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Document 32006R0035

    Regolamento (CE) n. 35/2006 della Commissione, dell’ 11 gennaio 2006 , che modifica gli allegati I, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

    GU L 7 del 12.1.2006, p. 8–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 330M del 28.11.2006, p. 5–11 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; abrog. impl. da 32015R0937

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/35/oj

    12.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 7/8


    REGOLAMENTO (CE) N. 35/2006 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 gennaio 2006

    che modifica gli allegati I, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 19,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per poter applicare il memorandum d’intesa tra la Commissione europea e la controparte cinese è necessario reintrodurre le disposizioni originarie dell’allegato I concernenti la designazione dei prodotti.

    (2)

    Con la decisione 2005/948/CE (2), il Consiglio ha approvato la firma e l’applicazione provvisoria di un accordo bilaterale tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio di prodotti tessili.

    (3)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:

    1)

    all'allegato I, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2)

    Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114 originari del Vietnam e della Cina, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.»;

    2)

    l'allegato V è sostituito dal testo che figura all'allegato I del presente regolamento;

    3)

    la tabella dell'allegato VII è sostituita dalla tabella contenuta nell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2006.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1478/2005 della Commissione (GU L 236 del 13.9.2005, pag. 3).

    (2)  GU L 345 del 28.12.2005, pag. 21.


    ALLEGATO I

    L'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituito dal testo seguente:

    «

    ALLEGATO V

    LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

    a)   applicabili per il 2006

    (La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)

    Limiti quantitativi comunitari

    Paese terzo

    Categoria

    Unità

    2006

    Bielorussia

    GRUPPO IA

     

     

    1

    Tonnellate

    1 585

    2

    Tonnellate

    6 000

    3

    Tonnellate

    242

    GRUPPO IB

     

     

    4

    1 000 pezzi

    1 672

    5

    1 000 pezzi

    1 105

    6

    1 000 pezzi

    1 550

    7

    1 000 pezzi

    1 252

    8

    1 000 pezzi

    1 160

    GRUPPO IIA

     

     

    9

    Tonnellate

    363

    20

    Tonnellate

    329

    22

    Tonnellate

    524

    23

    Tonnellate

    255

    39

    Tonnellate

    241

    GRUPPO IIB

     

     

    12

    1 000 paia

    5 959

    13

    1 000 pezzi

    2 651

    15

    1 000 pezzi

    1 569

    16

    1 000 pezzi

    186

    21

    1 000 pezzi

    930

    24

    1 000 pezzi

    844

    26/27

    1 000 pezzi

    1 117

    29

    1 000 pezzi

    468

    73

    1 000 pezzi

    329

    83

    Tonnellate

    184

    GRUPPO IIIA

     

     

    33

    Tonnellate

    387

    36

    Tonnellate

    1 309

    37

    Tonnellate

    463

    50

    Tonnellate

    207

    GRUPPO IIIB

     

     

    67

    Tonnellate

    356

    74

    1 000 pezzi

    377

    90

    Tonnellate

    208

    GRUPPO IV

     

     

    115

    Tonnellate

    95

    117

    Tonnellate

    2 100

    118

    Tonnellate

    471

    Serbia (1)

    GRUPPO IA

     

     

    1

    Tonnellate

     

    2

    Tonnellate

     

    2a

    Tonnellate

     

    3

    Tonnellate

     

    GRUPPO IB

     

     

    5

    1 000 pezzi

     

    6

    1 000 pezzi

     

    7

    1 000 pezzi

     

    8

    1 000 pezzi

     

    GRUPPO IIA

     

     

    9

    Tonnellate

     

    GRUPPO IIB

     

     

    15

    1 000 pezzi

     

    16

    1 000 pezzi

     

    GRUPPO IIIB

     

     

    67

    Tonnellate

     

    Vietnam (2)

    GRUPPO IB

     

     

    4

    1 000 pezzi

     

    5

    1 000 pezzi

     

    6

    1 000 pezzi

     

    7

    1 000 pezzi

     

    8

    1 000 pezzi

     

    GRUPPO IIA

     

     

    9

    Tonnellate

     

    20

    Tonnellate

     

    39

    Tonnellate

     

    GRUPPO IIB

     

     

    12

    1 000 paia

     

    13

    1 000 pezzi

     

    14

    1 000 pezzi

     

    15

    1 000 pezzi

     

