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Document 32006L0112

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

GU L 347 del 11.12.2006, p. 1–118 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj

11.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 347/1


DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2006

relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(2)

Nell’ambito di tale rifusione occorre riprendere le disposizioni ancora applicabili della direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (2). Pertanto è opportuno abrogare tale direttiva.

(3)

Per assicurare che le disposizioni siano presentate in modo chiaro e razionale, in armonia con il principio del miglioramento della regolamentazione, è opportuno procedere alla rifusione della struttura e del testo della direttiva, benché ciò non debba comportare, in linea di principio, modifiche sostanziali della legislazione esistente. Un numero ridotto di modifiche sostanziali inerenti al processo di rifusione dovrebbe comunque essere apportato. I casi in cui queste modifiche sono effettuate sono riportati in maniera esaustiva nelle disposizioni sull'attuazione e l'entrata in vigore della direttiva.

(4)

La realizzazione dell’obiettivo di instaurare un mercato interno presuppone l’applicazione, negli Stati membri, di legislazioni relative alle imposte sul volume di affari che non falsino le condizioni di concorrenza e non ostacolino la libera circolazione delle merci e dei servizi. È pertanto necessario realizzare un’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sul volume di affari mediante un sistema d’imposta sul valore aggiunto (IVA), al fine di eliminare, per quanto possibile, i fattori che possono falsare le condizioni di concorrenza, tanto sul piano nazionale quanto sul piano comunitario.

(5)

Un sistema d’IVA raggiunge la maggior semplicità e neutralità se l’imposta è riscossa nel modo più generale possibile e se il suo ambito d’applicazione abbraccia tutte le fasi della produzione e della distribuzione, nonché il settore delle prestazioni di servizi. Di conseguenza, è nell’interesse del mercato interno e degli Stati membri adottare un sistema comune la cui applicazione comprenda altresì il commercio al minuto.

(6)

È necessario procedere per tappe, poiché l’armonizzazione delle imposte sul volume di affari comporta negli Stati membri modificazioni delle strutture fiscali e conseguenze sensibili nei settori economico, sociale e di bilancio.

(7)

Il sistema comune d’IVA dovrebbe portare, anche se le aliquote e le esenzioni non sono completamente armonizzate, ad una neutralità dell’imposta ai fini della concorrenza nel senso che, nel territorio di ciascuno Stato membro, sui beni e sui servizi di uno stesso tipo gravi lo stesso carico fiscale, a prescindere dalla lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione.

(8)

In applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (3), il bilancio delle Comunità europee, salvo altre entrate, è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità. Dette risorse comprendono, tra l’altro, quelle provenienti dall’IVA, ottenute applicando un’aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie.

(9)

È indispensabile prevedere un periodo di transizione al fine di consentire un adattamento progressivo delle normative nazionali in determinati settori.

(10)

Nel corso di tale periodo transitorio, occorre tassare nello Stato membro di destinazione, alle sue aliquote e condizioni, le operazioni intracomunitarie effettuate da soggetti passivi che non siano soggetti passivi esentati.

(11)

Nel corso di tale periodo transitorio, occorre altresì tassare nello Stato membro di destinazione, alle sue aliquote e condizioni, gli acquisti intracomunitari effettuati per un determinato importo da soggetti passivi esenti o da enti non soggetti passivi, nonché determinate operazioni intracomunitarie di vendita a distanza e di cessione di mezzi di trasporto nuovi effettuate nei confronti di privati o di organismi esenti o non soggetti passivi, nella misura in cui dette operazioni, in mancanza di disposizioni specifiche, possano generare importanti distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri.

(12)

Per ragioni attinenti alla loro situazione geografica, economica e sociale, è opportuno escludere taluni territori dall’ambito d’applicazione della presente direttiva.

(13)

La nozione di soggetto passivo dovrebbe essere definita in modo da consentire agli Stati membri, per garantire una migliore neutralità dell’imposta, di includervi le persone che effettuano operazioni occasionali.

(14)

La nozione di operazione imponibile può creare difficoltà, soprattutto per quanto riguarda le operazioni assimilate ad operazioni imponibili. È pertanto necessario precisare queste nozioni.

(15)

Al fine di facilitare gli scambi intracomunitari nel settore dei lavori relativi a beni mobili materiali, è opportuno stabilire le modalità d’imposizione di tali operazioni quando esse sono eseguite a favore di un destinatario identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello nel quale l'operazione è materialmente eseguita.

(16)

È opportuno assimilare ad un trasporto intracomunitario di beni il trasporto effettuato nel territorio di uno Stato membro quando è direttamente connesso a un trasporto effettuato tra Stati membri, al fine di semplificare non soltanto i principi e le modalità d’imposizione di queste prestazioni di trasporto interno, ma altresì le norme applicabili ai relativi servizi accessori nonché ai servizi resi dagli intermediari che intervengono nella fornitura di queste diverse prestazioni.

(17)

La determinazione del luogo delle operazioni imponibili può dar luogo a conflitti di competenza tra Stati membri, segnatamente per quanto riguarda la cessione di un bene che richiede un montaggio e le prestazioni di servizi. Benché il luogo delle prestazioni di servizi debba essere fissato, in linea di massima, là dove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività economica, è tuttavia opportuno fissare tale luogo nello Stato membro del destinatario, in particolare per talune prestazioni di servizi tra soggetti passivi, il cui costo sia compreso nel prezzo dei beni.

(18)

È necessario precisare la definizione del luogo d’imposizione per determinate operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri nella Comunità.

(19)

Il gas e l'energia elettrica sono considerati beni ai fini dell’IVA. Tuttavia, risulta particolarmente complesso determinare il luogo di cessione. Per evitare casi di doppia imposizione o di non imposizione e realizzare un vero mercato interno del gas e dell’energia elettrica che sia privo di ostacoli connessi all’IVA, il luogo di cessione del gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale nonché dell’elettricità, prima che tali beni raggiungano la fase finale del consumo, dovrebbe pertanto essere il luogo in cui l'acquirente ha stabilito la sede della propria attività economica. La cessione di gas e di energia elettrica nella fase finale, dal commerciante e distributore al consumatore finale, dovrebbe essere tassata nel luogo in cui l’acquirente effettivamente usa e consuma i beni.

(20)

L’applicazione alla locazione di un bene mobile materiale della regola generale, secondo la quale le prestazioni di servizi sono tassate nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore, può provocare notevoli distorsioni della concorrenza qualora il locatore e il conduttore siano stabiliti in Stati membri diversi e le aliquote dell’imposta in detti Stati membri presentino un divario. Occorre, pertanto stabilire che il luogo della prestazione di servizi è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

(21)

Tuttavia, per quanto riguarda la locazione di mezzi di trasporto è opportuno, per ragioni di controllo, applicare rigorosamente la regola generale, localizzando dette prestazioni di servizi nel luogo in cui il prestatore è stabilito.

(22)

Occorre tassare la totalità dei servizi di telecomunicazione il cui consumo ha luogo nella Comunità per impedire distorsioni della concorrenza in questo settore. A tal fine, i servizi di telecomunicazione resi a soggetti passivi stabiliti nella Comunità o a destinatari stabiliti in un paese terzo dovrebbero, in linea di massima, essere tassati nel luogo in cui è stabilito il destinatario dei servizi. Ai fini di una tassazione uniforme dei servizi di telecomunicazione resi da soggetti passivi stabiliti in un territorio terzo o in un paese terzo a persone non soggetti passivi stabilite nella Comunità ed effettivamente utilizzati o impiegati nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero tuttavia prevedere che il luogo di prestazione dei servizi sia nella Comunità.

(23)

Per evitare distorsioni della concorrenza, occorre inoltre tassare i servizi di radiodiffusione e di televisione e i servizi forniti per via elettronica da territori terzi o paesi terzi a persone stabilite nella Comunità o dalla Comunità a destinatari stabiliti in territori terzi o paesi terzi nel luogo in cui il destinatario dei servizi è stabilito.

(24)

Le nozioni di fatto generatore ed esigibilità dell’imposta dovrebbero essere armonizzate affinché l’introduzione e le modificazioni successive del sistema comune di IVA abbiano effetto in tutti gli Stati membri alla stessa data.

(25)

La base imponibile dovrebbe essere armonizzata affinché l’applicazione dell’IVA alle operazioni imponibili conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati membri.

(26)

Per garantire che non vi siano perdite di gettito dovute all’utilizzazione di parti collegate al fine di ottenere vantaggi fiscali gli Stati membri dovrebbero poter intervenire, in casi specifici e limitati, sulla base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi nonché in relazione al valore delle cessioni, prestazioni e acquisti intracomunitari di beni.

(27)

Al fine di contrastare l'elusione o l'evasione fiscale gli Stati membri dovrebbero poter includere, nella base imponibile di un’operazione che implica la lavorazione di oro da investimento fornito dall'acquirente o destinatario, il valore di tale oro, se con la lavorazione l’oro perde la sua qualità di oro da investimento. Gli Stati membri nell'applicare tali misure dovrebbero disporre di una certa discrezionalità.

(28)

Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, la soppressione dei controlli fiscali alle frontiere implica, oltre ad una base imponibile uniforme dell’IVA, un certo numero di aliquote e livelli di aliquote sufficientemente ravvicinati tra gli Stati membri.

(29)

L'aliquota IVA normale attualmente in vigore negli Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, assicura un funzionamento accettabile del regime in questione. Per evitare che le differenze esistenti tra le aliquote IVA normali applicate dagli Stati membri non conducano a squilibri strutturali in seno alla Comunità e a distorsioni della concorrenza in taluni settori di attività, dovrebbe essere fissata un'aliquota normale non inferiore al 15 %, con riserva di un successivo riesame.

(30)

Per preservare la neutralità dell'imposta, le aliquote applicate dagli Stati membri dovrebbero consentire, di norma, la detrazione dell’imposta applicata allo stadio antecedente.

(31)

Durante il periodo transitorio dovrebbero essere possibili alcune deroghe relative al numero e al livello delle aliquote.

(32)

Per meglio valutare l'impatto delle aliquote ridotte è necessario che la Commissione rediga una relazione di valutazione dell'impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, in particolare, in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno.

(33)

Come misura di lotta alla disoccupazione, è opportuno consentire agli Stati membri che lo desiderino di sperimentare l’applicazione e gli effetti, in termini di creazione di nuovi posti di lavoro, di una riduzione dell'aliquota IVA mirata a servizi ad alta intensità di lavoro. Detta riduzione potrebbe anche diminuire, per le imprese in questione, l’interesse ad entrare nell’economia sommersa o a restarvi.

(34)

Una siffatta riduzione dell’aliquota non è tuttavia esente da pericoli per il buon funzionamento del mercato interno e per la neutralità dell’imposta. Occorre pertanto prevedere una procedura d’autorizzazione per un periodo preciso ma sufficientemente lungo per poter valutare l'impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente e definire rigorosamente l’ambito d’applicazione di siffatto provvedimento al fine di preservarne la natura limitata e la verificabilità.

(35)

È opportuno redigere un elenco comune di esenzioni per una percezione paragonabile delle risorse proprie in tutti gli Stati membri.

(36)

Le modalità di assoggettamento all’IVA di talune cessioni e di taluni acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa dovrebbero essere allineate, a vantaggio tanto dei debitori dell’imposta quanto delle amministrazioni competenti, alle procedure e agli obblighi di dichiarazione previsti dalla direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (4) quando tali prodotti sono spediti verso un altro Stato membro.

(37)

La cessione di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale, e di energia elettrica è tassata nel luogo dell'acquirente. Al fine di evitare casi di doppia imposizione, l’importazione di tali prodotti dovrebbe pertanto essere esentata dall'IVA.

(38)

Per le operazioni imponibili in regime interno connesse con scambi intracomunitari di beni effettuati, nel corso del periodo transitorio, da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato membro del luogo dell’acquisto intracomunitario di beni, comprese le operazioni a catena, è necessario prevedere misure di semplificazione che garantiscano un trattamento equivalente in tutti gli Stati membri. A tal fine, occorre armonizzare le disposizioni relative al regime d’imposizione e al debitore dell’imposta dovuta a titolo di tali operazioni. Dovrebbero tuttavia, essere esclusi, in linea di massima, i beni destinati alla vendita al minuto.

(39)

Il regime delle detrazioni dovrebbe essere armonizzato nella misura in cui ha un’incidenza sul livello reale di percezione e il calcolo del prorata di detrazione deve essere eseguito in modo analogo in tutti gli Stati membri.

(40)

Il regime che consente la rettifica delle detrazioni per i beni d’investimento lungo la durata di vita utile del bene, secondo il suo effettivo utilizzo, dovrebbe potersi applicare anche per taluni servizi aventi natura analoga a quella dei beni d'investimento.

(41)

È opportuno precisare chi sono i debitori dell’imposta, in particolare per alcune prestazioni di servizi il cui prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’imposta.

(42)

In determinati casi gli Stati membri dovrebbero poter designare il beneficiario delle forniture di beni o delle prestazioni di servizi quale soggetto debitore dell'imposta. Tale misura dovrebbe aiutare gli Stati membri a semplificare le regole e a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale in determinati settori e per taluni tipi di operazioni.

(43)

È, altresì, opportuno che gli Stati membri abbiano piena facoltà di designare il debitore dell’imposta all’importazione.

(44)

È opportuno che gli Stati membri possano adottare disposizioni secondo le quali una persona diversa dal debitore dell’imposta è responsabile in solido per il pagamento della stessa.

(45)

Gli obblighi dei soggetti passivi dovrebbero essere, per quanto possibile, armonizzati in modo da assicurare le garanzie necessarie a una riscossione equivalente dell’imposta in tutti gli Stati membri.

(46)

L’uso della fatturazione elettronica deve consentire alle amministrazioni fiscali di effettuare i loro controlli. Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, è pertanto opportuno stilare un elenco armonizzato delle indicazioni che devono figurare sulle fatture e stabilire alcune modalità comuni per il ricorso alla fatturazione elettronica e per l’archiviazione elettronica delle fatture, così come per l’autofatturazione e il subappalto delle operazioni di fatturazione.

(47)

Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri dovrebbero consentire e poter richiedere la presentazione di talune dichiarazioni per via elettronica.

(48)

La necessaria ricerca di uno snellimento delle formalità amministrative e statistiche a carico delle imprese, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese, dovrebbe conciliarsi con l’attuazione di misure efficaci di controllo e con l’indispensabile mantenimento, per ragioni sia economiche che fiscali, della qualità degli strumenti statistici comunitari.

(49)

È necessario lasciare agli Stati membri la possibilità di continuare ad applicare i loro regimi speciali per le piccole imprese, in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione.

(50)

Per quanto riguarda gli agricoltori, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell’IVA a monte a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale. È necessario fissare i principi fondamentali del regime speciale e adottare un metodo comune di determinazione del valore aggiunto realizzato da tali agricoltori ai fini della riscossione delle risorse proprie.

(51)

È opportuno adottare un regime comunitario d’imposizione applicabile ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato, inteso ad evitare la doppia imposizione e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi.

(52)

L’applicazione del regime fiscale normale all’oro costituisce un ostacolo importante al suo uso a fini d’investimento finanziario; è quindi giustificata l’applicazione di un regime fiscale speciale, anche al fine di migliorare la competitività internazionale del mercato comunitario dell’oro.

(53)

Le cessioni di oro da investimento sono per natura analoghe ad altri investimenti finanziari che sono esenti dall’imposta. L’esenzione da imposta sembra pertanto essere il trattamento fiscale più appropriato per le cessioni di oro da investimento.

(54)

È opportuno includere nella definizione di oro da investimento le monete d’oro il cui valore rispecchi essenzialmente la quotazione dell’oro che esse contengono. Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, si dovrebbe redigere annualmente un elenco delle monete che possono beneficiare del regime applicabile all’oro da investimento, in modo da offrire garanzie agli operatori che le trattano. L’elenco non pregiudica l’esenzione di monete che non vi sono incluse ma che sono conformi ai criteri previsti nella presente direttiva.

(55)

Al fine di prevenire le evasioni fiscali, provvedendo nel contempo ad alleviare l’onere finanziario relativo alla cessione di oro di purezza superiore a un determinato grado, è giustificato consentire agli Stati membri di designare l’acquirente quale debitore dell’imposta.

(56)

Al fine di facilitare l’adempimento degli obblighi fiscali da parte degli operatori che forniscono servizi per via elettronica non stabiliti nella Comunità né tenuti ad esservi identificati ai fini dell’IVA, è opportuno istituire un regime speciale. Secondo tale regime gli operatori che prestano servizi per via elettronica nella Comunità a persone che non sono soggetti passivi possono scegliere, se non sono altrimenti identificati ai fini dell’IVA nella Comunità, di essere identificati in un solo Stato membro.

(57)

È auspicabile che le disposizioni relative ai servizi di teleradiodiffusione e a determinati servizi forniti per via elettronica siano poste in essere esclusivamente in via provvisoria e siano riesaminate, in base all’esperienza acquisita, entro un breve periodo di tempo.

(58)

È necessario promuovere l’applicazione coordinata delle disposizioni della presente direttiva. A tal fine, è indispensabile istituire un comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto che consenta di organizzare in questo settore una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione.

(59)

È opportuno che, entro certi limiti e a certe condizioni, gli Stati membri possano adottare o mantenere misure speciali che derogano alla presente direttiva, al fine di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

(60)

Per evitare che lo Stato membro che presenta una domanda di deroga resti nell’incertezza in merito al seguito che la Commissione intende darvi, è opportuno prevedere un termine entro il quale la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio o una proposta di autorizzazione o una comunicazione nella quale espone le sue obiezioni.

(61)

È essenziale garantire l’applicazione uniforme del sistema d’IVA. Per realizzare tale obiettivo, occorre adottare misure d’applicazione.

(62)

In particolare, dette misure dovrebbero regolare il problema della doppia imposizione sulle operazioni transfrontaliere che può derivare da un’applicazione non uniforme, da parte degli Stati membri, delle disposizioni relative alla localizzazione delle operazioni imponibili.

(63)

Malgrado la natura circoscritta dell'ambito d’applicazione, dette misure avranno un’incidenza finanziaria che per uno o più Stati membri potrebbe risultare non trascurabile. Tale incidenza finanziaria giustifica che il Consiglio si riservi di esercitare le competenze di esecuzione.

(64)

Tenuto conto dell'ambito di applicazione circoscritto, è opportuno prevedere che le misure di applicazione siano adottate dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione.

(65)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi sopraccitati e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(66)

L’obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L’obbligo d’attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza deriva dalle direttive precedenti.

