formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata (3)» e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, vanno corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».
Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione vanno inviate al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale Commercio |
Direzione B |
Ufficio: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05 |
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2006.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1333/2005 (GU L 211 del 13.8.2005, pag. 1).
(3) Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. È inoltre protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è considerato un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).