    18

    Tonnellate

     

    21

    1 000 pezzi

     

    26

    1 000 pezzi

     

    28

    1 000 pezzi

     

    29

    1 000 pezzi

     

    31

    1 000 pezzi

     

    68

    Tonnellate

     

    73

    1 000 pezzi

     

    76

    Tonnellate

     

    78

    Tonnellate

     

    83

    Tonnellate

     

    GRUPPO IIIA

     

     

    35

    Tonnellate

     

    41

    Tonnellate

     

    GRUPPO IIIB

     

     

    10

    1 000 paia

     

    97

    Tonnellate

     

    GRUPPO IV

     

     

    118

    Tonnellate

     

    GRUPPO V

     

     

    161

    Tonnellate

     


    b)   applicabili nel 2005, nel 2006 e nel 2007

    (La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I)

    Livelli concordati

    Paese terzo

    Categoria

    Unità

    Dall’11 giugno al 31 dicembre 2005 (3)

    2006

    2007

    Cina

    GRUPPO IA

     

     

     

     

    2 (compreso 2a)

    tonnellate

    20 212

    61 948

    69 692

    GRUPPO IB

     

     

     

     

    4 (4)

    1 000 pezzi

    161 255

    540 204

    594 225

    5

    1 000 pezzi

    118 783

    189 719

    219 674

    6

    1 000 pezzi

    124 194

    338 923

    382 880

    7

    1 000 pezzi

    26 398

    80 493

    88 543

    GRUPPO IIA

     

     

     

     

    20

    tonnellate

    6 451

    15 795

    17 770

    39

    tonnellate

    5 521

    12 349

    13 892

    GRUPPO IIB

     

     

     

     

    26

    1 000 pezzi

    8 096

    27 001

    29 701

    31

    1 000 pezzi

    108 896

    219 882

    248 261

    GRUPPO IV

     

     

     

     

    115

    tonnellate

    2 096

    4 740

    5 214

    Appendice A dell’allegato V

    Categoria

    Paese terzo

    Osservazioni

    4

    Cina

    Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti limiti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bebè) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.

    Nella casella 9 della licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la seguente dicitura: “Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm.”

    »

    (1)  A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili (GU L 90 dell'8.4.2005, pag. 36), non si applicano restrizioni quantitative alla Serbia. La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

    (2)  Le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese a norma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull'accesso al mercato (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35). La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

    (3)  Le importazioni nella Comunità di prodotti spediti prima dell'11 giugno 2005, ma presentati per essere immessi in libera pratica in o dopo quella data, non sono soggette a limiti quantitativi. Le autorizzazioni d'importazione per tali prodotti sono rilasciate automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti degli Stati membri, purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad es. la polizza di carico e la presentazione di una dichiarazione firmata dall'importatore, che le merci sono state spedite prima di tale data. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3030/93, anche le importazioni di merci spedite prima dell'11 giugno 2005 vengono immesse in libera pratica su presentazione di un documento di sorveglianza rilasciato conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3030/93.

    Le autorizzazioni d'importazione per le merci spedite tra l'11 giugno e il 12 luglio 2005 vengono rilasciate automaticamente e non possono essere negate col pretesto che non vi sono quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi 2005. Tuttavia, le importazioni di tutti i prodotti spediti dall'11 giugno 2005 in poi sono imputate sui limiti quantitativi 2005.

    Il rilascio di autorizzazioni d'importazione non richiede la presentazione delle corrispondenti licenze d'esportazione per le merci spedite prima che la Cina abbia introdotto il sistema di licenze d'esportazione (20 luglio 2005).

    A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le richieste di licenze d'importazione per le merci spedite tra l'11 giugno e il 19 luglio 2005 (compreso) vanno presentate alle autorità competenti di uno Stato membro entro il 20 settembre 2005.

    Le merci spedite anteriormente al 12 luglio non devono necessariamente essere state spedite direttamente nella Comunità per poter beneficiare dell’esenzione dai limiti quantitativi, fermo restando tuttavia che le autorità competenti della Comunità possono rifiutare tale agevolazione quando hanno motivo di sospettare che le merci siano state spedite verso un’altra destinazione anteriormente al 12 luglio per aggirare il presente regolamento, nel caso in cui le operazioni in questione non corrispondano alle normali pratiche commerciali o a motivi puramente logistici. Fra le operazioni che rientrano in una normale gestione commerciale figurano, ad esempio, i seguenti casi: le merci sono spedite verso centri di distribuzione per le imprese importatrici, l’importatore può presentare un contratto o una lettera di credito precedenti la data di spedizione o le merci sono state trasbordate al di fuori della Cina su un altro mezzo di trasporto entro un periodo ragionevolmente breve.