(67)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d’attuazione nel diritto nazionale delle direttive elencate nell’allegato XI, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SOMMARIO

TITOLO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO II

AMBITO D'APPLICAZIONE TERRITORIALE

TITOLO III

SOGGETTI PASSIVI

TITOLO IV -

OPERAZIONI IMPONIBILI

Capo 1 -

Cessioni di beni

Capo 2 -

Acquisti intracomunitari di beni

Capo 3 -

Prestazioni di servizi

Capo 4 -

Importazioni di beni

TITOLO V -

LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI

Capo 1 -

Luogo delle cessioni di beni

Sezione 1 -

Cessioni di beni senza trasporto

Sezione 2 -

Cessioni di beni con trasporto

Sezione 3 -

Cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno

Sezione 4 -

Cessioni di beni mediante i sistemi di distribuzione

Capo 2 -

Luogo degli acquisti intracomunitari di beni

Capo 3 -

Luogo delle prestazioni di servizi

Sezione 1 -

Regola generale

Sezione 2 -

Disposizioni speciali

Sottosezione 1 -

Prestazioni di servizi effettuate da intermediari

Sottosezione 2 -

Prestazioni di servizi relative a beni immobili

Sottosezione 3 -

Prestazioni di trasporto

Sottosezione 4 -

Prestazioni di servizi culturali e simili, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti o relative a beni mobili materiali

Sottosezione 5 -

Altre prestazioni di servizi

Sottosezione 6 -

Criterio dell'utilizzazione o dell'impiego effettivi

Capo 4 -

Luogo delle importazioni di beni

TITOLO VI -

FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA

Capo 1 -

Disposizioni generali

Capo 2 -

Cessioni di beni e prestazioni di servizi

Capo 3 -

Acquisti intracomunitari di beni

Capo 4 -

Importazioni di beni

TITOLO VII -

BASE IMPONIBILE

Capo 1 -

Definizione

Capo 2 -

Cessioni di beni e prestazioni di servizi

Capo 3 -

Acquisti intracomunitari di beni

Capo 4 -

Importazioni di beni

Capo 5 -

Disposizioni varie

TITOLO VIII -

ALIQUOTE

Capo 1 -

Applicazione delle aliquote

Capo 2 -

Struttura e livello delle aliquote

Sezione 1 -

Aliquota normale

Sezione 2 -

Aliquote ridotte

Sezione 3 -

Disposizioni speciali

Capo 3 -

Disposizioni transitorie per determinati servizi ad alta intensità di lavoro

Capo 4 -

Disposizioni speciali applicabili fino all'introduzione del regime definitivo

Capo 5 -

Disposizioni transitorie

TITOLO IX -

ESENZIONI

Capo 1 -

Disposizioni generali

Capo 2 -

Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico

Capo 3 -

Esenzioni a favore di altre attività

Capo 4 -

Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie

Sezione 1 -

Esenzioni delle cessioni di beni

Sezione 2 -

Esenzioni degli acquisti intracomunitari di beni

Sezione 3 -

Esenzioni di talune prestazioni di trasporto

Capo 5 -

Esenzioni all'importazione

Capo 6 -

Esenzioni all'esportazione

Capo 7 -

Esenzioni connesse ai trasporti internazionali

Capo 8 -

Esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni

Capo 9 -

Esenzioni delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari

Capo 10 -

Esenzioni delle operazioni connesse con il traffico internazionale di beni

Sezione 1 -

Depositi doganali, depositi diversi da quelli doganali e regimi analoghi

Sezione 2 -

Operazioni esenti in vista dell'esportazione e nell'ambito degli scambi tra Stati membri

Sezione 3 -

Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2

TITOLO X -

DETRAZIONI

Capo 1 -

Origine e portata del diritto a detrazione

Capo 2 -

Prorata di detrazione

Capo 3 -

Limitazioni del diritto a detrazione

Capo 4 -

Modalità di esercizio del diritto a detrazione

Capo 5 -

Rettifica delle detrazioni

TITOLO XI -

OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI E DI ALCUNE PERSONE NON SOGGETTI PASSIVI

Capo 1 -

Obbligo di pagamento

Sezione 1 -

Debitori dell'imposta verso l'Erario

Sezione 2 -

Modalità di pagamento

Capo 2 -

Identificazione

Capo 3 -

Fatturazione

Sezione 1 -

Definizione

Sezione 2 -

Nozione di fattura

Sezione 3 -

Emissione delle fatture

Sezione 4 -

Contenuto delle fatture

Sezione 5 -

Trasmissione delle fatture per via elettronica

Sezione 6 -

Misure di semplificazione

Capo 4 -

Contabilità

Sezione 1

Definizione

Sezione 2 -

Obblighi generali

Sezione 3 -

Obblighi specifici relativi all'archiviazione delle fatture

Sezione 4 -

Diritto di accesso alle fatture archiviate per via elettronica in un altro Stato membro 201

Capo 5 -

Dichiarazioni

Capo 6 -

Elenchi riepilogativi

Capo 7 -

Disposizioni varie

Capo 8 -

Obblighi relativi a talune operazioni di importazione e di esportazione

Sezione 1 -

Operazioni di importazione

Sezione 2 -

Operazioni di esportazione

TITOLO XII -

REGIMI SPECIALI

Capo 1 -

Regime speciale delle piccole imprese

Sezione 1 -

Modalità semplificate d'imposizione e di riscossione

Sezione 2 -

Franchigie o riduzioni decrescenti

Sezione 3 -

Relazione e riesame

Capo 2 -

Regime comune forfettario per i produttori agricoli

Capo 3 -

Regime speciale delle agenzie di viaggio

Capo 4 -

Regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato

Sezione 1 -

Definizioni

Sezione 2 -

Regime speciale dei soggetti passivi-rivenditori

Sottosezione 1 -

Regime del margine

Sottosezione 2 -

Regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione

Sezione 3 -

Regime speciale delle vendite all'asta

Sezione 4 -

Misure di prevenzione delle distorsioni della concorrenza e dell'evasione fiscale

Capo 5 -

Regime speciale applicabile all'oro da investimento

Sezione 1 -

Disposizioni generali

Sezione 2 -

Esenzione dall'imposta

Sezione 3 -

Opzione per l'imposizione

Sezione 4 -

Operazioni sul mercato dell'oro regolamentato

Sezione 5 -

Diritti e obblighi speciali per gli operatori in oro da investimento

Capo 6 -

Regime speciale applicabile ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi

Sezione 1 -

Disposizioni generali

Sezione 2 -

Regime speciale dei servizi forniti per via elettronica

TITOLO XIII -

DEROGHE

Capo 1 -

Deroghe applicabili fino all'introduzione del regime definitivo

Sezione 1 -

Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità al 1o gennaio 1978

Sezione 2 -

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1o gennaio 1978

Sezione 3 -

Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2

Capo 2 -

Deroghe concesse mediante autorizzazione

Sezione 1 -

Misure di semplificazione e di prevenzione delle evasioni o elusioni fiscali

Sezione 2 -

Accordi internazionali

TITOLO XIV -

DISPOSIZIONI VARIE

Capo 1 -

Misure di applicazione

Capo 2 -

Comitato IVA

Capo 3 -

Tasso di conversione

Capo 4 -

Altre tasse, diritti e imposte

TITOLO XV -

DISPOSIZIONI FINALI

Capo 1 -

Regime transitorio di imposizione degli scambi tra Stati membri

Capo 2 -

Misure transitorie applicabili nel contesto dell'adesione all'Unione europea

Capo 3 -

Attuazione ed entrata in vigore

ALLEGATO I -

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, TERZO COMMA

ALLEGATO II -

ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 56, PARAGRAFO 1, LETTERA K)

ALLEGATO III -

ELENCO DELLE CESSIONI DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI CHE POSSONO ESSERE ASSOGGETTATE ALLE ALIQUOTE RIDOTTE DI CUI ALL'ARTICOLO 98

ALLEGATO IV -

ELENCO DEI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 106

ALLEGATO V -

CATEGORIE DI BENI OGGETTO DEI REGIMI DI DEPOSITO DIVERSI DA QUELLO DOGANALE DI CUI ALL'ARTICOLO 160, PARAGRAFO 2

ALLEGATO VI -

ELENCO DELLE FORNITURE DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 199, PARAGRAFO 1, LETTERA D)

ALLEGATO VII -

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE AGRICOLA DI CUI ALL'ARTICOLO 295, PARAGRAFO 1, PUNTO 4)

ALLEGATO VIII -

ELENCO INDICATIVO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 295, PARAGRAFO 1, PUNTO 5)

ALLEGATO IX -

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O D'ANTIQUARIATO DI CUI ALL'ARTICOLO 311, PARAGRAFO 1, PUNTI 2), 3) E 4)

Parte A -

Oggetti d'arte

Parte B -

Oggetti da collezione

Parte C -

Oggetti d'antiquariato

ALLEGATO X -

ELENCO DELLE OPERAZIONI OGGETTO DELLE DEROGHE DI CUI AGLI ARTICOLI 370 E 371 E AGLI ARTICOLI DA 375 A 390

Parte A -

Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad assoggettare all'imposta

Parte B -

Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad esentare

ALLEGATO XI

Parte A -

Direttive abrogate e loro modificazioni successive

Parte B -

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 411)

ALLEGATO XII -

TAVOLA DI CONCORDANZA

TITOLO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1.   La presente direttiva istituisce il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA)

2.   Il principio del sistema comune d'IVA consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero delle operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase d'imposizione.

A ciascuna operazione, l'IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell'ammontare dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.

Il sistema comune d'IVA è applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso.

Articolo 2

1.   Sono soggette all'IVA le operazioni seguenti:

a)

le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

b)

gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro:

i)

da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente non soggetto passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto tale che non beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292 e che non rientra nelle disposizioni previste agli articoli 33 e 36;

ii)

quando si tratta di mezzi di trasporto nuovi, da un soggetto passivo, o da un ente non soggetto passivo, i cui altri acquisti non sono soggetti all'IVA in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, o da qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

iii)

quando si tratta di prodotti soggetti ad accisa, per i quali le accise relative sono esigibili nel territorio dello Stato membro a norma della direttiva 92/12/CEE, da un soggetto passivo o da un ente non soggetto passivo i cui altri acquisti non sono soggetti all'IVA, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1;

c)

le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

d)

le importazioni di beni.

2.

a)

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono considerati «mezzi di trasporto» i mezzi di trasporto seguenti, destinati al trasporto di persone o di merci:

i)

i veicoli terrestri con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW;

ii)

le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse le navi adibite alla navigazione d'alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate per l'esercizio di attività commerciali, industriali o della pesca, nonché le navi adibite alle operazioni di salvataggio, all'assistenza in mare ed alla pesca costiera;

iii)

gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1 550 kg, esclusi gli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento.

b)

Tali mezzi di trasporto sono considerati «nuovi» nei casi seguenti:

i)

per i veicoli terrestri a motore, quando la cessione è effettuata nei sei mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o quando il veicolo ha percorso al massimo 6 000 km;

ii)

per le imbarcazioni, quando la cessione è effettuata nei tre mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o l'imbarcazione ha navigato al massimo per 100 ore;

iii)

per gli aeromobili, quando la cessione è effettuata nei tre mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o l'aeromobile ha volato al massimo per 40 ore.

c)

Gli Stati membri fissano le condizioni alle quali possono essere provati i dati menzionati alla lettera b).

3.   Sono considerati «prodotti soggetti ad accisa» i prodotti energetici, l'alcole e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore, ma non il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica.

Articolo 3

1.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), non sono soggette all'IVA le operazioni seguenti:

a)

gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione sarebbe esente nel territorio dello Stato membro, in forza degli articoli 148 e 151, effettuati da un soggetto passivo o da un ente non soggetto passivo;

b)

gli acquisti intracomunitari di beni, diversi da quelli di cui alla lettera a) e all'articolo 4 e diversi dagli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e di prodotti soggetti ad accisa, effettuati da un soggetto passivo per le esigenze della sua azienda agricola, silvicola o ittica che sia assoggettata al regime comune forfettario dei produttori agricoli, o da un soggetto passivo che effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non gli danno alcun diritto a detrazione oppure da un ente non soggetto passivo.

2.   Il paragrafo 1, lettera b) si applica soltanto quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l'importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non supera, nell'anno civile in corso, una soglia, la cui determinazione spetta agli Stati membri, che non può essere inferiore alla somma di 10 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale;

b)

l'importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non ha superato, nel corso del precedente anno civile, la soglia prevista alla lettera a).

La soglia di riferimento è costituita dall'importo globale, al netto dell'IVA dovuta o assolta nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, degli acquisti intracomunitari di beni, di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.   Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi e agli enti non soggetti passivi che possono beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), il diritto di optare per il regime generale previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i).

Gli Stati membri stabiliscono le modalità d'esercizio dell'opzione di cui al primo comma, che, comunque, ha una durata di due anni civili.

Articolo 4

Oltre alle operazioni di cui all'articolo 3, non sono soggette all'IVA le seguenti operazioni:

a)

gli acquisti intracomunitari di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti dall'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), quando il venditore è un soggetto passivo-rivenditore che agisce in quanto tale e il bene acquistato è stato assoggettato all'IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime del margine di cui agli articoli da 312 a 325;

b)

gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto d'occasione quali definiti dall'articolo 327, paragrafo 3, quando il venditore è un soggetto passivo–rivenditore che agisce in quanto tale e il mezzo di trasporto d'occasione acquistato è stato assoggettato all'IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione;

c)

gli acquisti intracomunitari di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti dall'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), quando il venditore è un organizzatore di vendite all'asta che agisce in quanto tale e il bene acquistato è stato assoggettato all'IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime speciale delle vendite all'asta.

TITOLO II

AMBITO D'APPLICAZIONE TERRITORIALE

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per:

1)

«Comunità» e «territorio della Comunità», l'insieme dei territori degli Stati membri quali definiti al punto 2):

2)

«Stato membro» e «territorio di uno Stato membro», il territorio di ciascuno Stato membro della Comunità cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 299, esclusi il territorio o i territori menzionati all'articolo 6 della presente direttiva;

3)

«territori terzi», i territori che sono menzionati all'articolo 6;

4)

«paese terzo», ogni Stato o territorio cui non si applica il trattato.

Articolo 6

1.   La presente direttiva non si applica ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale della Comunità:

a)

Monte Athos;

b)

isole Canarie;

c)

dipartimenti francesi d'oltremare;

d)

isole Aland;

e)

isole Anglo-Normanne.

2.   La presente direttiva non si applica ai seguenti territori, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità:

a)

isola di Helgoland;

b)

territorio di Büsingen;

c)

Ceuta;

d)

Melilla;

e)

Livigno;

f)

Campione d'Italia;

g)

le acque italiane del Lago di Lugano.

Articolo 7

1.   Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il Principato di Monaco, l'Isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia tenuto conto delle convenzioni e dei trattati da essi conclusi rispettivamente con la Francia, il Regno Unito e Cipro, non sono considerati paesi terzi.

2.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Principato di Monaco siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Francia, che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione dell'isola di Man siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Regno Unito e che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione di Cipro.

Articolo 8

La Commissione, se ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 non siano più giustificate, segnatamente sul piano della neutralità ai fini della concorrenza o su quello delle risorse proprie, presenta al Consiglio le opportune proposte.

TITOLO III

SOGGETTI PASSIVI

Articolo 9

1.   Si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

2.   Oltre alle persone di cui al paragrafo 1, si considera soggetto passivo ogni persona che effettui a titolo occasionale la cessione di un mezzo di trasporto nuovo spedito o trasportato a destinazione dell'acquirente dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di uno Stato membro ma nel territorio della Comunità.

Articolo 10

La condizione che l'attività economica sia esercitata in modo indipendente, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, esclude dall'imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che preveda vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro.

Articolo 11

Previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato «comitato IVA»), ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Uno Stato membro che esercita l'opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione.

Articolo 12

1.   Gli Stati membri possono considerare soggetto passivo chiunque effettui, a titolo occasionale, un'operazione relativa alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, e in particolare una delle operazioni seguenti:

a)

la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente;

b)

la cessione di un terreno edificabile.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si considera «fabbricato» qualsiasi costruzione incorporata al suolo.

Gli Stati membri possono determinare le modalità di applicazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), alla trasformazione di edifici, nonché il concetto di suolo pertinente.

Gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima occupazione, quali il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell'edificio e la data di prima cessione, oppure quello del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva cessione, purché tali periodi non superino rispettivamente cinque e due anni.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considerano «terreni edificabili» i terreni, attrezzati o no, definiti tali dagli Stati membri.

Articolo 13

1.   Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.

In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili.

2.   Gli Stati membri possono considerare come attività della pubblica amministrazione le attività degli enti di diritto pubblico quando esse sono esenti a norma degli articoli 132, 135, 136, 371, da 374 a 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2 e degli articoli da 380 a 390.

TITOLO IV

OPERAZIONI IMPONIBILI

CAPO 1

Cessioni di beni

Articolo 14

1.   Costituisce «cessione di beni» il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

2.   Oltre all'operazione di cui al paragrafo 1, sono considerate cessione di beni le operazioni seguenti:

a)

il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene in forza di un'espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge;

b)

la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene, accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata;

c)

il trasferimento di un bene effettuato in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita.

3.   Gli Stati membri possono considerare cessione di beni la consegna di taluni lavori immobiliari.

Articolo 15

1.   Sono assimilati a beni materiali l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili.

2.   Gli Stati membri possono considerare beni materiali:

a)

determinati diritti sui beni immobili;

b)

i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d'uso sui beni immobili;

c)

le quote d'interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l'attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte.

Articolo 16

È assimilato a una cessione di beni a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all'uso del suo personale, lo trasferisce a titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA.

Tuttavia, non sono assimilati ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso i prelievi ad uso dell'impresa per regali di scarso valore e campioni.

Articolo 17

1.   È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro.

Costituisce «trasferimento a destinazione di un altro Stato membro» qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunità, per le esigenze della sua impresa.

2.   Non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti:

a)

la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto alle condizioni stabilite all'articolo 33;

b)

la cessione del bene che deve essere installato o montato dal fornitore o per suo conto, effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto alle condizioni previste all'articolo 36;

c)

la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri, alle condizioni previste all'articolo 37;

d)

la cessione di gas mediante il sistema di distribuzione di gas naturale o di energia elettrica, alle condizioni previste agli articoli 38 e 39;

e)

la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro alle condizioni previste agli articoli 138, 146, 147, 148, 151 e 152;

f)

la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo ed avente per oggetto lavori riguardanti il bene, materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, una volta terminati i lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;

g)

la temporanea utilizzazione del bene, nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto, ai fini di prestazioni di servizi fornite dal soggetto passivo stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene;

h)

la temporanea utilizzazione del bene, per una durata non superiore a ventiquattro mesi, nel territorio di un altro Stato membro all'interno del quale l'importazione dello stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione.

3.   Qualora una delle condizioni cui è subordinato il beneficio delle disposizioni del paragrafo 2 non sia più soddisfatta, il bene si considera trasferito a destinazione di un altro Stato membro. In questo caso il trasferimento ha luogo nel momento in cui tale condizione cessa di essere soddisfatta.

Articolo 18

Gli Stati membri possono assimilare ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso le operazioni seguenti:

a)

la destinazione da parte di un soggetto passivo alle esigenze della propria impresa, di un bene prodotto, costruito, estratto, lavorato, acquistato o importato nell'ambito di detta impresa, qualora l'acquisto del bene in questione presso un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla detrazione totale dell'IVA;

b)

la destinazione di un bene da parte di un soggetto passivo ad un settore di attività non assoggettato ad imposta, quando detto bene ha dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA al momento dell'acquisto o della sua destinazione conformemente alla lettera a);

c)

ad eccezione dei casi di cui all'articolo 19, il possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa in caso di cessazione della sua attività economica imponibile, quando detti beni hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA al momento dell'acquisto o della loro destinazione conformemente alla lettera a).

Articolo 19

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente.

Gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni della concorrenza, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale. Possono inoltre adottare le misure utili a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'applicazione di questo articolo.

CAPO 2

Acquisti intracomunitari di beni

Articolo 20

Si considera «acquisto intracomunitario di beni» l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, a destinazione dell'acquirente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene.

Qualora dei beni acquistati da un ente non soggetto passivo siano spediti o trasportati da un territorio terzo o da un paese terzo e importati da tale ente in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, essi sono considerati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro d'importazione. Questo Stato membro concede all'importatore, designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in virtù dell'articolo 201, il rimborso dell'IVA assolta a titolo d'importazione nella misura in cui l'importatore prova che il suo acquisto è stato assoggettato all'imposta nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni.

Articolo 21

È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione da parte di un soggetto passivo alle esigenze della propria impresa di un bene spedito o trasportato, dal soggetto passivo o per suo conto, a partire da un altro Stato membro all'interno del quale il bene è stato prodotto, estratto, trasformato, acquistato, acquisito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o importato dal soggetto passivo nell'ambito della sua impresa in quest'ultimo Stato membro.

Articolo 22

È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze armate di uno Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista all'articolo 143, lettera h).

Articolo 23

Gli Stati membri adottano le misure intese ad assicurare che siano qualificate come acquisti intracomunitari di beni le operazioni che, se fossero state effettuate nel loro territorio da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, sarebbero state qualificate come cessioni di beni.

CAPO 3

Prestazioni di servizi

Articolo 24

1.   Si considera «prestazione di servizi» ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.

2.   Sono considerati «servizi di telecomunicazione» i servizi aventi per oggetto la trasmissione, l'emissione e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la messa a disposizione dell'accesso a reti d'informazione globali.

Articolo 25

Una prestazione di servizi può consistere, tra l'altro, in una delle operazioni seguenti:

a)

la cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo;

b)

l'obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione;

c)

l'esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge.

Articolo 26

1.   Sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso le operazioni seguenti:

a)

l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA;

b)

la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa.

2.   Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del paragrafo 1 a condizione che tale deroga non dia luogo a distorsioni della concorrenza.

Articolo 27

Per prevenire distorsioni di concorrenza e previa consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso la fornitura, da parte di un soggetto passivo, di un servizio per le esigenze della sua impresa, qualora la fornitura di detto servizio da parte di un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla detrazione totale dell'IVA.

