This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006R0215
Commission Regulation (EC) No 215/2006 of 8 February 2006 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code and amending Regulation (EC) No 2286/2003 (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 215/2006 della Commissione, dell' 8 febbraio 2006 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e recante modifica del regolamento (CE) n. 2286/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 215/2006 della Commissione, dell' 8 febbraio 2006 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e recante modifica del regolamento (CE) n. 2286/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 38 del 9.2.2006, p. 11–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 330M del 28.11.2006, p. 152–155
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481
9.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 215/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2006
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e recante modifica del regolamento (CE) n. 2286/2003
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) prevedono specifiche disposizioni per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili. Nella sua forma attuale, il sistema si è rivelato problematico, tenuto conto dei flussi commerciali e delle norme generali di valutazione. Occorre pertanto sostituire il sistema attuale con un sistema in base al quale i prezzi unitari comunicati dagli Stati membri e divulgati dalla Commissione europea possano essere direttamente usati per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna. |
(2) |
L'informazione sulla natura della transazione, che viene riportata nella casella 24 del documento amministrativo unico, consente di specificare i diversi tipi di transazioni per l’elaborazione delle statistiche sugli scambi commerciali tra la Comunità ed i paesi terzi nonché tra gli Stati membri. La codificazione di questa informazione è prevista nella normativa comunitaria in vigore relativa a tali statistiche, ed in particolare nel regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (3). Per motivi di coerenza e di efficacia, è quindi opportuno fare riferimento a tale normativa per quanto riguarda i codici da inserire nella casella 24 (natura della transazione) del documento amministrativo unico. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione (4) ha introdotto nel regolamento (CEE) n. 2454/93 nuove norme sull’uso del documento amministrativo unico. Il termine iniziale d’applicazione di tali misure è stato fissato al 1o gennaio 2006. La Commissione ha valutato i programmi adottati dagli Stati membri per l’attuazione di dette misure sulla base di una relazione elaborata tenendo conto dei contributi degli Stati membri, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2286/2003. Tale valutazione ha rivelato che taluni Stati membri non sono in grado di adattare i loro sistemi informatici entro il 1o gennaio 2006. Risulta quindi necessario prevedere che, in talune circostanze, il termine iniziale per l’applicazione delle misure di cui trattasi sia differito al 1o gennaio 2007. |
(4) |
Occorre pertanto modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 2454/93 e (CE) n. 2286/2003. |
(5) |
L’elenco delle transazioni stabilito nel regolamento (CE) n. 1917/2000, da impiegarsi per l’inserimento dei codici nella casella 24 del documento amministrativo unico, è stato modificato a decorrere dal 1o gennaio 2006. Il termine assegnato agli Stati membri per l’adeguamento dei sistemi informatici di sdoganamento scade nello stesso giorno. Le relative disposizioni del presente regolamento devono quindi applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2006. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.
1) |
Nell'articolo 152, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera a) bis:
|
2) |
Gli articoli da 173 a 177 sono soppressi. |
3) |
L'allegato 26 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento. |
4) |
L'allegato 27 è soppresso. |
5) |
L’allegato 38 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2286/2003, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I punti da 3 a 9, 17 e 18 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006. Gli Stati membri possono tuttavia anticiparne l’applicazione.
Gli Stati membri che incontrino difficoltà nell’adeguare i sistemi informatici di sdoganamento possono differire tale adeguamento fino al 1o gennaio 2007. In tal caso essi comunicano alla Commissione il modo e la data in cui danno applicazione ai punti da 3 a 9, 17 e 18 dell’articolo 1. La Commissione pubblica tale informazione.»
Articolo 3
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. I punti da 1) a 4) dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 19 maggio 2006.
3. Il punto 5 dell’articolo 1 e l’articolo 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
(2) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).
(3) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1949/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 10).
(4) GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1.
(5) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.»
ALLEGATO I
«ALLEGATO 26
ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL’ARTICOLO 152, PARAGRAFO 1, LETTERA a) bis
Procedura semplificata per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice (1)
Codice NC (TARIC) |
Designazione delle merci |
Periodo di validità |
||||
0701 90 50 |
Patate di primizia |
1.1.-30.6. |
||||
0703 10 19 |
Cipolle |
1.1.-31.12. |
||||
0703 20 00 |
Agli |
1.1.-31.12. |
||||
0708 20 00 |
Fagioli |
1.1.-31.12. |
||||
0709200010 |
Asparagi:
|
1.1.-31.12. |
||||
0709200090 |
Asparagi:
|
1.1.-31.12. |
||||
0709 60 10 |
Peperoni |
1.1.-31.12. |
||||
ex 0714 20 |
Patate dolci, fresche o refrigerate, intere |
1.1.-31.12. |
||||
0804300090 |
Ananas |
1.1.-31.12. |
||||
0804400010 |
Avocadi |
1.1.-31.12. |
||||
0805 10 20 |
Arance dolci |
1.6.-30.11. |
||||
0805201005 |
Clementine |
1.3.-31.10. |
||||
0805203005 |
Monreal e satsuma |
1.3.-31.10. |
||||
0805205007 0805205037 |
Mandarini e Wilkings |
1.3.-31.10. |
||||
0805207005 0805209005 0805209009 |
Tangerini e altri |
1.3.-31.10. |
||||
0805400011 |
Pompelmi:
|
1.1.-31.12. |
||||
0805400019 |
Pompelmi:
|
1.1.-31.12. |
||||
0805509011 0805509019 |
Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) |
1.1.-31.12. |
||||
0806 10 10 |
Uve da tavola |
21.11.-20.7. |
||||
0807 11 00 |
Cocomeri |
1.1.-31.12. |
||||
0807190010 0807190030 |
Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro |
1.1.-31.12. |
||||
0807190091 0807190099 |
Altri meloni |
1.1.-31.12. |
||||
0808205010 |
Pere:
|
1.5.-30.6. |
||||
0808205090 |
Pere:
|
1.5.-30.6. |
||||
0809 10 00 |
Albicocche |
1.1.-30.5. e 1.8.-31.12. |
||||
0809 30 10 |
Pesche noci |
1.1.-10.6. e 1.10.-31.12. |
||||
0809 30 90 |
Pesche |
1.1.-10.6. e 1.10.-31.12. |
||||
0809 40 05 |
Prugne |
1.10.-10.6. |
||||
0810 10 00 |
Fragole |
1.1.-31.12. |
||||
0810 20 10 |
Lamponi |
1.1.-31.12. |
||||
0810 50 00 |
Kiwi |
1.1.-31.12.» |
(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel presente allegato, l'elenco di prodotti è determinato dal contenuto dei codici NC e TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Nei casi in cui sono preceduti da “ex”, i codici e la corrispondente designazione vanno letti congiuntamente.
ALLEGATO II
Nell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la nota relativa alla casella 24 è sostituita dal testo seguente:
«Casella n. 24: Natura della transazione
Gli Stati membri che richiedono questo dato devono utilizzare i codici di una cifra figuranti nella colonna A della tabella prevista all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione (1), escluso, se del caso, il codice 9; tale cifra deve essere inserita nella parte sinistra della casella. Possono eventualmente prevedere che nella parte destra della casella sia aggiunta una seconda cifra tratta dalla colonna B della stessa tabella.