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Document 32006R0122

Regolamento (CE) n. 122/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India

GU L 22 del 26.1.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 334M del 12.12.2008, p. 750–754 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/122/oj

26.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/3


REGOLAMENTO (CE) N. 122/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),

visto l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, del 13 gennaio 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India (2),

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA PRECEDENTE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 74/2004, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone classificabili ai codici NC ex 6302 21 00 (codici Taric 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302229019), ex 6302 31 00 (codice Taric 6302310090) ed ex 6302 32 90 (codice Taric 6302329019) originarie dell'India. Considerato l’alto numero di parti che hanno collaborato, è stato selezionato un campione di produttori esportatori indiani e sono state istituite aliquote comprese tra il 4,4 % e il 10,4 % per le società comprese nel campione e del 7,6 % per le società che hanno collaborato non comprese nel campione. Per le società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all’inchiesta è stata fissata un'aliquota del 10,4 %.

(2)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 prevede che se un nuovo produttore esportatore dell'India fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che durante il periodo dell'inchiesta (1o ottobre 2001-30 settembre 2002) non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (prima condizione), che non è collegato a nessuno degli esportatori produttori indiani soggetti alle misure compensative istituite da detto regolamento (seconda condizione) e che ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità (terza condizione), è possibile modificare l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento, concedendo ai nuovi produttori esportatori l’aliquota di dazio del 7,6 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 2143/2004 (3), quindici società sono state aggiunte all'elenco di produttori esportatori indiani di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 74/2004.

B.   RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(4)

Tredici società indiane hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento delle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma che non sono state incluse nel campione («status di nuovo esportatore»).

(5)

Quattro società che hanno chiesto lo status di nuovo esportatore non hanno risposto al questionario ed una non ha trasmesso le ulteriori informazioni chieste dopo che essa aveva inviato una risposta incompleta al questionario. Non essendo stato possibile verificare se tali società soddisfano le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004, la loro richiesta non è stata accolta.

(6)

Le restanti otto società hanno risposto al questionario inteso a verificare che erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004.

(7)

Gli elementi di prova forniti da cinque dei succitati produttori esportatori sono ritenuti sufficienti per concedere loro l’aliquota di dazio del 7,6 %, accordata alle società che hanno collaborato ma che non sono state inserite nel campione, e quindi per includerle nell’elenco dei produttori esportatori di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 74/2004 («allegato»).

(8)

Per quanto concerne i rimanenti tre produttori esportatori indiani, due hanno esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1o ottobre 2001-30 settembre 2002) ed uno non ha potuto provare di non aver effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta iniziale.

(9)

Date le circostanze, si è concluso che per le tre società suindicate almeno una delle condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004, nella fattispecie la prima, non era soddisfatta. Pertanto le loro richieste non sono state accolte.

(10)

Le società a cui non è stato concesso lo status di nuovo esportatore sono state informate dei motivi della decisione e hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto.

(11)

Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e se del caso debitamente prese in considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le seguenti società sono aggiunte all’elenco di produttori esportatori indiani di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 74/2004:

Alok Industries Limited

Mumbai

Texel Industries

Chennai

Textrade International Private Limited

Mumbai

Welspun India Limited

Mumbai

Yellows Spun and Linens Private Limited

Mumbai

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2143/2004 (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 1).

(3)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 1.


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