Articolo 28

Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale.

Articolo 29

L'articolo 19 si applica, alle stesse condizioni, alle prestazioni di servizi.

CAPO 4

Importazioni di beni

Articolo 30

Si considera «importazione di beni» l'ingresso nella Comunità di un bene che non è in libera pratica ai sensi dell'articolo 24 del trattato.

Oltre all'operazione di cui al primo comma, si considera importazione di beni l'ingresso nella Comunità di un bene in libera pratica proveniente da un territorio terzo che fa parte del territorio doganale della Comunità.

TITOLO V

LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI

CAPO 1

Luogo delle cessioni di beni

Sezione 1

Cessioni di beni senza trasporto

Articolo 31

Si considera come luogo della cessione, se il bene non viene spedito o trasportato, il luogo dove il bene si trova al momento della cessione.

Sezione 2

Cessioni di beni con trasporto

Articolo 32

Si considera come luogo della cessione, se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo, il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.

Tuttavia, se il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni si trova in un territorio terzo o in un paese terzo, il luogo della cessione effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in forza dell'articolo 201, nonché quello delle eventuali cessioni successive, si considerano situati nello Stato membro d'importazione dei beni.

Articolo 33

1.   In deroga all'articolo 32, è considerato luogo di una cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, il luogo in cui i beni si trovano al momento d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

b)

i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto.

2.   Qualora i beni ceduti siano spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo e importati dal fornitore in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, essi sono considerati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro d'importazione.

Articolo 34

1.   L'articolo 33 non si applica alle cessioni di beni spediti o trasportati a destinazione dello stesso Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i beni ceduti non sono prodotti soggetti ad accisa;

b)

l'importo globale, al netto dell'IVA, delle cessioni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 33 nello Stato membro non supera la somma di 100 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale nel corso di uno stesso anno civile;

c)

l'importo globale, al netto dell'IVA, delle cessioni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 33 nello Stato membro di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa non ha superato la somma di 100 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale nel corso dell'anno civile precedente.

2.   Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente può limitare il massimale di cui al paragrafo 1 alla somma di 35 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, se tale Stato membro teme che il massimale di 100 000 EUR provochi serie distorsioni della concorrenza.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma prendono le misure necessarie per informarne le autorità pubbliche competenti dello Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.

3.   La Commissione presenta quanto prima al Consiglio una relazione sul funzionamento del massimale speciale di 35 000 EUR di cui al paragrafo 2, accompagnata, se del caso, da appropriate proposte.

4.   Lo Stato membro, nel cui territorio si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto concede ai soggetti passivi, che effettuano cessioni di beni che possono beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1, il diritto di optare affinché il luogo di tali cessioni sia determinato conformemente all'articolo 33.

Gli Stati membri interessati stabiliscono le modalità di esercizio dell'opzione di cui al primo comma, che, comunque, ha una durata di due anni civili.

Articolo 35

Gli articoli 33 e 34 non si applicano alle cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), né alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione quali definiti all'articolo 327, paragrafo 3, assoggettate all'IVA conformemente ai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione, agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, e ai mezzi di trasporto d'occasione.

Articolo 36

Quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l'installazione o il montaggio.

Qualora l'installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato membro diverso da quello del fornitore, lo Stato membro nel cui territorio avviene l'installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno.

Sezione 3

Cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno

Articolo 37

1.   Qualora la cessione di beni sia effettuata a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità, il luogo di tale cessione si considera situato nel luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

2.   Ai fini del paragrafo 1 si considera «parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità» la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri.

«Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri» è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità.

«Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri» è l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.

Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.

3.   La Commissione presenta quanto prima al Consiglio una relazione eventualmente corredata di proposte appropriate in merito al luogo di tassazione delle cessioni di beni destinati al consumo a bordo e delle prestazioni di servizi, compreso il ristoro, fornite ai passeggeri a bordo di una nave, di un aereo o di un treno.

Fino all'adozione delle proposte di cui al primo comma, gli Stati membri possono esentare, o continuare ad esentare, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, le cessioni di beni destinati ad essere consumati a bordo, il cui luogo di tassazione è determinato conformemente al paragrafo 1.

Sezione 4

Cessioni di beni mediante i sistemi di distribuzione

Articolo 38

1.   In caso di cessione di gas mediante il sistema di distribuzione del gas naturale, o di energia elettrica ad un soggetto passivo–rivenditore, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo–rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

2.   Ai fini del paragrafo 1 per «soggetto passivo–rivenditore» si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas o di energia elettrica è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile.

Articolo 39

Nei casi di cessione di gas mediante il sistema di distribuzione di gas naturale ovvero di energia elettrica non previsti dall'articolo 38, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l'acquirente usa e consuma effettivamente tali beni.

Se la totalità o parte del gas o dell'energia elettrica non è di fatto consumata dall'acquirente, si ritiene che tali beni non consumati siano stati usati e consumati nel luogo in cui egli ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati. In mancanza di tale sede o centro di attività stabile, si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

CAPO 2

Luogo degli acquisti intracomunitari di beni

Articolo 40

È considerato luogo di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.

Articolo 41

Fatto salvo l'articolo 40, il luogo di un acquisto intracomunitario di beni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale l'acquirente ha effettuato l'acquisto, a meno che l'acquirente provi che tale acquisto è stato assoggettato all'IVA conformemente all'articolo 40.

Se l'acquisto è soggetto, in applicazione dell'articolo 40, all'IVA nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni dopo essere stato assoggettato all'imposta in applicazione del primo comma, la base imponibile è ridotta in misura adeguata nello Stato membro che ha attribuito il numero d'identificazione IVA con il quale l'acquirente ha effettuato l'acquisto.

Articolo 42

L'articolo 41, primo comma, non si applica e si considera che l'acquisto intracomunitario di beni sia stato assoggettato all'IVA conformemente all'articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l'acquirente dimostri di avere effettuato l'acquisto ai fini di una successiva cessione, effettuata nel territorio dello Stato membro determinato conformemente all'articolo 40, per la quale il destinatario sia stato designato come debitore dell'imposta conformemente all'articolo 197;

b)

l'acquirente abbia soddisfatto gli obblighi relativi alla presentazione dell'elenco riepilogativo previsti all'articolo 265.

CAPO 3

Luogo delle prestazioni di servizi

Sezione 1

Regola generale

Articolo 43

Il luogo di una prestazione di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

Sezione 2

Disposizioni speciali

Sottosezione 1

Prestazioni di servizi effettuate da intermediari

Articolo 44

Il luogo delle prestazioni di servizi effettuate da un intermediario che agisce in nome e per conto terzi, diverse da quelle di cui agli articoli 50, 54 e 56, paragrafo 1 è il luogo di effettuazione dell'operazione principale, in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

Tuttavia, allorché il destinatario della prestazione di servizi resa dall'intermediario è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio è effettuata tale operazione, il luogo della prestazione resa dall'intermediario si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero d'identificazione IVA con il quale il servizio gli è stato reso.

Sottosezione 2

Prestazioni di servizi relative a beni immobili

Articolo 45

Il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile, incluse le prestazioni di agenti immobiliari e di periti, nonché le prestazioni intese a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori immobiliari come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è quello dove il bene è situato.

Sottosezione 3

Prestazioni di trasporto

Articolo 46

Il luogo delle prestazioni di trasporto diverse dal trasporto intracomunitario di beni è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.

Articolo 47

Il luogo delle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni è il luogo di partenza del trasporto.

Tuttavia, qualora prestazioni di trasporto intracomunitario di beni siano fornite a destinatari identificati ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello della partenza del trasporto, il luogo delle prestazioni si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero d'identificazione IVA con il quale gli è stato reso il servizio.

Articolo 48

È considerato «trasporto intracomunitario di beni» qualunque trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi.

«Luogo di partenza» è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni.

«Luogo di arrivo» è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente.

Articolo 49

È assimilato ad un trasporto intracomunitario di beni il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di uno stesso Stato membro, quando tale trasporto è direttamente connesso ad un trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi.

Articolo 50

Il luogo di una prestazione di servizi effettuata da un intermediario che agisce in nome e per conto terzi, quando interviene nella fornitura di prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, è il luogo di partenza del trasporto.

Tuttavia, quando il destinatario della prestazione di servizi resa dall'intermediario è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello della partenza del trasporto, il luogo della prestazione resa dall'intermediario si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero d'identificazione IVA con il quale gli è stato reso il servizio.

Articolo 51

Gli Stati membri possono non assoggettare all'IVA la parte del trasporto intracomunitario di beni corrispondente ai tragitti effettuati in o al di sopra di acque non facenti parte del territorio della Comunità.

Sottosezione 4

Prestazioni di servizi culturali e simili, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti o relative a beni mobili materiali

Articolo 52

Il luogo delle seguenti prestazioni di servizi è quello in cui la prestazione è materialmente eseguita:

a)

le attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d'insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, le prestazioni di servizi accessorie a tali attività;

b)

le attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, manutenzione e attività affini;

c)

le perizie o i lavori relativi a beni mobili materiali.

Articolo 53

In deroga all'articolo 52, lettera b), il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto attività accessorie a trasporti intracomunitari di beni, fornite a destinatari identificati ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio sono materialmente eseguite tali attività, si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero d'identificazione IVA con il quale gli è stato reso il servizio.

Articolo 54

Il luogo di una prestazione di servizi effettuata da un intermediario che agisce in nome e per conto terzi, quando interviene nella fornitura di prestazioni di servizi aventi per oggetto attività accessorie a trasporti intracomunitari di beni, è il luogo dell'esecuzione materiale dell'attività accessoria.

Tuttavia, quando il destinatario della prestazione di servizi resa dall'intermediario è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio le attività accessorie sono materialmente eseguite, il luogo della prestazione resa dall'intermediario si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero d'identificazione IVA con il quale il servizio gli è stato reso.

Articolo 55

In deroga all'articolo 52, lettera c), il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto perizie o lavori relativi a beni mobili materiali, fornite a destinatari identificati ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio tali prestazioni sono materialmente eseguite, si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di identificazione IVA con il quale gli è stato reso il servizio.

La deroga di cui al primo comma si applica soltanto quando i beni sono spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui la prestazione è stata materialmente eseguita.

Sottosezione 5

Altre prestazioni di servizi

Articolo 56

1.   Il luogo delle seguenti prestazioni di servizi, fornite a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale:

a)

cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;

b)

prestazioni pubblicitarie;

c)

le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici di studio, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazioni di dati e fornitura d'informazioni;

d)

gli obblighi di non esercitare interamente o parzialmente un'attività professionale, o un diritto di cui al presente paragrafo;

e)

le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti;

f)

messa a disposizione di personale;

g)

la locazione di beni mobili materiali, esclusi tutti i mezzi di trasporto;

h)

fornitura di accesso a reti di distribuzione del gas naturale e dell'elettricità, con relativo trasporto, e prestazione di altri servizi direttamente collegati;

i)

servizi di telecomunicazioni;

j)

servizi di radiodiffusione e di televisione;

k)

i servizi prestati per via elettronica, segnatamente quelli di cui all'allegato II;

l)

le prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto terzi, quando intervengono nella fornitura di prestazioni di servizi di cui al presente paragrafo.

2.   Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico ai sensi del paragrafo 1, lettera k).

3.   Le disposizioni del paragrafo 1, lettere j) e k), e del paragrafo 2 si applicano fino al 31 dicembre 2006.

Articolo 57

1.   Qualora le prestazioni di servizi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera k), siano fornite a persone non soggetti passivi stabilite, o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da parte di un soggetto passivo che abbia fissato la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale è resa la prestazione di servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità, il luogo della prestazione è il luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita, o domiciliata o abitualmente residente.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano fino al 31 dicembre 2006.

Sottosezione 6

Criterio dell'utilizzazione o dell'impiego effettivi

Articolo 58

Al fine di evitare casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione della concorrenza, gli Stati membri, per quanto riguarda la prestazione dei servizi di cui all'articolo 56, paragrafo 1 e la locazione di mezzi di trasporto, possono considerare:

a)

il luogo di prestazione di tali servizi o di alcuni di essi, che è situato nel loro territorio, come se fosse situato fuori della Comunità, quando l'effettiva utilizzazione o l'effettivo impiego hanno luogo fuori della Comunità;

b)

il luogo di prestazione di tali servizi o di alcuni di essi, che è situato fuori della Comunità, come se fosse situato nel loro territorio, quando l'effettiva utilizzazione o l'effettivo impiego hanno luogo nel loro territorio.

Tuttavia, la presente disposizione non si applica ai servizi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera k), qualora siano resi a persone non soggetti passivi.

Articolo 59

1.   Gli Stati membri applicano l'articolo 58, lettera b) ai servizi di telecomunicazione forniti a persone non soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro, da un soggetto passivo che abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.

2.   Fino al 31 dicembre 2006 gli Stati membri applicano l'articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone non soggetti passivi stabilite, o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.

CAPO 4

Luogo delle importazioni di beni

Articolo 60

L'importazione di beni è effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nella Comunità.

Articolo 61

In deroga all'articolo 60, se un bene che non è in libera pratica è vincolato, al momento della sua entrata nella Comunità, ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui all'articolo 156 o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad un regime di transito esterno, l'importazione del bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene è svincolato da tali regimi o situazioni.

Analogamente, se un bene che è in libera pratica è vincolato al momento della sua entrata nella Comunità ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui agli articoli 276 e 277, l'importazione del bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene è svincolato da tali regimi o situazioni.

TITOLO VI

FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 62

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«fatto generatore dell'imposta» il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l'esigibilità dell'imposta;

2)

«esigibilità dell'imposta» il diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito.

CAPO 2

Cessioni di beni e prestazioni di servizi

Articolo 63

Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Articolo 64

1.   Se comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi, le cessioni di beni diverse da quelle aventi per oggetto la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), e le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti.

2.   Gli Stati membri possono stabilire che, in taluni casi, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo di tempo si considerano effettuate almeno alla scadenza di un termine di un anno.

Articolo 65

In caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso, a concorrenza dell'importo incassato.

Articolo 66

In deroga agli articoli 63, 64 e 65, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile in uno dei momenti seguenti:

a)

non oltre il momento dell'emissione della fattura;

b)

non oltre il momento dell'incasso del prezzo;

c)

in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta.

Articolo 67

1.   Quando, alle condizioni di cui all'articolo 138, i beni spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto sono ceduti in esenzione dall'IVA oppure quando i beni sono trasferiti in esenzione dall'IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo per le esigenze della sua impresa, l'imposta diventa esigibile il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'imposta diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura prevista all'articolo 220, quando detta fattura è stata emessa prima del giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

CAPO 3

Acquisti intracomunitari di beni

Articolo 68

Il fatto generatore dell'imposta si verifica al momento dell'effettuazione dell'acquisto intracomunitario di beni.

L'acquisto intracomunitario di beni è considerato effettuato nel momento in cui è considerata effettuata la cessione di beni analoghi nel territorio dello Stato membro.

Articolo 69

1.   Per gli acquisti intracomunitari di beni, l'imposta diventa esigibile il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'imposta diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura di cui all'articolo 220, quando detta fattura è stata emessa prima del giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

CAPO 4

Importazioni di beni

Articolo 70

Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l'importazione di beni.

Articolo 71

1.   Quando i beni sono vincolati, al momento della loro entrata nella Comunità, ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui agli articoli 156, 276 e 277, o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o di transito esterno, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile soltanto nel momento in cui i beni sono svincolati da tali regimi o situazioni.

Tuttavia, quando i beni importati sono assoggettati a dazi doganali, prelievi agricoli o imposte di effetto equivalente istituiti nell'ambito di una politica comune, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l'esigibilità dei predetti dazi o prelievi.

2.   Qualora i beni importati non siano assoggettati ad alcuno dei dazi o prelievi di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali, per quanto riguarda il fatto generatore dell'imposta e la sua esigibilità.

TITOLO VII

BASE IMPONIBILE

CAPO 1

Definizione

Articolo 72

Ai fini della presente direttiva, per «valore normale» si intende l’intero importo che l'acquirente o il destinatario, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente nel territorio dello Stato membro in cui l'operazione è imponibile per ottenere i beni o servizi in questione al momento di tale cessione o prestazione.

Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per «valore normale» si intendono i seguenti importi:

1)

nel caso di beni, un importo non inferiore al prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, al prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;

2)

nel caso di servizi, un importo non inferiore alle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione di servizi.

CAPO 2

Cessioni di beni e prestazioni di servizi

Articolo 73

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.

Articolo 74

Per le operazioni di prelievo o di destinazione da parte di un soggetto passivo di un bene della propria impresa o di detenzione di beni da parte di un soggetto passivo o da parte dei suoi aventi diritto in caso di cessazione della sua attività economica imponibile, contemplate agli articoli 16 e 18, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

Articolo 75

Per le prestazioni di servizi consistenti nell'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato e per le prestazioni di servizi effettuate a titolo gratuito, di cui all'articolo 26, la base imponibile è costituita dall'importo delle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione di servizi.

Articolo 76

Per le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

Articolo 77

Per le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo per le esigenze della sua impresa di cui all'articolo 27, la base imponibile è costituita dal valore normale dell'operazione in questione.

Articolo 78

Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti:

a)

le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA;

b)

le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal fornitore all'acquirente o al destinatario della prestazione.

Ai fini del primo comma, lettera b), le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie.

Articolo 79

Non sono compresi nella base imponibile gli elementi seguenti:

a)

gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato;

b)

i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all'acquirente o al destinatario della prestazione ed acquisiti nel momento in cui si effettua l'operazione;

c)

le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell'acquirente o del destinatario quale rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi, e che figurano nella sua contabilità in conti provvisori.

Il soggetto passivo deve giustificare l'importo effettivo delle spese di cui al primo comma, lettera c) e non può procedere alla detrazione dell'IVA che avesse eventualmente gravato su di esse.

Articolo 80

1.   Allo scopo di prevenire l'elusione o l’evasione fiscale gli Stati membri possono, nei seguenti casi, prendere misure affinché, per la cessione di beni e la prestazione di servizi a destinatari con cui sussistono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dallo Stato membro, la base imponibile sia pari al valore normale:

a)

se il corrispettivo è inferiore al valore normale e l’acquirente dei beni o il destinatario dei servizi non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177;

b)

se il corrispettivo è inferiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177 e l’operazione è esente ai sensi degli articoli 132, 135, 136, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2), dell'articolo 379, paragrafo 2 o degli articoli da 380 a 390;

c)

se il corrispettivo è superiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177.

Ai fini del primo comma, i vincoli giuridici possono comprendere il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, la famiglia del lavoratore dipendente o altre persone strettamente collegate al lavoratore dipendente.

2.   Quando applicano l'opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono definire le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui tali misure si applicano.

3.   Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito all'introduzione delle misure nazionali adottate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, nella misura in cui non si tratti di misure autorizzate dal Consiglio prima del 13 agosto 2006 a norma dell'articolo 27, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 77/388/CEE e mantenute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 81

Gli Stati membri che al 1o gennaio 1993 non si avvalevano della facoltà di applicare un'aliquota ridotta in forza dell'articolo 98 possono, nell'avvalersi della facoltà di cui all'articolo 89, prevedere che, per le cessioni di oggetti d'arte di cui all'articolo 103, paragrafo 2, la base imponibile sia pari a una frazione dell'importo determinato conformemente agli articoli 73, 74, 76, 78 e 79.

La frazione di cui al primo comma è determinata in modo che l'IVA così dovuta sia almeno pari al 5 % dell'importo determinato conformemente agli articoli 73, 74, 76, 78 e 79.

Articolo 82

Gli Stati membri possono stabilire che, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, la base imponibile includa il valore dell'oro da investimento esente ai sensi dell'articolo 346, che è stato fornito dall'acquirente o destinatario per essere utilizzato da base per la lavorazione e che, di conseguenza, perde la sua qualità di oro da investimento esente da IVA nel momento in cui avviene la cessione di tali beni o la prestazione di tali servizi. Il valore da utilizzare è il valore normale dell'oro da investimento nel momento in cui avviene la cessione di tali beni o la prestazione di tali servizi.

