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Document 32006R0210
Commission Regulation (EC) No 210/2006 of 7 February 2006 fixing the aid for tomatoes for processing for the 2006/07 marketing year
Regolamento (CE) n. 210/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006 , che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo dell’aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione
Regolamento (CE) n. 210/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006 , che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo dell’aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione
GU L 36 del 8.2.2006, pp. 34–35
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009
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8.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 210/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2006
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo dell’aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
In forza dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), la Commissione pubblica entro il 31 gennaio l’importo dell’aiuto applicabile ai pomodori destinati alla trasformazione. |
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(2) |
Per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, l’accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione dei pomodori, cui fa riferimento l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, è stabilito sulla base dei quantitativi ammessi a beneficiare di un aiuto nelle ultime tre campagne per le quali sono disponibili dati definitivi per tutti gli Stati membri di cui trattasi. |
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(3) |
In forza dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (3), per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione il 1o maggio 2004 l’accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione dei pomodori è stabilito sulla base dei quantitativi effettivamente ammessi a beneficiare di un aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005 e dei quantitativi su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2005/2006. |
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(4) |
Il quantitativo di pomodori trasformati nell’ambito del regime di aiuto da prendere in considerazione per l’accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali supera di 978 544 tonnellate il limite comunitario. Per gli Stati membri nei quali è stato superato il limite di trasformazione occorre pertanto modificare l’importo dell’aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione per la campagna 2006/2007 rispetto al livello fissato all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, in conformità alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 416/2004. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo dell’aiuto per i pomodori previsto all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:
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a) |
in Grecia, Francia, Portogallo, Repubblica ceca, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia: 34,50 EUR/t; |
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b) |
in Italia: 30,43 EUR/t; |
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c) |
in Spagna:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22).
(3) GU L 68 del 6.3.2004, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 550/2005 (GU L 93 del 12.4.2005, pag. 3).