    Il regolamento aumenta i livelli concordati onde consentire il rilascio di licenze d’importazione per le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 o per le merci spedite nella Comunità dopo il 20 luglio 2005 sulla scorta di una licenza d'esportazione cinese valida, che superano i livelli concordati introdotti dal regolamento (CE) n. 1084/2005 della Commissione (GU L 177 del 9.7.2005, pag. 19) nell’allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93.

    Qualora le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 dovessero superare questi livelli, la Commissione può autorizzare il rilascio di altre licenze d’importazione dopo averne informato il comitato dei tessili e dopo aver effettuato il trasferimento di 2 072 924 kg di prodotti della categoria 2 in conformità dell’allegato VIII.

    (4)  Cfr. appendice A.


    ALLEGATO II

    La tabella dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituita dalla tabella seguente:

    «TABELLA

    LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE IN REGIME TPP

    Limiti quantitativi comunitari

    Paese terzo

    Categoria

    Unità

    2006

    Bielorussia

    GRUPPO IB

     

     

    4

    1 000 pezzi

    5 055

    5

    1 000 pezzi

    7 047

    6

    1 000 pezzi

    9 398

    7

    1 000 pezzi

    7 054

    8

    1 000 pezzi

    2 402

    GRUPPO IIB

     

     

    12

    1 000 paia

    4 749

    13

    1 000 pezzi

    744

    15

    1 000 pezzi

    4 120

    16

    1 000 pezzi

    839

    21

    1 000 pezzi

    2 741

    24

    1 000 pezzi

    706

    26/27

    1 000 pezzi

    3 434

    29

    1 000 pezzi

    1 392

    73

    1 000 pezzi

    5 337

    83

    Tonnellate

    709

    GRUPPO IIIB

     

     

    74

    1 000 pezzi

    931

    Serbia (1)

    GRUPPO IB

     

     

    5

    1 000 pezzi

     

    6

    1 000 pezzi

     

    7

    1 000 pezzi

     

    8

    1 000 pezzi

     

    GRUPPO IIB

     

     

    15

    1 000 pezzi

     

    16

    1 000 pezzi

     

    Vietnam (2)

    GRUPPO IB

     

     

    4

    1 000 pezzi

     

    5

    1 000 pezzi

     

    6

    1 000 pezzi

     

    7

    1 000 pezzi

     

    8

    1 000 pezzi

     

    GRUPPO IIB

     

     

    12

    1 000 paia

     

    13

    1 000 pezzi

     

    15

    1 000 pezzi

     

    18

    Tonnellate

     

    21

    1 000 pezzi

     

    26

    1 000 pezzi

     

    31

    1 000 pezzi

     

    68

    Tonnellate

     

    76

    Tonnellate

     

    78

    Tonnellate

     


    Paese terzo

    Categoria

    Unità

    Livelli specifici concordati

    Dall'11 giugno al 31 dicembre 2005 (3)

    2006

    2007

    Cina

    GRUPPO IB

     

     

     

     

    4

    1 000 pezzi

    208

    408

    449

    5

    1 000 pezzi

    453

    886

    975

    6

    1 000 pezzi

    1 642

    3 216

    3 538

    7

    1 000 pezzi

    439

    860

    946

    GRUPPO IIB

     

     

     

     

    26

    1 000 pezzi

    791

    1 550

    1 705

    31

    1 000 pezzi

    6 301

    12 341

    13 575


    (1)  A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili (GU L 90 dell'8.4.2005, pag. 36), non si applicano restrizioni quantitative alla Serbia. La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

    (2)  Le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese a norma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull'accesso al mercato (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35). La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

    (3)  I prodotti tessili spediti dalla Comunità nella Repubblica popolare cinese ai fini del perfezionamento prima dell’11 giugno 2005 e reimportati nella Comunità dopo tale data usufruiscono di queste disposizioni previa presentazione di una prova adeguata come la dichiarazione di esportazione.»


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