CAPO 3

Acquisti intracomunitari di beni

Articolo 83

Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è costituita dagli stessi elementi stabiliti per determinare, conformemente al capo 1, la base imponibile della cessione degli stessi beni nel territorio dello Stato membro. In particolare, per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari di beni di cui agli articoli 21 e 22, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

Articolo 84

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'accisa dovuta o assolta da chi effettua l'acquisto intracomunitario di un prodotto soggetto ad accisa sia compresa nella base imponibile conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera a).

2.   Se, dopo il momento in cui è effettuato l'acquisto intracomunitario di beni, l'acquirente ottiene il rimborso dell'accisa assolta nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, la base imponibile è ridotta in misura corrispondente nello Stato membro nel cui territorio l'acquisto è effettuato.

CAPO 4

Importazioni di beni

Articolo 85

Per le importazioni di beni, la base imponibile è costituita dal valore definito come valore in dogana dalle disposizioni comunitarie in vigore.

Articolo 86

1.   Devono essere compresi nella base imponibile, ove non vi siano già compresi, gli elementi seguenti:

a)

le imposte, i dazi, i prelievi e le altre tasse dovuti fuori dello Stato membro d'importazione, nonché quelli dovuti per l'importazione, ad eccezione dell'IVA da riscuotere;

b)

le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella Comunità, qualora quest'ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considera «primo luogo di destinazione», il luogo che figura sulla lettera di vettura o su qualsiasi altro documento sotto la cui scorta i beni sono introdotti nello Stato membro d'importazione. In mancanza di tale indicazione, si considera primo luogo di destinazione il luogo della prima rottura di carico in detto Stato membro.

Articolo 87

Non sono compresi nella base imponibile gli elementi seguenti:

a)

gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato;

b)

i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all'acquirente ed acquisiti nel momento in cui si effettua l'importazione.

Articolo 88

Per i beni che sono stati esportati temporaneamente all'esterno della Comunità e che sono reimportati dopo aver formato oggetto, all'esterno della Comunità, di riparazione, trasformazione, adattamento, esecuzione ed altre prestazioni di lavorazione od opera, gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti, per quanto concerne l'IVA, sia lo stesso che sarebbe stato riservato ai beni in questione se dette operazioni fossero state eseguite nel loro territorio.

Articolo 89

Gli Stati membri che al 1o gennaio 1993 non si avvalevano della facoltà di applicare un'aliquota ridotta in forza dell'articolo 98, possono prevedere che all'importazione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4) la base imponibile sia pari a una frazione dell'importo determinato conformemente agli articoli 85, 86 e 87.

La frazione di cui al primo comma è determinata in modo che l'IVA così dovuta all'importazione sia almeno pari al 5 % dell'importo determinato conformemente agli articoli 85, 86 e 87..

CAPO 5

Disposizioni varie

Articolo 90

1.   In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

2.   In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1.

Articolo 91

1.   Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile all'importazione siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui è fatta la stima, il tasso di cambio è determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.

2.   Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile di un'operazione diversa da un'importazione di beni siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui è fatta la stima, il tasso di cambio applicabile è l'ultima quotazione lettera rilevata, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro di cui trattasi, ovvero una quotazione determinata con riferimento a tale o tali mercati, secondo le modalità fissate da detto Stato membro.

Tuttavia, per talune delle operazioni di cui al primo comma o per talune categorie di soggetti passivi, gli Stati membri possono applicare il tasso di cambio determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.

Articolo 92

Per quanto riguarda gli importi degli imballaggi da rendere, gli Stati membri possono adottare una delle disposizioni seguenti:

a)

escluderli dalla base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi non sono resi;

b)

includerli nella base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi sono effettivamente resi.

TITOLO VIII

ALIQUOTE

CAPO 1

Applicazione delle aliquote

Articolo 93

L'aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.

Tuttavia, nei casi seguenti, l'aliquota applicabile è quella in vigore nel momento in cui l'imposta diventa esigibile:

a)

i casi previsti agli articoli 65 e 66;

b)

i casi di acquisti intracomunitari di beni;

c)

i casi di importazioni di beni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2.

Articolo 94

1.   L'aliquota applicabile all'acquisto intracomunitario di beni è quella applicata nel territorio dello Stato membro per la cessione dello stesso bene.

2.   Fatta salva la facoltà prevista all'articolo 103, paragrafo 1, di applicare un'aliquota ridotta all'importazione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, l'aliquota applicabile all'importazione di beni è quella applicata nel territorio dello Stato membro per la cessione dello stesso bene.

Articolo 95

In caso di modificazione delle aliquote, gli Stati membri possono, nei casi previsti agli articoli 65 e 66, operare adeguamenti per tener conto dell'aliquota applicabile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Gli Stati membri possono inoltre adottare tutte le opportune misure transitorie.

CAPO 2

Struttura e livello delle aliquote

Sezione 1

Aliquota normale

Articolo 96

Gli Stati membri applicano un'aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro ad una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.

Articolo 97

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2010 l'aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.

2.   Il Consiglio fissa, conformemente all'articolo 93 del trattato, il livello dell'aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2010.

Sezione 2

Aliquote ridotte

Articolo 98

1.   Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte.

2.   Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III.

Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera k).

3.   Quando applicano le aliquote ridotte previste al paragrafo 1 alle categorie relative a beni, gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata per delimitare con precisione la categoria in questione.

Articolo 99

1.   Le aliquote ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 %.

2.   Ogni aliquota ridotta è fissata in misura tale che l'ammontare dell'IVA risultante dall'applicazione di questa aliquota consente normalmente di detrarre la totalità dell'imposta per la quale è accordato il diritto a detrazione a norma degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177.

Articolo 100

Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio riesamina ogni due anni, a decorrere dal 1994, l'ambito d'applicazione delle aliquote ridotte.

Il Consiglio può, conformemente all'articolo 93 del trattato, decidere di modificare l'elenco dei beni e dei servizi di cui all'allegato III.

Articolo 101

Al più tardi il 30 giugno 2007 e sulla base di uno studio realizzato da un gruppo di riflessione indipendente in materia economica, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale dell'impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, compresi i servizi di ristorazione, in particolare in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno.

Sezione 3

Disposizioni speciali

Articolo 102

Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di elettricità e di teleriscaldamento, purché non sussistano rischi di distorsioni di concorrenza.

Lo Stato membro che intende applicare un'aliquota ridotta in virtù del primo comma ne informa preventivamente la Commissione. La Commissione si pronuncia sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento dell'informazione, si considera che non esiste alcun rischio di distorsione della concorrenza.

Articolo 103

1.   Gli Stati membri possono prevedere che l'aliquota ridotta, o una delle aliquote ridotte, da essi applicate conformemente agli articoli 98 e 99, si applichi anche alle importazioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3), e 4).

2.   Allorché si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare l'aliquota ridotta anche alle cessioni seguenti:

a)

le cessioni di oggetti d'arte effettuate dall'autore o dagli aventi diritto;

b)

le cessioni di oggetti d'arte effettuate a titolo occasionale da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, quando gli oggetti d'arte sono stati importati dallo stesso soggetto passivo o gli sono stati ceduti dall'autore o dagli aventi diritto o gli hanno dato diritto alla detrazione totale dell'IVA.

Articolo 104

L'Austria può applicare, nei comuni di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), una seconda aliquota normale, inferiore alla corrispondente aliquota applicata nel restante territorio austriaco ma pari almeno al 15 %.

Articolo 105

Il Portogallo può applicare alle operazioni effettuate nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madeira e alle importazioni effettuate direttamente in queste regioni aliquote inferiori rispetto a quelle del continente.

CAPO 3

Disposizioni transitorie per determinati servizi ad alta intensità di lavoro

Articolo 106

Gli Stati membri possono essere autorizzati dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, ad applicare ai servizi di cui all'allegato IV, fino al 31 dicembre 2010 al più tardi, le aliquote ridotte previste all'articolo 98.

Le aliquote ridotte possono applicarsi a servizi appartenenti a due, al massimo, delle categorie di cui all'allegato IV.

In casi eccezionali, uno Stato membro può essere autorizzato ad applicare le aliquote ridotte a servizi appartenenti a tre delle suddette categorie.

Articolo 107

I servizi di cui all'articolo 106 devono rispondere ai seguenti requisiti:

a)

essere caratterizzati da un'alta intensità di lavoro;

b)

essere in larga misura resi direttamente ai consumatori finali;

c)

avere principalmente natura locale e non essere atti a creare distorsioni della concorrenza.

Inoltre, vi deve essere una stretta connessione tra la diminuzione dei prezzi risultante dalla riduzione dell'aliquota ed il prevedibile aumento della domanda e dell'occupazione. L'applicazione di un'aliquota ridotta non deve pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno.

Articolo 108

Lo Stato membro che, in conformità di questo articolo, desideri applicare, per la prima volta dopo il 31 dicembre 2005, un'aliquota ridotta a uno o più dei servizi di cui all'articolo 106, ne informa la Commissione fino al 31 marzo 2006. Le comunica, prima di tale data, tutti gli elementi utili di valutazione delle nuove misure che desidera introdurre, in particolare i dati seguenti:

a)

ambito d'applicazione della misura e descrizione precisa dei servizi di cui trattasi;

b)

elementi che dimostrino la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 107;

c)

elementi indicanti i relativi costi di bilancio della misura.

CAPO 4

Disposizioni speciali applicabili fino all'introduzione del regime definitivo

Articolo 109

Le disposizioni del presente capo si applicano fino all'introduzione del regime definitivo di cui all'articolo 402.

Articolo 110

Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA, pagata nella fase precedente, o applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99 possono continuare ad applicarle.

Le esenzioni e le aliquote ridotte di cui al primo comma devono essere conformi alla legislazione comunitaria e essere state adottate per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali.

Articolo 111

Alle condizioni di cui all'articolo 110, secondo comma, delle esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente possono continuare ad essere applicate nei casi seguenti:

a)

dalla Finlandia, per quanto riguarda le cessioni di giornali e riviste in abbonamento e la stampa di pubblicazioni destinate ai membri di associazioni di interesse pubblico;

b)

dalla Svezia, per quanto riguarda le cessioni di giornali, compresi i giornali diffusi via radio e registrati su cassetta destinati alle persone con menomazioni visive, le cessioni di prodotti farmaceutici ad ospedali o dietro ricetta e la produzione, e servizi connessi, di periodici pubblicati da organizzazioni senza scopo di lucro.

Articolo 112

Qualora le disposizioni dell'articolo 110 creino distorsioni della concorrenza in Irlanda per quanto riguarda la fornitura di prodotti energetici per riscaldamento e illuminazione, l'Irlanda può, su richiesta esplicita, essere autorizzata dalla Commissione ad applicare un'aliquota ridotta a dette forniture, in conformità degli articoli 98 e 99.

Nel caso di cui al primo comma l'Irlanda presenta alla Commissione una richiesta corredata di tutte le informazioni necessarie. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento della richiesta, si considera che l'Irlanda sia autorizzata ad applicare le aliquote ridotte proposte.

Articolo 113

Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 in conformità della legislazione comunitaria, accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente o applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99 a beni e servizi diversi da quelli di cui all'allegato III, possono applicare alla cessione di tali beni o alla prestazione di tali servizi l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 98.

Articolo 114

1.   Gli Stati membri che, al 1o gennaio 1993 sono stati obbligati ad aumentare di più del 2 % l'aliquota normale in vigore al 1o gennaio 1991 possono applicare un'aliquota ridotta inferiore al minimo prescritto all'articolo 99 alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato III.

Inoltre, gli Stati membri di cui al primo comma possono applicare una tale aliquota ai servizi di ristorazione, all'abbigliamento ed alle calzature per bambini e all'edilizia abitativa.

2.   Gli Stati membri non possono introdurre, in virtù del paragrafo 1, esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.

Articolo 115

Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta ai servizi di ristorazione, all'abbigliamento ed alle calzature per bambini e all'edilizia abitativa possono continuare ad applicare una tale aliquota alla cessione di questi beni o alla prestazione di questi servizi.

Articolo 116

Il Portogallo può applicare ai servizi di ristorazione una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 98, a condizione che tale aliquota non sia inferiore al 12 %.

Articolo 117

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 115, l'Austria può continuare ad applicare un'aliquota ridotta ai servizi di ristorazione.

2.   L'Austria può applicare alla locazione di beni immobili ad uso residenziale una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 98, a condizione che tale aliquota non sia inferiore al 10 %.

Articolo 118

Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'allegato III, possono applicare l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 98 a tali cessioni o prestazioni, purché tale aliquota non sia inferiore al 12 %.

Il primo comma non si applica alle cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1 a 4, assoggettate all'IVA conformemente al regime del margine di cui agli articoli da 312 a 325 o al regime delle vendite all'asta.

Articolo 119

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 118, l'Austria può applicare un'aliquota ridotta ai vini prodotti in un'azienda agricola direttamente dal produttore agricolo, purché tale aliquota non sia inferiore al 12 %.

Articolo 120

La Grecia può applicare aliquote inferiori del 30 % al massimo alle aliquote corrispondenti applicate nella Grecia continentale nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi e nelle isole Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.

Articolo 121

Gli Stati membri che al 1o gennaio 1993 consideravano il lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera come una cessione di beni, possono applicare alle operazioni di consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera l'aliquota applicabile al bene ottenuto dopo l'esecuzione di tale lavoro.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, per «consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera» si intende la consegna da parte del prestatore d'opera al suo cliente di un bene mobile che ha prodotto o assemblato utilizzando materiali o oggetti affidatigli dal cliente a tal fine, indipendentemente dal fatto che il prestatore abbia fornito o meno una parte dei materiali utilizzati.

Articolo 122

Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura, compresi bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale, e di legna da ardere.

CAPO 5

Disposizioni transitorie

Articolo 123

La Repubblica ceca può continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2007, un'aliquota ridotta non inferiore al 5 % alle operazioni seguenti:

a)

la fornitura di energia da riscaldamento ad uso delle famiglie e dei piccoli imprenditori non soggetti IVA per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, escluse le materie prime utilizzate per generare energia da riscaldamento;

b)

la fornitura di lavori di edilizia abitativa che non rientra nell'ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili.

Articolo 124

L'Estonia può continuare ad applicare, fino al 30 giugno 2007, un'aliquota ridotta non inferiore al 5 %, all'energia da riscaldamento fornita a persone fisiche, cooperative edilizie, condomini, chiese, congregazioni e a istituzioni o organismi finanziati dal bilancio dello Stato o di comuni rurali o urbani, nonché alla fornitura di torba, bricchette combustibili, carbone e legna da ardere a persone fisiche.

Articolo 125

1.   Cipro può continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2007 un'esenzione, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, alla fornitura di prodotti farmaceutici e prodotti destinati all'alimentazione umana, fatta eccezione per gelati, ghiaccioli, yogurt gelato, sorbetti e prodotti simili e salatini (patatine/patatine a fiammifero, snack soffiati e prodotti simili confezionati destinati all'alimentazione umana senza ulteriore preparazione).

2.   Cipro può continuare ad applicare un'aliquota ridotta non inferiore al 5 %, sulla prestazione di servizi di ristorazione, fino al 31 dicembre 2007 o fino all'introduzione del regime definitivo di cui all'articolo 402, ove quest'ultima data sia precedente.

Articolo 126

L'Ungheria può continuare ad applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 12 %, alle operazioni seguenti:

a)

la fornitura di carbone, mattoni di carbone e coke, legna da ardere e carbone vegetale e la fornitura di servizi di teleriscaldamento fino al 31 dicembre 2007;

b)

la fornitura di servizi di ristorazione e di prodotti alimentari venduti in luoghi analoghi fino al 31 dicembre 2007 o fino all'introduzione del regime definitivo di cui all'articolo 402, ove quest'ultima data sia precedente.

Articolo 127

Malta può continuare ad applicare un'esenzione, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, alle cessioni di prodotti destinati all'alimentazione umana e di prodotti farmaceutici fino al 1o gennaio 2010.

Articolo 128

1.   La Polonia può applicare un'esenzione, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, alle cessioni di taluni libri e periodici specializzati, fino al 31 dicembre 2007.

2.   La Polonia può continuare ad applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 7 %, alla prestazione di servizi di ristorazione, fino al 31 dicembre 2007 o fino all'introduzione del regime definitivo di cui all'articolo 402, ove quest'ultima data sia precedente.

3.   La Polonia può continuare ad applicare un'aliquota ridotta non inferiore al 3 % alle cessioni di prodotti alimentari di cui al punto 1) dell'allegato III, fino al 30 aprile 2008.

4.   La Polonia può continuare ad applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 3 % alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi del genere normalmente utilizzato per la produzione agricola, esclusi beni di investimento quali macchinari o edifici, di cui al punto 11) dell'allegato III, fino al 30 aprile 2008.

5.   La Polonia può continuare ad applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 7 % alla fornitura di servizi di costruzione, ristrutturazione e trasformazione di abitazioni, fuori dell'ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili, e sulla cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di immobili residenziali o frazioni di immobili residenziali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) fino al 31 dicembre 2007.

Articolo 129

1.   La Slovenia può continuare ad applicare un'aliquota ridotta, non inferiore all'8,5 %, sulla preparazione dei pasti, fino al 31 dicembre 2007 o fino all'introduzione del regime definitivo di cui all'articolo 402, ove quest'ultima data sia precedente.

2.   La Slovenia può continuare ad applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 5 %, alla fornitura di lavori di costruzione, rifacimento e manutenzione dell'edilizia abitativa che non rientra nell'ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili, fino al 31 dicembre 2007.

Articolo 130

La Slovacchia può continuare ad applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 5 %, alle operazioni seguenti:

a)

la fornitura di lavori di edilizia abitativa che non rientra nell'ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili, fino al 31 dicembre 2007;

b)

la fornitura di energia da riscaldamento ad uso delle famiglie e dei piccoli imprenditori non soggetti IVA per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, escluse le materie prime utilizzate per generare energia da riscaldamento, fino al 31 dicembre 2008.

TITOLO IX

ESENZIONI

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 131

Le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 si applicano, salvo le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.

CAPO 2

Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico

Articolo 132

1.   Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a)

quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni;

b)

l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti;

c)

le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato;

d)

le cessioni di organi, di sangue e di latte umani;

e)

le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio della loro professione dagli odontotecnici, nonché le forniture di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici;

f)

le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;

g)

le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale;

h)

le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con la protezione dell'infanzia e della gioventù, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale;

i)

l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili;

j)

le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario;

k)

la messa a disposizione, da parte di istituzioni religiose o filosofiche, di personale per le attività di cui alle lettere b), g), h) ed i) e per fini di assistenza spirituale;

l)

le prestazioni di servizi e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate nei confronti dei propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto, da organismi senza fini di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, purché tale esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;

m)

talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica;

n)

talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato;

o)

le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dagli enti o dagli organismi le cui operazioni sono esenti a norma delle lettere b), g), h), i), l), m) e n) in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzate a loro esclusivo profitto, purché l'esenzione non sia tale da provocare distorsioni della concorrenza;

p)

il trasporto di malati o feriti in veicoli all'uopo equipaggiati da parte di organismi debitamente autorizzati;

q)

le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera o), gli Stati membri possono introdurre ogni necessaria limitazione, in particolare riguardo al numero delle manifestazioni o all'ammontare degli introiti che danno diritto all'esenzione.

Articolo 133

Gli Stati membri possono subordinare, caso per caso, la concessione, ad organismi diversi dagli enti di diritto pubblico, di ciascuna delle esenzioni previste all'articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n), all'osservanza di una o più delle seguenti condizioni:

a)

gli organismi in questione non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto: gli eventuali profitti non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite;

b)

gli organismi in questione devono essere gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sé o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione;

c)

gli organismi in questione devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi ovvero, per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione, praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per operazioni analoghe da imprese commerciali soggette all'IVA;

d)

le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA.

Gli Stati membri che in virtù dell'allegato E della direttiva 77/388/CEE al 1o gennaio 1989 applicavano l'IVA alle operazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere m) e n) possono applicare le condizioni di cui al primo comma, lettera d) anche quando dette cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da enti di diritto pubblico beneficiano dell'esenzione.

Articolo 134

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono escluse dal beneficio dell'esenzione prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n) nei casi seguenti:

a)

se esse non sono indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate;

b)

se esse sono essenzialmente destinate a procurare all'ente o all'organismo entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di imprese commerciali soggette all'IVA.

