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Document 32006R0095
Commission Regulation (EC) No 95/2006 of 19 January 2006 on the issue of import licences for sugar and sugar and cocoa mixtures with ACP/OCT or EC/OCT cumulation of origin
Regolamento (CE) n. 95/2006 della Commissione, del 19 gennaio 2006 , recante modalità per il rilascio dei titoli d’importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM
Regolamento (CE) n. 95/2006 della Commissione, del 19 gennaio 2006 , recante modalità per il rilascio dei titoli d’importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM
GU L 15 del 20.1.2006, p. 42–42
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
20.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/42 |
REGOLAMENTO (CE) N. 95/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2006
recante modalità per il rilascio dei titoli d’importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea (1),
visto il regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione, del 31 gennaio 2002, recante modalità per il rilascio dei titoli d’importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato III della decisione 2001/822/CE ammette il cumulo ACP/PTOM/CE dell’origine per i prodotti di cui al capitolo 17 e alle voci tariffarie 1806 10 30 e 1806 10 90, per un quantitativo annuo di 28 000 tonnellate di zucchero. |
(2) |
A norma del regolamento (CE) n. 192/2002, sono state presentate alle autorità nazionali domande relative al rilascio di titoli d’importazione per un quantitativo totale di 84 000 tonnellate, superiore al quantitativo fissato dalla decisione 2001/822/CE. |
(3) |
La Commissione deve quindi fissare il coefficiente correttore di riduzione per il rilascio dei titoli d’importazione e sospendere la presentazione di nuove domande di titoli per il 2006. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d’importazione presentate fino al 7 gennaio 2006 ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 192/2002 sono accolte nella misura del 33,3333 % del quantitativo richiesto.
Articolo 2
La presentazione di nuove domande per il 2006 è sospesa.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.
(2) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).