CAPO 3

Esenzioni a favore di altre attività

Articolo 135

1.   Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a)

le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione;

b)

la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;

c)

la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi;

d)

le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;

e)

le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d'oro, d'argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;

f)

le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

g)

la gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli Stati membri;

h)

le cessioni, al valore facciale, di francobolli validi per l'affrancatura nel loro rispettivo territorio, di bolli fiscali e di altri simili valori;

i)

le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro;

j)

le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, diversi da quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a);

k)

le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni di terreni edificabili di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b);

l)

l'affitto e la locazione di beni immobili.

2.   Sono escluse dall'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera l), le operazioni seguenti:

a)

le prestazioni di alloggio, quali sono definite dalla legislazione degli Stati membri, effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe, comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio;

b)

le locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli;

c)

le locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente;

d)

le locazioni di casseforti.

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusioni dall'ambito di applicazione dell'esenzione prevista al paragrafo 1, lettera l).

Articolo 136

Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a)

le cessioni di beni, già destinati esclusivamente ad un'attività esente a norma degli articoli 132, 135, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2 e degli articoli da 380 a 390, ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione;

b)

le cessioni di beni il cui acquisto o la cui destinazione siano stati esclusi dal diritto alla detrazione dell'IVA conformemente all'articolo 176.

Articolo 137

1.   Gli Stati membri possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione delle operazioni seguenti:

a)

le operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g);

b)

le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, diverse da quelle di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a);

c)

le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni dei terreni edificabili di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b);

d)

l'affitto e la locazione di beni immobili.

2.   Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di opzione previsto al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono restringere la portata di tale diritto.

CAPO 4

Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie

Sezione 1

Esenzioni delle cessioni di beni

Articolo 138

1.   Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.

2.   Oltre alle cessioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a)

le cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti o trasportati fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità a destinazione dell'acquirente, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

b)

le cessioni di prodotti soggetti ad accisa spediti o trasportati fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità a destinazione dell'acquirente, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni diversi da prodotti soggetti ad accisa non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, qualora la spedizione o il trasporto dei prodotti in questione siano effettuati in conformità dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, o dell'articolo 16, della direttiva 92/12/CEE;

c)

le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, che beneficerebbero delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) se fossero effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo.

Articolo 139

1.   L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 1, non si applica alle cessioni di beni effettuate da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292.

L'esenzione non si applica neppure alle cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

2.   L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292.

3.   L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere b) e c), non si applica alle cessioni di beni assoggettate all'IVA conformemente al regime speciale del margine previsto agli articoli da 312 a 325 o al regime speciale delle vendite all'asta.

L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione di cui all'articolo 327, paragrafo 3 assoggettate all'IVA conformemente al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione.

Sezione 2

Esenzioni degli acquisti intracomunitari di beni

Articolo 140

Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a)

gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi è, comunque, esente nel loro rispettivo territorio;

b)

gli acquisti intracomunitari di beni la cui importazione è, comunque, esente a norma dell'articolo 143, lettere a), b), c) e da e) a l);

c)

gli acquisti intracomunitari di beni per i quali, a norma degli articoli 170 e 171, l'acquirente dei beni beneficia, comunque, del diritto al rimborso totale dell'IVA che sarebbe dovuta a norma delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 141

Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare all'IVA gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio, a norma dell'articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l'acquisto di beni sia effettuato da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in questione, ma identificato ai fini dell'IVA in un altro Stato membro;

b)

l'acquisto di beni sia effettuato ai fini di una cessione successiva di tali beni, effettuata nello Stato membro in questione dal soggetto passivo di cui alla lettera a);

c)

i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo di cui alla lettera a) siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale egli è identificato ai fini dell'IVA e a destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva;

d)

il destinatario della cessione successiva sia un altro soggetto passivo o un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro in questione;

e)

il destinatario di cui alla lettera d) sia stato designato, conformemente all'articolo 197, come debitore dell'imposta dovuta per la cessione effettuata dal soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui l'imposta è dovuta.

Sezione 3

Esenzioni di talune prestazioni di trasporto

Articolo 142

Gli Stati membri esentano le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni effettuate a destinazione delle o in provenienza dalle isole che formano le regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, nonché le prestazioni di trasporto di beni effettuate tra dette isole.

CAPO 5

Esenzioni all'importazione

Articolo 143

Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a)

le importazioni definitive di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi è, comunque, esente nel loro rispettivo territorio;

b)

le importazioni definitive di beni disciplinate dalle direttive 69/169/CEE (5), 83/181/CEE (6) e 2006/79/CE (7) del Consiglio;

c)

le importazioni definitive di beni in libera pratica in provenienza da un territorio terzo facente parte del territorio doganale della Comunità, che potrebbero fruire dell'esenzione di cui alla lettera b), se fossero importati ai sensi dell'articolo 30, primo comma;

d)

le importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto, se la cessione dei beni, effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in virtù dell'articolo 201, è esente conformemente all'articolo 138;

e)

le reimportazioni di beni nello stato in cui sono stati esportati, da parte di chi li ha esportati, che beneficiano di una franchigia doganale;

f)

le importazioni di beni effettuate nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari, che beneficiano di una franchigia doganale;

g)

le importazioni di beni effettuate dagli organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, nonché dai membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede;

h)

le importazioni di beni effettuate negli Stati membri che sono parti contraenti del trattato dell'Atlantico del Nord dalle forze armate degli altri Stati che sono parti contraenti di tale trattato ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;

i)

le importazioni di beni effettuate dalle forze armate del Regno Unito stanziate sull'isola di Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense;

j)

le importazioni, nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, di prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi cessione;

k)

le importazioni d'oro effettuate dalle banche centrali;

l)

le importazioni di gas mediante il sistema di distribuzione di gas naturale, nonché di energia elettrica.

Articolo 144

Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile, conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 145

1.   La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste agli articoli 143 e 144 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.

2.   Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali vigenti.

Gli Stati membri possono modificare le loro disposizioni nazionali per ridurre le distorsioni della concorrenza ed in particolare per evitare casi di non imposizione o di doppia imposizione nella Comunità.

Gli Stati membri possono utilizzare le procedure amministrative che ritengono più indicate per pervenire all'esenzione.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le disposizioni nazionali in vigore, ove non siano già state oggetto di notificazione, e quelle che essi adottano in virtù del paragrafo 2.

CAPO 6

Esenzioni all'esportazione

Articolo 146

1.   Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a)

le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità;

b)

le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità, ad eccezione dei beni trasportati dall'acquirente stesso e destinati all'attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;

c)

le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori dalla Comunità nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative fuori della Comunità;

d)

le prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili acquistati o importati per subire tali lavori nella Comunità e spediti o trasportati fuori della Comunità dal prestatore di servizi, dal destinatario non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per loro conto;

e)

le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente agli articoli 132 e 135 qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni che beneficiano delle disposizioni previste all'articolo 61 e all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a).

2.   Il beneficio dell'esenzione prevista al paragrafo 1, lettera c), può essere concesso secondo una procedura di rimborso dell'IVA.

Articolo 147

1.   Qualora la cessione di cui all'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), riguardi beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, l'esenzione si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il viaggiatore non è stabilito nella Comunità;

b)

i beni sono trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello in cui è effettuata la cessione;

c)

il valore complessivo della cessione, compresa l'IVA, supera la somma di 175 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale, fissato una volta all'anno applicando il tasso di conversione del primo giorno lavorativo del mese di ottobre con effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo.

Tuttavia, gli Stati membri possono esentare una cessione il cui valore complessivo sia inferiore all'importo previsto al primo comma, lettera c).

2.   Ai fini del paragrafo 1, per «viaggiatore non stabilito nella Comunità» si intende il viaggiatore il cui domicilio o residenza abituale non si trova nella Comunità. In tal caso per «domicilio o residenza abituale» si intende il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta d'identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la cessione.

La prova dell'esportazione è fornita per mezzo della fattura, o di un documento equivalente, su cui sia apposto il visto dell'ufficio doganale di uscita dalla Comunità.

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione un modello dei timbri impiegati per l'apposizione del visto di cui al secondo comma. La Commissione comunica a sua volta tale informazione alle autorità fiscali degli altri Stati membri.

CAPO 7

Esenzioni connesse ai trasporti internazionali

Articolo 148

Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a)

le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo;

b)

le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi da guerra, di cui al codice della nomenclatura combinata (NC) 8906 10 00, che lasciano il loro territorio a destinazione di un porto o di un ormeggio situato fuori dello Stato membro;

c)

le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni delle navi di cui alla lettera a) nonché le cessioni, locazioni, riparazioni e manutenzioni degli oggetti, compresa l'attrezzatura per la pesca, in esse incorporati o destinati al loro servizio;

d)

le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alla lettera c), direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi di cui alla lettera a) e del loro carico;

e)

le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento degli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento;

f)

le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni degli aeromobili di cui alla lettera e) nonché le cessioni, locazioni, riparazioni e manutenzioni degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio;

g)

le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera f), destinate a sopperire ai bisogni diretti degli aeromobili di cui alla lettera e) e del loro carico.

Articolo 149

Il Portogallo può assimilare al trasporto internazionale i trasporti marittimi e aerei tra le isole che compongono le regioni autonome delle Azzorre e di Madeira e tra queste e il continente.

Articolo 150

1.   La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste all'articolo 148 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.

2.   Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare la portata delle esenzioni previste all'articolo 148, lettere a) e b).

CAPO 8

Esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni

Articolo 151

1.   Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a)

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari;

b)

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate agli organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante e ai membri di tali organizzazioni, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede;

c)

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate negli Stati membri che sono parti contraenti del trattato dell'Atlantico del Nord e destinate alle forze armate degli altri Stati che sono parti contraenti di tale trattato ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;

d)

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a destinazione di un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato che è parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, diverso dallo Stato membro di destinazione, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;

e)

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinati alle forze armate del Regno Unito, stanziate sull'isola di Cipro, in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense.

Fino all'adozione di norme fiscali uniformi, le esenzioni previste al primo comma si applicano entro i limiti fissati dallo Stato membro ospitante.

2.   Nei casi in cui i beni non sono spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui è effettuata la cessione degli stessi, come per le prestazioni di servizi, il beneficio dell'esenzione può essere concesso mediante una procedura di rimborso dell'IVA.

Articolo 152

Gli Stati membri esentano le cessioni di oro alle banche centrali.

CAPO 9

Esenzioni delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari

Articolo 153

Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi, quando intervengono nelle operazioni di cui ai capi 6, 7 e 8 o in operazioni effettuate fuori della Comunità.

L'esenzione di cui al primo comma non si applica alle agenzie di viaggio quando queste forniscono, in nome e per conto del viaggiatore, prestazioni effettuate in altri Stati membri.

CAPO 10

Esenzioni delle operazioni connesse con il traffico internazionale di beni

Sezione 1

Depositi doganali, depositi diversi da quelli doganali e regimi analoghi

Articolo 154

Ai fini della presente sezione, per i prodotti soggetti ad accisa, si considerano «depositi diversi da quelli doganali» i luoghi definiti come depositi fiscali dall'articolo 4, lettera b), della direttiva 92/12/CEE e, per i beni non soggetti ad accisa, si considerano depositi diversi da quelli doganali i luoghi definiti tali dagli Stati membri.

Articolo 155

Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri, con riserva della consultazione del comitato IVA, possono prendere misure particolari per esentare le operazioni di cui alla presente sezione o alcune di esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione o ad un consumo finali e che l'importo dell'IVA dovuta al momento dello svincolo dai regimi o dell'uscita dalle situazioni di cui alla presente sezione corrisponda all'importo dell'imposta che sarebbe stata dovuta se ognuna di tali operazioni fosse stata soggetta ad imposta nel loro territorio.

Articolo 156

1.   Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti:

a)

le cessioni di beni destinati ad essere portati in dogana e collocati, se del caso, in custodia temporanea;

b)

le cessioni di beni destinati ad essere collocati in una zona franca o in un deposito franco;

c)

le cessioni di beni destinati ad essere vincolati ad un regime di deposito doganale o ad un regime di perfezionamento attivo;

d)

le cessioni di beni destinati ad essere ammessi nel mare territoriale per essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o del loro equipaggiamento, o per collegare dette piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente;

e)

le cessioni di beni destinati ad essere ammessi nel mare territoriale per il rifornimento e il vettovagliamento delle piattaforme di perforazione o di sfruttamento.

2.   I luoghi di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti tali dalle disposizioni doganali comunitarie in vigore.

Articolo 157

1.   Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti:

a)

le importazioni di beni destinati ad essere vincolati ad un regime di deposito diverso da quello doganale;

b)

le cessioni di beni destinati ad essere vincolati, nel loro territorio, ad un regime di deposito diverso da quello doganale.

2.   Gli Stati membri non possono prevedere un regime di deposito diverso da quello doganale per i beni non soggetti ad accisa, quando detti beni sono destinati ad essere ceduti allo stadio del commercio al minuto.

Articolo 158

1.   In deroga all'articolo 157, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere un regime di deposito diverso da quello doganale nei casi seguenti:

a)

per i beni destinati a punti di vendita in esenzione da imposte, ai fini delle cessioni di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo, con un volo o una traversata marittima, e che sono esenti a norma dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera b);

b)

per i beni destinati a soggetti passivi ai fini delle cessioni da questi effettuate a viaggiatori a bordo di un aereo o di una nave, durante un volo o una traversata marittima il cui luogo di destinazione è situato fuori della Comunità;

c)

per i beni destinati a soggetti passivi ai fini delle cessioni da questi effettuate in esenzione dall'IVA a norma dell'articolo 151.

2.   Quando si avvalgono della facoltà di esenzione di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare l'applicazione corretta e semplice di detta esenzione e per prevenire qualsiasi evasione, elusione e abuso.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si intende per «punto di vendita in esenzione da imposte» qualsiasi esercizio ubicato nell'area di un aeroporto o di un porto e che soddisfi le condizioni previste dalle competenti autorità pubbliche.

Articolo 159

Gli Stati membri possono esentare le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui all'articolo 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 158.

Articolo 160

1.   Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti:

a)

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui all'articolo 156, paragrafo 1, con mantenimento, nel loro territorio, di una delle situazioni di cui allo stesso paragrafo;

b)

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 158, con mantenimento, nel loro territorio, di una delle situazioni di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 1 di detti articoli.

2.   Quando si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, lettera a), per le operazioni effettuate in depositi doganali, gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere regimi di deposito diversi da quello doganale che consentano l'applicazione del paragrafo 1, lettera b), alle stesse operazioni relative a beni di cui all'allegato V e effettuate nei depositi diversi da quelli doganali.

Articolo 161

Gli Stati membri possono esentare le seguenti cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi ad esse inerenti:

a)

le cessioni di beni di cui all'articolo 30, primo comma, con mantenimento dei regimi di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o di transito esterno;

b)

le cessioni di beni di cui all'articolo 30, secondo comma, con mantenimento del regime di transito comunitario interno di cui all'articolo 276.

Articolo 162

Quando si avvalgono della facoltà di cui alla presente sezione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che gli acquisti intracomunitari di beni destinati ad essere vincolati ad uno dei regimi o posti in una delle situazioni di cui all'articolo 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 158 beneficino delle medesime disposizioni applicate alle cessioni di beni effettuate nel loro territorio alle medesime condizioni.

Articolo 163

Allorché lo svincolo dei beni dai regimi o dalle situazioni di cui alla presente sezione dà luogo ad un'importazione ai sensi dell'articolo 61, lo Stato membro di importazione adotta le misure necessarie per evitare una duplice imposizione.

Sezione 2

Operazioni esenti in vista dell'esportazione e nell'ambito degli scambi tra Stati membri

Articolo 164

1.   Con riserva della consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti effettuate da un soggetto passivo o ad esso destinate, entro il limite dell'importo delle esportazioni che ha effettuato nel corso dei dodici mesi precedenti:

a)

gli acquisti intracomunitari di beni effettuati dal soggetto passivo nonché le importazioni e le cessioni di beni destinati al soggetto passivo che intende esportarli fuori della Comunità, senza modifiche, o dopo trasformazione;

b)

le prestazioni di servizi inerenti all'attività di esportazione del soggetto passivo.

2.   Quando si avvalgono della facoltà di esenzione di cui al paragrafo 1, e con riserva della consultazione del comitato IVA, gli Stati membri esentano allo stesso modo le operazioni inerenti alle cessioni effettuate dal soggetto passivo alle condizioni di cui all'articolo 138, entro il limite dell'importo di quelle che ha effettuato alle stesse condizioni nel corso dei dodici mesi precedenti.

Articolo 165

Gli Stati membri possono fissare un limite comune all'importo delle esenzioni che concedono in virtù dell'articolo 164.

Sezione 3

Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2

Articolo 166

La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell'IVA alle operazioni di cui alle sezioni 1 e 2.

TITOLO X

DETRAZIONI

CAPO 1

Origine e portata del diritto a detrazione

Articolo 167

Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile.

Articolo 168

Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

a)

l'IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;

b)

l'IVA dovuta per le operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente all'articolo 18, lettera a), e all'articolo 27;

c)

l'IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i);

d)

l'IVA dovuta per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari conformemente agli articoli 21 e 22;

e)

l'IVA dovuta o assolta per i beni importati in tale Stato membro.

Articolo 169

Oltre alla detrazione di cui all'articolo 168, il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA ivi prevista nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti:

a)

sue operazioni relative alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, effettuate fuori dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta o assolta, che darebbero diritto a detrazione se fossero effettuate in tale Stato membro;

b)

sue operazioni esenti conformemente agli articoli 138, 142, e 144, agli articoli da 146 a 149, agli articoli 151, 152, 153 e 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), agli articoli da 158 a 161 e all'articolo 164;

c)

sue operazioni esenti conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a f), quando il destinatario è stabilito fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati fuori della Comunità.

Articolo 170

Il soggetto passivo che, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 79/1072/CEE (8), dell'articolo 1 della direttiva 86/560/CEE (9) e dell'articolo 171 della presente direttiva, non è stabilito nello Stato membro in cui effettua acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da IVA ha il diritto al rimborso di tale imposta nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti:

a)

le operazioni di cui all'articolo 169;

b)

le operazioni per le quali l'imposta è dovuta unicamente dall'acquirente o dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199.

Articolo 171

1.   Il rimborso dell'IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro è effettuato secondo le modalità d'applicazione previste dalla direttiva 79/1072/CEE.

I soggetti passivi di cui all'articolo 1 della direttiva 79/1072/CEE che hanno effettuato nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore dell'imposta a norma degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199, sono anch'essi considerati, ai fini dell'applicazione di detta direttiva, soggetti passivi non stabiliti in tale Stato membro.

2.   Il rimborso dell'IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nel territorio della Comunità, è effettuato secondo le modalità d'applicazione stabilite dalla direttiva 86/560/CEE.

I soggetti passivi di cui all'articolo 1 della direttiva 86/560/CEE che hanno effettuato nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore dell'imposta a norma degli articoli da194 a 197 e dell'articolo 199, sono anch'essi considerati, ai fini dell'applicazione di detta direttiva, soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.

3.   Le direttive 79/1072/CEE e 86/560/CEE non si applicano alle cessioni di beni esentate, o che possono essere esentate, a norma dell'articolo 138 quando i beni oggetto della cessione sono spediti o trasportati dall'acquirente o per suo conto.

Articolo 172

1.   Ogni persona considerata come un soggetto passivo, in quanto effettua a titolo occasionale una cessione di un mezzo di trasporto nuovo alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di detrarre, nello Stato membro nel quale la cessione è effettuata, l'IVA compresa nel prezzo d'acquisto o assolta a titolo dell'importazione o dell'acquisto intracomunitario del mezzo di trasporto, entro il limite o a concorrenza dell'importo dell'imposta di cui sarebbe debitrice qualora la cessione non fosse esente.

Il diritto a detrazione sorge e può essere esercitato solamente al momento della cessione del mezzo di trasporto nuovo.

2.   Gli Stati membri fissano le modalità di applicazione del paragrafo 1.

CAPO 2

Prorata di detrazione

Articolo 173

1.   Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione di cui agli articoli 168, 169 e 170, sia per operazioni che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa soltanto per il prorata dell'IVA relativo alla prima categoria di operazioni.

Il prorata di detrazione è determinato, conformemente agli articoli 174 e 175, per il complesso delle operazioni effettuate dal soggetto passivo.

2.   Gli Stati membri possono adottare le misure seguenti:

a)

autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività, se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore;

b)

obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività ed a tenere contabilità distinte per ciascuno di questi settori;

c)

autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la detrazione in base all'utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi;

d)

autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la detrazione secondo la norma di cui al paragrafo 1, primo comma, relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate;

e)

prevedere che non si tenga conto dell'IVA che non può essere detratta dal soggetto passivo quando essa sia insignificante.

Articolo 174

1.   Il prorata di detrazione risulta da una frazione che presenta i seguenti importi:

a)

al numeratore, l'importo totale del volume d'affari annuo, al netto dell'IVA, relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione a norma degli articoli 168 e 169;

b)

al denominatore, l'importo totale del volume d'affari annuo, al netto dell'IVA, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a detrazione.

Gli Stati membri possono includere nel denominatore l'importo delle sovvenzioni diverse da quelle direttamente connesse al prezzo delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 73.

2.   In deroga al paragrafo 1, per il calcolo del prorata di detrazione, non si tiene conto degli importi seguenti:

a)

l'importo del volume d'affari relativo alle cessioni di beni d'investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa;

b)

l'importo del volume d'affari relativo alle operazioni accessorie immobiliari e finanziarie;

c)

l'importo del volume d'affari relativo alle operazioni di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), quando si tratta di operazioni accessorie.

3.   Qualora si avvalgano della facoltà prevista all'articolo 191 di non richiedere la rettifica per i beni di investimento, gli Stati membri possono includere i proventi della cessione di tali beni nel calcolo del prorata di detrazione.

Articolo 175

1.   Il prorata di detrazione è determinato su base annuale, in percentuale e viene arrotondato al massimo all'unità superiore.

2.   Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno è quello calcolato sulla base delle operazioni dell'anno precedente. In mancanza di tali operazioni di riferimento o qualora il loro ammontare sia irrilevante, il prorata è valutato a titolo provvisorio, sotto il controllo dell'amministrazione, dal soggetto passivo in base alle sue previsioni.

Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere le proprie disposizioni vigenti al 1o gennaio 1979 o, per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, alla data della loro adesione.

3.   La fissazione del prorata definitivo, che è determinato per ogni anno durante l'anno successivo, comporta la rettifica delle detrazioni effettuate in base al prorata applicato in via provvisoria.

CAPO 3

Limitazioni del diritto a detrazione

Articolo 176

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. In ogni caso, saranno escluse dal diritto a detrazione le spese non aventi un carattere strettamente professionale, quali le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza.

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al primo comma, gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al 1o gennaio 1979 o, per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, alla data della loro adesione.

Articolo 177

Previa consultazione del comitato IVA, ogni Stato membro può, per motivi congiunturali, escludere totalmente o in parte dal regime delle detrazioni la totalità o parte dei beni di investimento o altri beni.

Per mantenere condizioni di concorrenza identiche, gli Stati membri possono, anziché rifiutare la detrazione, assoggettare all'imposta i beni fabbricati dallo stesso soggetto passivo o acquistati dal medesimo nella Comunità, oppure importati, in modo che questa imposizione non superi l'ammontare dell'IVA che graverebbe sull'acquisto di beni analoghi.

CAPO 4

Modalità di esercizio del diritto a detrazione

Articolo 178

Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)

per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236 e agli articoli 238, 239 e 240;

b)

per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera b), relativa alle operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;

c)

per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera c), relativa agli acquisti intracomunitari di beni, aver riportato sulla dichiarazione IVA prevista all'articolo 250 tutti i dati necessari per determinare l'ammontare dell'IVA dovuta per gli acquisti ed essere in possesso di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236;

d)

per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera d), relativa alle operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari di beni, assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;

e)

per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera e), relativa alle importazioni di beni, essere in possesso di un documento comprovante l'importazione che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l'ammontare dell'IVA dovuta o ne consenta il calcolo;

f)

quando è tenuto ad assolvere l'imposta quale destinatario o acquirente in caso di applicazione degli articoli da 194 a 197 o dell'articolo 199, adempiere alle formalità fissate da ogni Stato membro.

Articolo 179

Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall'importo dell'imposta dovuta per un periodo d'imposta l'ammontare dell'IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo, ed è esercitato secondo quanto previsto all'articolo 178.

Tuttavia gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che effettuano le operazioni occasionali di cui all'articolo 12 a esercitare il diritto a detrazione soltanto al momento della cessione.

Articolo 180

Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo a procedere ad una detrazione che non è stata effettuata conformemente agli articoli 178 e 179.

Articolo 181

Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo che non sia in possesso di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236 a procedere alla detrazione prevista all'articolo 168, lettera c), per i suoi acquisti intracomunitari di beni.

Articolo 182

Gli Stati membri determinano le condizioni e le modalità di applicazione degli articoli 180 e 181.

Articolo 183

Qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite.

Tuttavia, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o il riporto se l'eccedenza è insignificante.

CAPO 5

Rettifica delle detrazioni

Articolo 184

La detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto.

Articolo 185

1.   La rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell'IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni, in particolare, in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo.

2.   In deroga al paragrafo 1, la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, in caso di distruzione, perdita o furto debitamente provati o giustificati, nonché in caso di prelievi effettuati per dare regali di scarso valore e campioni di cui all'articolo 16.

In caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate e in caso di furto gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica.

Articolo 186

Gli Stati membri determinano le modalità di applicazione degli articoli 184 e 185.

Articolo 187

1.   Per quanto riguarda i beni d'investimento, la rettifica deve essere ripartita su cinque anni, compreso l'anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati.

Tuttavia, gli Stati membri possono basare la rettifica su un periodo di cinque anni interi a decorrere dalla prima utilizzazione dei beni.

Per quanto riguarda i beni d'investimento immobiliari, la durata del periodo che funge da base per il calcolo delle rettifiche può essere prolungata sino a vent'anni.

2.   Ogni anno la rettifica è effettuata solo per un quinto o, qualora il periodo di rettifica sia stato prolungato, per la frazione corrispondente dell'IVA che ha gravato sui beni d'investimento.

La rettifica di cui al primo comma è eseguita secondo le variazioni del diritto a detrazione che hanno avuto luogo negli anni successivi rispetto all'anno in cui i beni sono stati acquistati, fabbricati o eventualmente utilizzati per la prima volta.

Articolo 188

1.   In caso di cessione durante il periodo di rettifica, il bene d'investimento è considerato come se fosse sempre stato adibito ad un'attività economica del soggetto passivo fino alla scadenza del periodo di rettifica.

Si presume che l'attività economica sia interamente soggetta ad imposta quando la cessione del bene d'investimento è soggetta ad imposta.

Si presume che l'attività economica sia interamente esente quando la cessione del bene d'investimento è esente.

2.   La rettifica prevista al paragrafo 1 è effettuata una tantum per tutto il restante periodo di rettifica. Tuttavia quando la cessione del bene d'investimento è esente, gli Stati membri possono non esigere una rettifica qualora l'acquirente sia un soggetto passivo che utilizzi il bene d'investimento in questione soltanto per operazioni per le quali l'IVA è detraibile.

Articolo 189

Ai fini dell'applicazione degli articoli 187 e 188, gli Stati membri possono adottare le misure seguenti:

a)

definire il concetto di beni d'investimento;

b)

indicare l'ammontare di IVA che deve essere preso in considerazione per la rettifica;

c)

adottare tutte le opportune disposizioni per evitare che la rettifica procuri un vantaggio ingiustificato;

d)

consentire semplificazioni amministrative.

Articolo 190

Ai fini degli articoli 187, 188, 189 e 191, gli Stati membri possono considerare beni d'investimento i servizi che hanno caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite ai beni d'investimento.

Articolo 191

Qualora in uno Stato membro gli effetti pratici dell'applicazione degli articoli 187 e 188 siano irrilevanti, tenuto conto dell'incidenza globale dell'IVA nello Stato membro in questione e della necessità di semplificazioni a livello amministrativo tale Stato membro può, previa consultazione del comitato IVA, rinunciare all'applicazione di questi articoli purché non ne risultino distorsioni della concorrenza.

Articolo 192

Qualora un soggetto passivo passi da un regime normale di imposizione ad un regime speciale o viceversa, gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie per evitare che il soggetto passivo ne sia avvantaggiato o svantaggiato in modo ingiustificato.

TITOLO XI

OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI E DI ALCUNE PERSONE NON SOGGETTI PASSIVI

CAPO 1

Obbligo di pagamento

Sezione 1

Debitori dell'imposta verso l'Erario

Articolo 193

L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei casi in cui l'imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 199 e 202.

Articolo 194

1.   Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, gli Stati membri possono prevedere che il debitore dell'imposta sia il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.

2.   Gli Stati membri determinano le condizioni di applicazione del paragrafo 1.

Articolo 195

L'IVA è dovuta dalle persone identificate ai fini dell'IVA nello Stato membro in cui è dovuta l'imposta e che sono destinatarie delle cessioni di beni alle condizioni previste dagli articoli 38 e 39, se queste sono effettuate da un soggetto passivo non stabilito in tale Stato membro.

Articolo 196

L'IVA è dovuta dai destinatari soggetti passivi di servizi di cui all'articolo 56, o dai destinatari, identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro in cui è dovuta l'imposta, di servizi di cui agli articoli 44, 47, 50, 53, 54 e 55, se i servizi sono resi da un soggetto passivo non stabilito in tale Stato membro.

Articolo 197

1.   L'IVA è dovuta dal destinatario della cessione di beni, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'operazione imponibile è una cessione di beni effettuata alle condizioni di cui all'articolo 141;

b)

il destinatario di tale cessione di beni è un altro soggetto passivo, oppure un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro dove è effettuata la cessione;

c)

la fattura emessa dal soggetto passivo non stabilito nello Stato membro del destinatario è redatta conformemente agli articoli da 220 a 236.

2.   Qualora sia designato un rappresentante fiscale come debitore dell'imposta in applicazione dell'articolo 204, gli Stati membri possono prevedere una deroga al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 198

1.   Se operazioni specifiche concernenti l'oro da investimento tra un soggetto passivo operante su un mercato dell'oro regolamentato e un altro soggetto passivo non operante su tale mercato sono assoggettate all'imposta in virtù dell'articolo 352, gli Stati membri designano l'acquirente come debitore dell'imposta.

Se l'acquirente non operante su un mercato dell'oro regolamentato è un soggetto passivo tenuto all'identificazione ai fini IVA nello Stato membro in cui è dovuta l'imposta unicamente per le operazioni di cui all'articolo 352, il venditore adempie agli obblighi fiscali in nome dell'acquirente conformemente alle disposizioni di detto Stato membro.

2.   Quando una cessione di materiale d'oro o di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi o una cessione di oro da investimento quale definito all'articolo 344, paragrafo 1, è effettuata da un soggetto passivo che ha esercitato una delle opzioni di cui agli articoli 348, 349 e 350, gli Stati membri possono designare l'acquirente come debitore dell'imposta.

3.   Gli Stati membri stabiliscono le modalità e le condizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 199

1.   Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:

a)

prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;

b)

messa a disposizione di personale per l’esecuzione delle attività di cui alla lettera a);

c)

cessioni di beni immobili, di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere j) e k), qualora il cedente abbia optato per l’imposizione dell'operazione ai sensi dell'articolo 137;

d)

cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili, di materiali di scarto parzialmente lavorati, di avanzi e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell’allegato VI;

e)

cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia;

f)

cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;

g)

cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.

2.   Quando applicano l'opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono definire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplate e le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui tali misure possono applicarsi.

3.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare le seguenti misure:

a)

esigere che il soggetto passivo che esercita altresì attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell'articolo 2, sia considerato soggetto passivo per le operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo effettuate nei suoi confronti;

b)

esigere che un ente di diritto pubblico che non è soggetto passivo sia considerato soggetto passivo per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), f) e g) effettuate nei suoi confronti.

4.   Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito all'introduzione delle misure nazionali adottate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 nella misura in cui non si tratti di misure autorizzate dal Consiglio prima del 13 agosto 2006 a norma dell'articolo 27, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 77/388/CEE e mantenute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 200

L'IVA è dovuta dalla persona che effettua un acquisto intracomunitario di beni imponibile.

Articolo 201

All'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d'importazione.

Articolo 202

L'IVA è dovuta dalla persona che svincola i beni dai regimi o dalle situazioni elencati agli articoli 156, 157, 158, 160 e 161.

Articolo 203

L'IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura.

Articolo 204

1.   Se, in applicazione degli articoli da 193 a 197 e degli articoli 199 e 200, il debitore dell'imposta è un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, gli Stati membri possono consentirgli di designare un rappresentante fiscale come debitore dell'imposta..

Inoltre, se l'operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA e non esiste, con il paese della sede o in cui tale soggetto passivo è stabilito, alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE (10) e dal regolamento (CE) n. 1798/2003 (11), gli Stati membri possono adottare disposizioni che stabiliscano che il debitore dell'imposta sia un rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non stabilito.

Tuttavia, gli Stati membri non possono applicare l'opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo non stabilito nella Comunità quale definito all'articolo 358, punto 1), che ha optato per il regime speciale dei servizi forniti per via elettronica.

2.   L'opzione prevista al paragrafo 1, primo comma, è soggetta alle condizioni e modalità stabilite da ogni Stato membro.

Articolo 205

Nelle situazioni di cui agli articoli da 193 a 200 e agli articoli 202, 203 e 204, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA.

Sezione 2

Modalità di pagamento

Articolo 206

Ogni soggetto passivo che è debitore dell'imposta deve pagare l'importo netto dell'IVA al momento della presentazione della dichiarazione IVA prevista all'articolo 250. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un'altra scadenza per il pagamento di questo importo o riscuotere acconti provvisori.

Articolo 207

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma degli articoli da 194 a 197 e degli articoli 199 e 204, sono considerate debitori dell'imposta in luogo del soggetto passivo non stabilito nel loro rispettivo territorio assolvano gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.

Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone che, a norma dell'articolo 205, sono considerate responsabili in solido dell'assolvimento dell'IVA, adempiano detti obblighi di pagamento.

Articolo 208

Se designano come debitore dell'imposta l'acquirente di oro da investimento in virtù dell'articolo 198, paragrafo 1 o se, nel caso di materiale d'oro, prodotti semilavorati o oro da investimento quale definito all'articolo 344, paragrafo 1, si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 198, paragrafo 2 di designare l'acquirente come debitore dell'imposta, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché tale persona adempia gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.

Articolo 209

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che gli enti che non sono soggetti passivi e sono debitori dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni contemplati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), assolvano gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.

Articolo 210

Gli Stati membri adottano le modalità di pagamento dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), nonché a titolo di acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii).

Articolo 211

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di pagamento dell'imposta dovuta a titolo di importazioni di beni.

In particolare, gli Stati membri possono stabilire che l'IVA dovuta per l'importazione di beni effettuata dai soggetti passivi o dai debitori d'imposta o da talune categorie degli stessi non sia pagata al momento dell'importazione, a condizione che venga indicata come tale nella dichiarazione IVA redatta conformemente all'articolo 250.

Articolo 212

Gli Stati membri possono esentare i soggetti passivi dal pagamento dell'IVA dovuta qualora il suo importo sia insignificante.

CAPO 2

Identificazione

Articolo 213

1.   Il soggetto passivo deve dichiarare l'inizio, la variazione e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo.

Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione sia effettuata, alle condizioni da essi definite, per via elettronica.

2.   Salvo il disposto del paragrafo 1, primo comma, ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni non soggetti all'IVA in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, deve dichiarare che effettua tali acquisti quando non sono più soddisfatte le condizioni in presenza delle quali essi non sono soggetti all'imposta previste da tale articolo.

Articolo 214

1.   Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti:

a)

ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199;

b)

ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni soggetti all'IVA a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che ha esercitato l'opzione prevista all'articolo 3, paragrafo 3, per l'assoggettamento all'IVA dei suoi acquisti intracomunitari;

c)

ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, ed effettuate fuori di tale territorio.

2.   Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi che effettuano operazioni a titolo occasionale ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 215

Il numero individuale d'identificazione IVA comporta un prefisso conforme al codice ISO–3166 alfa 2, che consente d'identificare lo Stato membro da cui è stato attribuito.

Tuttavia la Grecia è autorizzata a utilizzare il prefisso «EL».

Articolo 216

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché il loro sistema d'identificazione permetta di distinguere i soggetti passivi contemplati all'articolo 214, garantendo così la corretta applicazione del regime transitorio di imposizione delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 402.

CAPO 3

Fatturazione

Sezione 1

Definizione

Articolo 217

Ai fini del presente capo, per «trasmissione o messa a disposizione per via elettronica», si intende la trasmissione o la messa a disposizione del destinatario di dati mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica) e di memorizzazione, e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

Sezione 2

Nozione di fattura

Articolo 218

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo.

Articolo 219

Sono assimilati a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.

Sezione 3

Emissione delle fatture

Articolo 220

Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario o, in suo nome e per suo conto, da un terzo, una fattura nei casi seguenti:

1)

per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che effettua nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo;

2)

per le cessioni di beni di cui all'articolo 33;

3)

per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138;

4)

per gli acconti che gli sono corrisposti prima che sia effettuata una delle cessioni di beni di cui ai punti 1), 2) e 3);

5)

per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo, oppure da un ente non soggetto passivo, prima che sia ultimata la prestazione di servizi.

Articolo 221

1.   Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 220, effettuate nel loro territorio.

Gli Stati membri possono imporre per le fatture di cui al primo comma meno obblighi rispetto a quelli elencati agli articoli 226, 230, 233, 244 e 246.

2.   Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo previsto all'articolo 220 di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di una esenzione in forza degli articoli 110 e 111, dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'articolo 127, dell'articolo 128, paragrafo 1, degli articoli 132, 135, 136, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2 e degli articoli da 380 a 390, con o senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.

Articolo 222

Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nel loro territorio un termine per l'emissione delle fatture.

Articolo 223

Alle condizioni stabilite dagli Stati membri nel cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi può essere compilata una fattura periodica per diverse cessioni di beni o prestazioni di servizi distinte.

Articolo 224

1.   La compilazione di fatture da parte dell'acquirente o del destinatario per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti da un soggetto passivo è autorizzata previo consenso delle parti e purché ogni fattura sia oggetto di un'accettazione da parte del soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.

2.   Gli Stati membri nel cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi determinano le condizioni e modalità del consenso preliminare e dell'accettazione tra il soggetto passivo e l'acquirente o il destinatario.

3.   Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nel loro territorio altre condizioni per l'emissione di fatture da parte dell'acquirente o del destinatario. Essi possono in particolare esigere che tali fatture siano emesse in nome e per conto del soggetto passivo.

Le condizioni di cui al primo comma devono comunque essere identiche qualunque sia il luogo di stabilimento dell'acquirente o del destinatario.

Articolo 225

Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nel loro territorio condizioni specifiche nel caso in cui il terzo o l'acquirente o il destinatario, che emette le fatture, sia stabilito in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE e dal regolamento (CE) n. 1798/2003.

Sezione 4

Contenuto delle fatture

Articolo 226

Salvo le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse a norma degli articoli 220 e 221 sono obbligatorie ai fini dell'IVA soltanto le indicazioni seguenti:

1)

la data di emissione della fattura;

2)

un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico;

3)

il numero di identificazione IVA, di cui all'articolo 214, con il quale il soggetto passivo ha effettuato la cessione di beni o la prestazione di servizi;

4)

il numero d'identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario, di cui all'articolo 214, con il quale ha ricevuto una cessione di beni o una prestazione di servizi per la quale è debitore dell'imposta o una cessione di beni di cui all'articolo 138;

5)

il nome e l'indirizzo completo del soggetto passivo e dell'acquirente o del destinatario;

6)

la quantità e la natura dei beni ceduti o l'entità e la natura dei servizi resi;

7)

la data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto l'acconto di cui all'articolo 220, punti 4) e 5), sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura;

8)

la base imponibile per ciascuna aliquota o esenzione, il prezzo unitario al netto dell'IVA, nonché gli eventuali sconti, riduzioni o ristorni se non sono compresi nel prezzo unitario;

9)

l'aliquota IVA applicata;

10)

l'importo dell'IVA da pagare, tranne in caso di applicazione di un regime speciale per il quale la presente direttiva escluda tale indicazione;

11)

in caso di esenzione o quando l'acquirente o il destinatario è debitore dell'imposta, il riferimento alla disposizione applicabile della presente direttiva o alla disposizione nazionale corrispondente o ad altre informazioni che indichino che la cessione di beni o la prestazione di servizi è esente o soggetta alla procedura dell'inversione contabile;

12)

in caso di cessione di mezzi di trasporto nuovi effettuata alle condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), i dati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

13)

in caso di applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio, il riferimento all'articolo 306, o alle corrispondenti disposizioni nazionali, o ad altre informazioni che indichino che è stato applicato tale regime;

14)

in caso di applicazione di uno dei regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, il riferimento all'articolo 313, all'articolo 326 o all'articolo 333, o alle corrispondenti disposizioni nazionali, o ad altre informazioni che indichino che è stato applicato uno di tali regimi;

15)

se il debitore dell'imposta è un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 204, il numero d'identificazione IVA del rappresentante fiscale, di cui all'articolo 214, corredato del nome e dell'indirizzo completo.

Articolo 227

Gli Stati membri possono richiedere ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio e che ivi effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi di indicare il numero d'identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario di cui all'articolo 214, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 226, punto 4).

Articolo 228

Gli Stati membri nel cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono esonerare da alcune delle indicazioni obbligatorie i documenti o messaggi assimilati a una fattura di cui all'articolo 219.

Articolo 229

Gli Stati membri non impongono che le fatture siano firmate.

Articolo 230

Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cui è situato il luogo della cessione di beni o della prestazione di servizi utilizzando il meccanismo di conversione di cui all'articolo 91.

Articolo 231

A fini di controllo, gli Stati membri possono esigere una traduzione nelle lingue nazionali delle fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio nonché di quelle ricevute dai soggetti passivi stabiliti sul loro territorio.

Sezione 5

Trasmissione delle fatture per via elettronica

Articolo 232

Le fatture emesse a norma della sezione 2 possono essere trasmesse su carta oppure, previo accordo del destinatario, possono essere trasmesse o messe a disposizione per via elettronica.

Articolo 233

1.   Le fatture trasmesse o messe a disposizione per via elettronica sono accettate dagli Stati membri a condizione che l'autenticità della loro origine e l'integrità del loro contenuto siano garantite mediante uno dei metodi seguenti:

a)

una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (12);

b)

la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all'articolo 2 della raccomandazione 1994/820/CE della Commissione del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati (13) qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

Le fatture possono tuttavia essere trasmesse o messe a disposizione per via elettronica secondo altri metodi, previo accordo dello o degli Stati membri interessati.

2.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a) gli Stati membri possono inoltre esigere che la firma elettronica avanzata sia basata su un certificato qualificato e sia creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell'articolo 2, punti 6) e 10), della direttiva 1999/93/CE.

3.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b) gli Stati membri possono inoltre, salvo le condizioni da essi stabilite, richiedere la trasmissione di un documento riassuntivo supplementare cartaceo.

Articolo 234

Gli Stati membri non possono imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nel loro territorio altri obblighi o formalità relativi all'uso di un sistema di trasmissione o messa a disposizione delle fatture per via elettronica.

Articolo 235

Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l'emissione per via elettronica di fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, a partire da un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE e dal regolamento (CE) n. 1798/2003.

Articolo 236

In caso di lotti comprendenti una pluralità di fatture trasmesse allo stesso destinatario o messe a sua disposizione, per via elettronica, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere menzionate una sola volta, nella misura in cui, per ogni fattura, la totalità delle informazioni sia accessibile.

Articolo 237

La Commissione presenta, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, una relazione corredata, se del caso, di una proposta di modifica delle condizioni per la fatturazione elettronica, per tener conto degli eventuali sviluppi tecnologici in questo campo.

Sezione 6

Misure di semplificazione

Articolo 238

1.   Previa consultazione del comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, gli Stati membri possono prevedere che sulle fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio non debbano figurare alcuni degli elementi di cui agli articoli 226 e 230, fatte salve le opzioni che gli Stati membri possono esercitare in virtù degli articoli 227, 228 e 231, nei seguenti casi:

a)

quando l'importo della fattura è esiguo;

b)

quando le pratiche commerciali o amministrative del settore di attività interessato o le condizioni tecniche di emissione delle suddette fatture rendono difficile il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli articoli 226 e 230.

2.   Le fatture devono, in ogni caso, contenere i seguenti elementi:

a)

la data di emissione della fattura;

b)

l'identificazione del soggetto passivo;

c)

l'identificazione del tipo di beni ceduti o dei servizi resi;

d)

l'importo dell'IVA da pagare o i dati che permettono di calcolarla.

3.   La semplificazione prevista al paragrafo 1 non può essere applicata alle operazioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 138 e 141.

Articolo 239

Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà prevista all'articolo 272, paragrafo 1, primo comma, lettera b), di non attribuire un numero di identificazione IVA ai soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni indicate agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 138 e 141, occorre sostituire sulla fattura, se non è stato attribuito, il numero d'identificazione del fornitore e dell'acquirente o destinatario con un altro numero, detto numero di registrazione fiscale, quale definito dagli Stati membri interessati.

Articolo 240

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 272, paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono, se il numero d'identificazione IVA è stato attribuito al soggetto passivo, prevedere, inoltre, che figurino sulla fattura gli elementi seguenti:

1)

per le prestazioni di servizi di cui agli articoli 44, 47, 50, 53, 54 e 55 e per le cessioni di beni di cui agli articoli 138 e 141, il numero d'identificazione IVA e il numero di registrazione fiscale del fornitore;

2)

per le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi, soltanto il numero di registrazione fiscale del fornitore o il numero d'identificazione IVA.

CAPO 4

Contabilità

Sezione 1

Definizione

Articolo 241

Ai fini del presente capo, per archiviazione di una fattura «per via elettronica» si intende l'archiviazione di dati effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica) e di memorizzazione, e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

Sezione 2

Obblighi generali

Articolo 242

Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia sufficientemente dettagliata per consentire l'applicazione dell'IVA e il suo controllo da parte dell'amministrazione fiscale.

Articolo 243

1.   Ogni soggetto passivo deve tenere un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio dello Stato membro di partenza, ma nella Comunità, ai fini di operazioni consistenti in lavori riguardanti tali beni o nella loro utilizzazione temporanea, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere f), g) e h).

2.   Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità sufficientemente dettagliata per consentire di identificare i beni che gli sono stati spediti a partire da un altro Stato membro, da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA in tale altro Stato membro o per suo conto, e che costituiscono oggetto di una prestazione di servizi consistenti in perizie o lavori relativi a tali beni, di cui all'articolo 52, lettera c).

Sezione 3

Obblighi specifici relativi all'archiviazione delle fatture

Articolo 244

Ogni soggetto passivo deve provvedere all'archiviazione di copie delle fatture emesse da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché delle fatture che ha ricevuto.

Articolo 245

1.   Ai fini della presente direttiva, il soggetto passivo può stabilire il luogo di archiviazione di ogni fattura, a condizione di mettere senza indugio a disposizione delle autorità competenti, ad ogni loro eventuale domanda, tutte le fatture o informazioni archiviate conformemente all'articolo 244.

2.   Gli Stati membri possono esigere dal soggetto passivo stabilito nel loro territorio la comunicazione del luogo di archiviazione quando esso si trovi fuori del loro territorio.

Gli Stati membri possono inoltre esigere dal soggetto passivo stabilito nel loro territorio l'archiviazione nello stesso territorio delle fatture emesse da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché di tutte le fatture che ha ricevuto, laddove l'archiviazione non sia effettuata tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso completo e in linea ai dati in questione.

Articolo 246

L'autenticità dell'origine delle fatture archiviate e l'integrità del loro contenuto, nonché la loro leggibilità, devono essere garantite durante tutto il periodo di archiviazione.

Per le fatture di cui all'articolo 233, paragrafo 1, secondo comma, i dati che esse contengono non possono essere modificati e devono rimanere leggibili durante il suddetto periodo.

Articolo 247

1.   Ciascuno Stato membro stabilisce il periodo per il quale i soggetti passivi devono provvedere all'archiviazione delle fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel suo territorio, nonché di quelle ricevute dai soggetti passivi stabiliti nel suo territorio.

2.   Per garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 246, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può esigere che le fatture siano archiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono state trasmesse o messe a disposizione. Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, esso può esigere altresì l'archiviazione dei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura di cui agli articoli 246, primo comma.

3.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può imporre condizioni specifiche che vietano o limitano l'archiviazione delle fatture in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE e dal regolamento (CE) n. 1798/2003, nonché il diritto di accesso per via elettronica, di scarico e di utilizzazione di cui all'articolo 249.

Articolo 248

Gli Stati membri possono prevedere, alle condizioni da essi fissate, l'obbligo di archiviare le fatture ricevute da persone non soggetti passivi.

Sezione 4

Diritto di accesso alle fatture archiviate per via elettronica in un altro Stato membro

Articolo 249

Qualora un soggetto passivo archivi le fatture da esso emesse o ricevute tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso in linea ai dati e il luogo di archiviazione sia situato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito hanno, ai fini della presente direttiva, il diritto di accedere a tali fatture per via elettronica, di scaricarle e di utilizzarle, nei limiti fissati dalla normativa dello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito e nella misura in cui ciò sia loro necessario a fini di controllo.

CAPO 5

Dichiarazioni

Articolo 250

1.   Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari per determinare l'importo dell'imposta esigibile e quello delle detrazioni da operare, compresi, nella misura in cui sia necessario per la determinazione della base imponibile, l'importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali detrazioni, nonché l'importo delle operazioni esenti.

2.   Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 sia presentata, alle condizioni da essi fissate, per via elettronica.

Articolo 251

Oltre ai dati di cui all'articolo 250, nella dichiarazione IVA relativa a un dato periodo d'imposta devono figurare le informazioni seguenti:

a)

l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui all'articolo 138 e a titolo delle quali l'imposta è diventata esigibile nel corso di tale periodo d'imposta;

b)

l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui agli articoli 33 e 36, effettuate nel territorio di un altro Stato membro e a titolo delle quali l'imposta è diventata esigibile nel corso di tale periodo d'imposta, allorché il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni è situato nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione;

c)

l'importo totale, al netto dell'IVA, degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle operazioni assimilate di cui agli articoli 21 e 22, effettuati nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione e a titolo dei quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta;

d)

l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui agli articoli 33 e 36, effettuate nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione e a titolo delle quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta, allorché il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni è situato nel territorio di un altro Stato membro;

e)

l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni effettuate nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione per le quali il soggetto passivo è stato designato quale debitore dell'imposta, in conformità dell'articolo 197 ed a titolo delle quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta.

Articolo 252

1.   La dichiarazione IVA deve essere presentata entro un termine che è stabilito dagli Stati membri. Tale termine non può superare di oltre due mesi la scadenza di ogni periodo d'imposta.

2.   Gli Stati membri fissano la durata del periodo d'imposta ad un mese, due mesi ovvero tre mesi.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire una durata diversa, comunque non superiore ad un anno.

Articolo 253

La Svezia può applicare alle piccole e medie imprese una procedura semplificata che preveda la presentazione della dichiarazione IVA tre mesi dopo la scadenza del periodo annuale di imposizione diretta per i soggetti passivi che effettuano soltanto operazioni imponibili a livello nazionale.

Articolo 254

Per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA nei confronti di un acquirente non identificato ai fini dell'IVA, o da un soggetto passivo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il venditore comunichi tutte le informazioni necessarie per consentire l'applicazione dell'IVA e il suo controllo da parte dell'amministrazione.

Articolo 255

Se designano come debitore dell'imposta l'acquirente di oro da investimento in virtù dell'articolo 198, paragrafo 1 o se, nel caso di materiale d'oro, prodotti semilavorati o oro da investimento quale definito all'articolo 344, paragrafo 1, si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 198, paragrafo 2 di designare come debitore dell'imposta l'acquirente, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché tale persona adempia gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.

Articolo 256

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 204, sono considerate debitrici dell'imposta in luogo di un soggetto passivo non stabilito nel loro territorio assolvano gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.

Articolo 257

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli enti non soggetti passivi, debitori dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni contemplati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), assolvano gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.

Articolo 258

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di dichiarazione per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), nonché per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii).

Articolo 259

Gli Stati membri possono chiedere alle persone che effettuano acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di fornire, al momento della presentazione della dichiarazione IVA, tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'IVA e al suo controllo da parte dell'amministrazione.

Articolo 260

Gli Stati membri adottano le modalità di dichiarazione per quanto riguarda le importazioni di beni.

Articolo 261

1.   Gli Stati membri possono chiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente, che contenga tutti i dati di cui agli articoli 250 e 251. Questa dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per eventuali rettifiche.

2.   Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 sia effettuata, alle condizioni da essi definite, per via elettronica.

CAPO 6

Elenchi riepilogativi

Articolo 262

Ogni soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA deve depositare un elenco riepilogativo degli acquirenti identificati ai fini dell'IVA cui ha ceduto dei beni alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), nonché delle persone, identificate ai fini dell'IVA, cui ha ceduto dei beni che gli sono stati ceduti tramite gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 42.

Articolo 263

1.   Un elenco riepilogativo è compilato per ogni trimestre civile entro un termine e secondo modalità che saranno fissati dagli Stati membri.

Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che gli elenchi riepilogativi siano depositati su base mensile.

2.   Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che gli elenchi riepilogativi di cui al paragrafo 1 siano, alle condizioni da essi definite, presentati per via elettronica.

Articolo 264

1.   Nell'elenco riepilogativo figurano le informazioni seguenti:

a)

il numero di identificazione IVA del soggetto passivo nello Stato membro in cui deve essere presentato l'elenco riepilogativo e con il quale ha effettuato cessioni di beni alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1;

b)

il numero di identificazione IVA dell'acquirente in uno Stato membro diverso da quello in cui deve essere presentato l'elenco riepilogativo e con il quale gli sono stati ceduti i beni;

c)

il numero di identificazione IVA del soggetto passivo nello Stato membro in cui deve essere presentato l'elenco riepilogativo e con il quale ha effettuato un trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettera c), nonché il numero con il quale il soggetto passivo è identificato nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto;

d)

per ogni acquirente, l'importo totale delle cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo;

e)

per le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettera c), l'importo totale di dette cessioni determinato in conformità dell'articolo 76;

f)

l'importo delle rettifiche effettuate in virtù dell'articolo 90.

2.   L'importo di cui al paragrafo 1, lettera d) è dichiarato per il trimestre civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile.

L'importo di cui al paragrafo 1, lettera f) è dichiarato per il trimestre civile nel corso del quale la rettifica viene notificata all'acquirente.

Articolo 265

1.   Nei casi di acquisti intracomunitari di beni di cui all'articolo 42, il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro che gli ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale ha effettuato tali acquisti deve menzionare in modo distinto nell'elenco riepilogativo gli elementi seguenti:

a)

il suo numero di identificazione IVA in tale Stato membro e con il quale ha effettuato l'acquisto e la successiva cessione di beni;

b)

il numero di identificazione IVA, nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, del destinatario della successiva cessione effettuata dal soggetto passivo;

c)

per ciascuno di detti destinatari l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni così effettuate dal soggetto passivo nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni.

2.   L'importo di cui al paragrafo 1, lettera c) è dichiarato per il trimestre civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile.

Articolo 266

In deroga agli articoli 264 e 265, gli Stati membri possono prevedere che gli elenchi riepilogativi contengano ulteriori informazioni.

Articolo 267

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma degli articoli 194 e 204, sono considerate debitrici dell'imposta in luogo di un soggetto passivo non stabilito nel loro territorio assolvano l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi di cui al presente capo.

Articolo 268

Gli Stati membri possono chiedere ai soggetti passivi che effettuano nel loro territorio acquisti intracomunitari di beni nonché operazioni assimilate di cui agli articoli 21 e 22 di presentare dichiarazioni dettagliate in merito a tali acquisti, a condizione tuttavia che siffatte dichiarazioni non siano richieste per periodi inferiori a un mese.

Articolo 269

Il Consiglio può, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, autorizzare gli Stati membri ad emanare le misure particolari previste agli articoli 270 e 271 al fine di semplificare l'obbligo di presentazione di un elenco riepilogativo previsto nel presente capo. Tali misure non possono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie.

Articolo 270

In virtù dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi a presentare annualmente un elenco riepilogativo indicante il numero di identificazione IVA, in un altro Stato membro, di ogni acquirente al quale il soggetto passivo ha ceduto beni alle condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c) qualora il soggetto passivo soddisfi le tre condizioni seguenti:

a)

l'importo totale annuo, al netto dell'IVA, delle sue cessioni di beni e delle sue prestazioni di servizi non deve superare di una somma superiore a 35 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale l'importo del volume d'affari annuo che funge da riferimento per l'applicazione della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292;

b)

l'importo totale annuo, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 non deve superare la somma di 15 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale;

c)

le cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 non devono essere cessioni di mezzi di trasporto nuovi.

Articolo 271

In virtù dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, gli Stati membri che fissano ad oltre tre mesi la durata del periodo d'imposta per il quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IVA di cui all'articolo 250 possono autorizzare tali soggetti passivi a presentare l'elenco riepilogativo per questo stesso periodo qualora il soggetto passivo soddisfi le tre condizioni seguenti:

a)

l'importo totale annuo, al netto dell'IVA, delle sue cessioni di beni e delle sue prestazioni di servizi deve essere al massimo pari alla somma di 200 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale;

b)

l'importo totale annuo, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 non deve superare la somma di 15 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale;

c)

le cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 non devono essere cessioni di mezzi di trasporto nuovi.

CAPO 7

Disposizioni varie

Articolo 272

1.   Gli Stati membri possono esentare i soggetti passivi seguenti da determinati obblighi o da qualsiasi obbligo di cui ai capi da 2 a 6:

a)

i soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA conformemente all'articolo 3, paragrafo 1;

b)

i soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 138 e 141;

c)

i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti in virtù degli articoli 132, 135 e 136, degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;

d)

i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292;

e)

i soggetti passivi che beneficiano del regime comune forfettario per i produttori agricoli.

Gli Stati membri non possono esentare i soggetti passivi di cui al primo comma, lettera b), dagli obblighi di fatturazione di cui agli articoli da 220 a 236 e agli articoli 238, 239 e 240.

2.   Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), gli Stati membri prendono le misure necessarie per la corretta applicazione del regime transitorio di imposizione delle operazioni intracomunitarie.

3.   Gli Stati membri possono esentare i soggetti passivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 da alcuni degli obblighi contabili di cui all'articolo 242.

Articolo 273

Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3.

CAPO 8

Obblighi relativi a talune operazioni di importazione e di esportazione

Sezione 1

Operazioni di importazione

Articolo 274

Gli articoli 275, 276 e 277 si applicano alle operazioni di importazione relative ai beni in libera pratica che sono introdotti nella Comunità in provenienza da un territorio terzo facente parte del territorio doganale della Comunità.

Articolo 275

Le formalità relative all'importazione di beni di cui all'articolo 274 sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie relative all'importazione di beni nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 276

Se il luogo d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni di cui all'articolo 274 si trova fuori dello Stato membro di introduzione nella Comunità, essi circolano nella Comunità nel quadro del regime di transito comunitario interno previsto dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie, a condizione che siano stati oggetto di una dichiarazione di vincolo a tale regime al momento della loro introduzione nella Comunità.

Articolo 277

Se al momento dell'introduzione nella Comunità i beni di cui all'articolo 274 si trovano in una situazione che consentirebbe loro, se fossero importati a norma dell'articolo 30, primo comma, di beneficiare di uno dei regimi o delle situazioni di cui all'articolo 156, oppure di un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione, gli Stati membri prendono le misure che consentono di garantire che tali beni possano soggiornare nella Comunità alle stesse condizioni previste per l'applicazione di questi regimi o situazioni.

Sezione 2

Operazioni di esportazione

Articolo 278

Gli articoli 279 e 280 si applicano alle operazioni di esportazione dei beni in libera pratica spediti o trasportati a partire da uno Stato membro e a destinazione di un territorio terzo facente parte del territorio doganale della Comunità.

Articolo 279

Le formalità relative all'esportazione dei beni di cui all'articolo 278 dal territorio comunitario sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie per quanto riguarda l'esportazione di beni dal territorio doganale della Comunità.

Articolo 280

Per quanto riguarda i beni temporaneamente esportati fuori dalla Comunità nella prospettiva di essere reimportati, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che al momento della loro reimportazione nella Comunità i beni in questione possano beneficiare delle medesime disposizioni di cui avrebbero beneficiato se fossero stati temporaneamente esportati fuori dal territorio doganale della Comunità.

TITOLO XII

REGIMI SPECIALI

CAPO 1

Regime speciale delle piccole imprese

Sezione 1

Modalità semplificate d'imposizione e di riscossione

Articolo 281

Gli Stati membri che incontrano difficoltà ad assoggettare al regime normale IVA le piccole imprese, data la loro attività o struttura, possono, nei limiti e alle condizioni da essi fissati e previa consultazione del comitato IVA, applicare modalità semplificate d'imposizione e riscossione dell'imposta, in particolare regimi forfettari, i cui effetti non possono però determinare una riduzione dell'imposta.

Sezione 2

Franchigie o riduzioni decrescenti

Articolo 282

Le franchigie e le riduzioni di cui alla presente sezione si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole imprese.

Articolo 283

1.   Sono escluse dal beneficio del regime di cui alla presente sezione le operazioni seguenti:

a)

le operazioni effettuate a titolo occasionale di cui all'articolo 12;

b)

le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a);

c)

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA.

2.   Gli Stati membri possono escludere dal regime previsto dalla presente sezione altre operazioni oltre quelle di cui al paragrafo 1.

Articolo 284

1.   Gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (14) per introdurre franchigie o riduzioni decrescenti dell'imposta possono mantenerle e mantenere le relative modalità d'applicazione se esse sono conformi al sistema dell'IVA.

2.   Gli Stati membri che al 17 maggio 1977 applicavano una franchigia d'imposta ai soggetti passivi, il cui volume d'affari annuo era inferiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di conversione di tale data, possono aumentare tale franchigia fino a 5 000 EUR.

Gli Stati membri che applicavano una riduzione decrescente dell'imposta non possono né elevare il limite superiore della suddetta riduzione né rendere più favorevoli le condizioni della sua concessione.

Articolo 285

Gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE possono concedere una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari alla somma di 5 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale.

Gli Stati membri di cui al primo comma possono applicare una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo supera il massimale che essi hanno fissato per l'applicazione della franchigia.

Articolo 286

Gli Stati membri che al 17 maggio 1977 applicavano una franchigia d'imposta ai soggetti passivi, il cui volume d'affari annuo era pari o superiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di conversione di tale data, possono aumentarla per mantenerne il valore reale.

Articolo 287

Gli Stati membri che hanno aderito dopo il 1o gennaio 1978 possono applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi seguenti al tasso del giorno della loro adesione:

1)

Grecia: 10 000 unità di conto europee;

2)

Spagna: 10 000 ECU;

3)

Portogallo: 10 000 ECU;

4)

Austria: 35 000 ECU;

5)

Finlandia: 10 000 ECU;

6)

Svezia: 10 000 ECU;

7)

Repubblica ceca: 35 000 EUR;

8)

Estonia: 16 000 EUR;

9)

Cipro: 15 600 EUR;

10)

Lettonia: 17 200 EUR;

11)

Lituania: 29 000 EUR;

12)

Ungheria: 35 000 EUR;

13)

Malta: 37 000 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di merci, 24 300 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte), e 14 600 EUR negli altri casi, vale a dire forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte);

14)

Polonia: 10 000 EUR;

15)

Slovenia: 25 000 EUR;

16)

Slovacchia: 35 000 EUR.

Articolo 288

Il volume d'affari cui si fa riferimento per l'applicazione del regime di cui alla presente sezione è costituito dai seguenti importi al netto dell'IVA:

1)

l'importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, purché siano soggette a imposizione:

2)

l'importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente in virtù degli articoli 110 e 111, dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'articolo 127 e dell'articolo 128, paragrafo 1;

3)

l'importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;

4)

l'importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), e delle prestazioni di assicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie.

Tuttavia le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali dell'impresa non sono prese in considerazione per la determinazione del volume d'affari.

Articolo 289

I soggetti passivi che fruiscono della franchigia d'imposta non hanno il diritto di detrarre l'IVA conformemente agli articoli da 167 a 171 e agli articoli da 173 a 177, né possono far figurare l'IVA sulle proprie fatture.

Articolo 290

I soggetti passivi che possono fruire della franchigia d'imposta possono optare per il regime normale di applicazione dell'IVA oppure per l'applicazione delle modalità semplificate di cui all'articolo 281. In questo caso essi beneficiano delle riduzioni decrescenti dell'imposta eventualmente previste dalla legislazione nazionale.

Articolo 291

I soggetti passivi che fruiscono della riduzione decrescente sono considerati alla stregua di soggetti passivi sottoposti al regime normale dell'IVA, salva l'applicazione dell'articolo 281.

Articolo 292

Il regime di cui alla presente sezione si applica fino ad una data fissata dal Consiglio conformemente all'articolo 93 del trattato, che non può essere posteriore alla data di entrata in vigore del regime definitivo di cui all'articolo 402.

Sezione 3

Relazione e riesame

Articolo 293

La Commissione presenta al Consiglio, ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente capo, corredata, se del caso e in considerazione della necessità di garantire la convergenza a termine delle normative nazionali, di proposte aventi per oggetto i punti seguenti:

1)

i miglioramenti da apportare al regime speciale delle piccole imprese;

2)

l'adattamento dei regimi nazionali in materia di franchigia e di riduzione decrescente dell'imposta;

3)

l'adattamento delle soglie di cui alla sezione 2.

Articolo 294

Il Consiglio decide, conformemente all'articolo 93 del trattato, se nell'ambito del regime definitivo è necessario un regime speciale per le piccole imprese e, se del caso, delibera sui limiti e sulle condizioni di applicazione comuni di tale regime speciale.

CAPO 2

Regime comune forfettario per i produttori agricoli

Articolo 295

1.   Ai fini del presente capo, si intende per:

1)

«produttore agricolo», il soggetto passivo che svolge la sua attività nell'ambito di un'azienda agricola, silvicola o ittica;

2)

«azienda agricola, silvicola o ittica», le aziende considerate tali da ogni Stato membro nell'ambito delle attività di produzione di cui all'allegato VII;

3)

«agricoltore forfettario», il produttore agricolo cui si applica il regime forfettario di cui al presente capo;

4)

«prodotti agricoli», i beni, risultanti dalle attività di cui all'allegato VII, che sono prodotti dalle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato membro;

5)

«prestazioni di servizi agricoli», le prestazioni di servizi, in particolare quelle di cui all'allegato VIII, che sono effettuate da un produttore agricolo con la manodopera di cui dispone o con la normale attrezzatura della propria azienda agricola, silvicola o ittica, e che normalmente contribuiscono alla realizzazione della produzione agricola;

6)

«onere dell'IVA a monte», l'ammontare globale dell'IVA che ha colpito i beni ed i servizi acquistati dal complesso delle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato membro soggette al regime forfettario, nella misura in cui detta imposta sarebbe detraibile, in forza degli articoli 167, 168 e 169 e degli articoli da 173 a 177, per un produttore agricolo soggetto al regime normale di applicazione dell'IVA;

7)

«percentuali forfettarie di compensazione», le percentuali che gli Stati membri stabiliscono a norma degli articoli 297, 298 e 299, e che essi applicano nei casi contemplati dall'articolo 300, per consentire agli agricoltori forfettari di fruire della compensazione forfettaria dell'onere dell'IVA a monte;

8)

«compensazione forfettaria», l'importo risultante dell'applicazione della percentuale forfettaria di compensazione al volume d'affari dell'agricoltore forfettario nei casi di cui all'articolo 300.

2.   Sono assimilate alle attività di produzione agricola di cui all'allegato VII le attività di trasformazione effettuate da un produttore agricolo sui prodotti provenienti essenzialmente dalla sua produzione agricola, con i mezzi normalmente usati nelle aziende agricole, silvicole o ittiche.

Articolo 296

1.   Gli Stati membri possono applicare ai produttori agricoli per i quali l'assoggettamento al regime normale dell'IVA o, eventualmente, al regime speciale di cui al capo 1 crei difficoltà, un regime forfettario inteso a compensare l'onere dell'IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari, conformemente al presente capo.

2.   Ogni Stato membro può escludere dal regime forfettario talune categorie di produttori agricoli, nonché i produttori agricoli per i quali l'applicazione del regime normale dell'IVA o, eventualmente, delle modalità semplificate di cui all'articolo 281, non crei difficoltà amministrative.

3.   Ogni agricoltore forfettario ha il diritto di optare per l'applicazione del regime normale dell'IVA o, eventualmente, delle modalità semplificate di cui all'articolo 281, secondo le modalità e le condizioni stabilite da ciascun Stato membro.

Articolo 297

Gli Stati membri, ove occorra, fissano percentuali forfettarie di compensazione. Essi possono fissare percentuali forfettarie di compensazione differenziate per la silvicoltura, i vari sottosettori dell'agricoltura e la pesca.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le percentuali forfettarie di compensazione fissate in virtù del primo comma prima di applicarle.

Articolo 298

Le percentuali forfettarie di compensazione sono determinate in base ai dati macroeconomici relativi ai soli agricoltori forfettari degli ultimi tre anni.

Le percentuali possono essere arrotondate al mezzo punto inferiore o superiore. Gli Stati membri possono anche ridurre le percentuali sino al livello zero.

Articolo 299

Le percentuali forfettarie di compensazione non possono avere l'effetto di procurare al complesso degli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell'IVA a monte.

Articolo 300

Le percentuali forfettarie di compensazione sono applicate al prezzo al netto dell'IVA dei beni e servizi seguenti:

1)

i prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto a soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, nello Stato membro in cui sono effettuate tali cessioni, del presente regime forfettario;

2)

i prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto, alle condizioni di cui all'articolo 138, a enti non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari di beni sono soggetti all'IVA, nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei prodotti agricoli così ceduti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);

3)

i servizi agricoli che gli agricoltori forfettari hanno reso a soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, nello Stato membro in cui sono fornite tali prestazioni, del presente regime forfettario.

Articolo 301

1.   Per le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 300 gli Stati membri prevedono che il versamento della compensazione forfettaria sia effettuato dall'acquirente o dal destinatario, oppure dall'autorità pubblica.

2.   Per le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi agricoli non contemplate dall'articolo 300, il versamento delle compensazioni forfettarie si considera effettuato dall'acquirente o dal destinatario.

Articolo 302

Quando un agricoltore forfettario beneficia di una compensazione forfettaria, non ha diritto a detrazione per le attività soggette al presente regime forfettario.

Articolo 303

1.   Quando l'acquirente o il destinatario che sia soggetto passivo versa una compensazione forfettaria conformemente all'articolo 301, paragrafo 1, egli ha il diritto, alle condizioni di cui agli articoli 167, 168 e 169 e agli articoli da 173 a 177 e secondo le modalità fissate dagli Stati membri, di detrarre dall'IVA di cui è debitore nello Stato membro in cui effettua le sue operazioni soggette ad imposta l'importo di tale compensazione.

2.   Gli Stati membri concedono all'acquirente o al destinatario il rimborso dell'importo della compensazione forfettaria che ha versato a titolo di una delle operazioni seguenti:

a)

le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138, se l'acquirente è un soggetto passivo, o un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in un altro Stato membro nel cui territorio i suoi acquisti intracomunitari di beni sono soggetti all'IVA conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);

b)

le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui agli articoli 146, 147, 148 e 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e agli articoli 158, 160 e 161 nei confronti di un acquirente soggetto passivo stabilito fuori della Comunità, qualora detti prodotti agricoli siano utilizzati dall'acquirente stesso ai fini delle operazioni di cui all'articolo 169, lettere a) e b), o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario e per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario in conformità dell'articolo 196;

c)

le prestazioni di servizi agricoli fornite a un destinatario soggetto passivo stabilito nella Comunità ma in un altro Stato membro, o a un destinatario soggetto passivo stabilito fuori della Comunità, qualora detti servizi siano utilizzati dal destinatario stesso ai fini di operazioni di cui all'articolo 169, lettere a) e b), o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario e per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario in conformità dell'articolo 196.

3.   Gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo le quali si effettuano i rimborsi di cui al paragrafo 2. Essi possono segnatamente applicare le disposizioni delle direttive 79/1072/CEE e 86/560/CEE.

Articolo 304

Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per poter efficacemente controllare i versamenti delle compensazioni forfettarie agli agricoltori forfettari.

Articolo 305

Quando applicano il presente regime forfettario, gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché le cessioni di prodotti agricoli tra Stati membri effettuate alle condizioni di cui all'articolo 33 siano assoggettate all'imposta in modo identico, indipendentemente dal fatto che la cessione sia effettuata da un agricoltore forfettario o da un altro soggetto passivo.

CAPO 3

Regime speciale delle agenzie di viaggio

Articolo 306

1.   Gli Stati membri applicano un regime speciale dell'IVA alle operazioni delle agenzie di viaggio conformemente al presente capo, nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzino, per l'esecuzione del viaggio, cessioni di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi.

Il presente regime speciale non è applicabile alle agenzie di viaggio che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali per il computo della base imponibile si applica l'articolo 79, primo comma, lettera c).

2.   Ai fini del presente capo, anche gli organizzatori di giri turistici sono considerati come agenzie di viaggio.

Articolo 307

Le operazioni effettuate, alle condizioni di cui all'articolo 306, dall'agenzia di viaggio per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggio al viaggiatore.

La prestazione unica è assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione a partire dalla quale essa ha fornito la prestazione di servizi.

Articolo 308

Per la prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggio è considerato come base imponibile e come prezzo al netto dell'IVA, ai sensi dell'articolo 226, punto 8), il margine dell'agenzia di viaggio, ossia la differenza tra l'importo totale, al netto dell'IVA, a carico del viaggiatore ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore.

Articolo 309

Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio ha fatto ricorso ad altri soggetti passivi sono effettuate da questi ultimi fuori della Comunità, la prestazione di servizi dell'agenzia è assimilata ad un'attività di intermediario, esente in forza dell'articolo 153.

Se le operazioni di cui al primo comma sono effettuate all'interno e all'esterno della Comunità, deve essere considerata esente solo la parte della prestazione di servizi dell'agenzia di viaggio che concerne le operazioni effettuate fuori della Comunità.

Articolo 310

Gli importi dell'IVA imputati all'agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni di cui all'articolo 307 effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro.

CAPO 4

Regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato

Sezione 1

Definizioni

Articolo 311

1.   Ai fini del presente capo, e salvo altre disposizioni comunitarie, sono considerati:

1)

«beni d'occasione», i beni mobili materiali suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri;

2)

«oggetti d'arte», i beni indicati nell'allegato IX, parte A;

3)

«oggetti da collezione», i beni indicati nell'allegato IX, parte B;

4)

«oggetti d'antiquariato», i beni indicati nell'allegato IX, parte C;

5)

«soggetto passivo–rivenditore», il soggetto passivo che, nell'ambito della sua attività economica, acquista o utilizza ai fini della sua impresa o importa per rivenderli beni d'occasione, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, sia che agisca in proprio sia per conto terzi in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita;

6)

«organizzatore di vendite all'asta», il soggetto passivo che, nell'ambito della sua attività economica, mette un bene all'asta per assegnarlo al miglior offerente;

7)

«committente di un organizzatore di vendite all'asta», chiunque trasmetta un bene a un organizzatore di vendite all'asta in virtù di un contratto di commissione per la vendita.

2.   Gli Stati membri possono non considerare «oggetti d'arte» gli oggetti indicati nell'allegato IX, parte A, punti 5), 6) e 7).

3.   Il contratto di commissione per la vendita di cui al paragrafo 1, punto 7), deve prevedere che l'organizzatore della vendita metta all'asta il bene in nome proprio, ma per conto del committente, e che consegni il bene, in nome proprio, ma per conto del committente, al miglior offerente al quale il bene è aggiudicato in asta pubblica.

Sezione 2

Regime speciale dei soggetti passivi-rivenditori

Sottosezione 1

Regime del margine

Articolo 312

Ai fini della presente sottosezione si intende per:

1)

«prezzo di vendita», tutto ciò che costituisce il corrispettivo che il soggetto passivo-rivenditore ha ottenuto o deve ottenere dall'acquirente o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con l'operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie quali commissioni, spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal soggetto passivo–rivenditore all'acquirente, ma esclusi gli importi di cui all'articolo 79;

2)

«prezzo d'acquisto», tutto ciò che costituisce il corrispettivo definito al punto 1), che il fornitore ha ottenuto o deve ottenere dal soggetto passivo-rivenditore.

Articolo 313

1.   Gli Stati membri applicano alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, effettuate da soggetti passivi-rivenditori un regime speciale d'imposizione del margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, conformemente alle disposizioni della presente sottosezione.

2.   Fino all'introduzione del regime definitivo contemplato dall'articolo 402, il regime di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).

Articolo 314

Il regime del margine si applica alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato effettuate da un soggetto passivo–rivenditore, quando tali beni gli siano stati ceduti nella Comunità da una delle persone seguenti:

a)

una persona che non sia soggetto passivo;

b)

un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo sia esentata conformemente all'articolo 136;

c)

un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo benefici della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292 e riguardi un bene d'investimento;

d)

un altro soggetto passivo–rivenditore, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo sia stata assoggettata all'IVA conformemente al presente regime speciale.

Articolo 315

La base imponibile delle cessioni di beni di cui all'articolo 314 è costituita dal margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, diminuito dell'importo dell'IVA relativa al margine stesso.

Il margine del soggetto passivo-rivenditore è pari alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto dal soggetto passivo-rivenditore per il bene e il prezzo di acquisto.

Articolo 316

1.   Gli Stati membri accordano ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l'applicazione del regime del margine alle cessioni dei beni seguenti:

a)

gli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato che hanno essi stessi importato;

b)

gli oggetti d'arte che sono stati loro ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;

c)

gli oggetti d'arte che sono stati loro ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione da parte di tale altro soggetto passivo sia stata assoggettata all'aliquota ridotta in virtù dell'articolo 103.

2.   Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio dell'opzione prevista al paragrafo 1, che, comunque, ha una durata di almeno due anni civili.

Articolo 317

Quando un soggetto passivo-rivenditore esercita l'opzione prevista all'articolo 316, la base imponibile è determinata conformemente all'articolo 315.

Per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che lo stesso soggetto passivo-rivenditore ha importato, il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione per il calcolo del margine è pari alla base imponibile all'importazione, determinata conformemente agli articoli da 85 a 89, aumentata dell'IVA dovuta o assolta all'importazione.

Articolo 318

1.   Per semplificare la riscossione dell'imposta e previa consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono prevedere, per determinate operazioni o per determinate categorie di soggetti passivi-rivenditori, che la base imponibile delle cessioni di beni assoggettate al regime del margine sia determinata per ciascun periodo d'imposta a titolo del quale il soggetto passivo-rivenditore deve presentare la dichiarazione IVA di cui all'articolo 250.

Nel caso di cui al primo comma, la base imponibile per le cessioni di beni cui si applica la medesima aliquota IVA è costituita dal margine globale realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, diminuito dell'importo dell'IVA relativa a tale margine.

2.   Il margine globale è pari alla differenza tra i due importi seguenti:

a)

l'importo totale delle cessioni di beni assoggettate al regime del margine effettuate dal soggetto passivo-rivenditore nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione, ossia l'importo totale dei prezzi di vendita;

b)

l'importo totale degli acquisti di beni di cui all'articolo 314 effettuati, nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione, dal soggetto passivo-rivenditore, ossia l'importo totale dei prezzi d'acquisto.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare che i soggetti passivi di cui al paragrafo 1 possano beneficiare di vantaggi ingiustificati o subire danni ingiustificati.

Articolo 319

Il soggetto passivo-rivenditore può, per ciascuna cessione per cui è ammesso il regime del margine, applicare il regime normale dell'IVA.

Articolo 320

1.   Il soggetto passivo-rivenditore, che applica il regime normale dell'IVA alla cessione di un oggetto d'arte, d'antiquariato o da collezione da lui stesso importato, ha il diritto di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta all'importazione del bene in questione.

Il soggetto passivo-rivenditore, che applica il regime normale dell'IVA alla cessione di un oggetto d'arte cedutogli dall'autore o dagli aventi diritto o da un soggetto passivo diverso dal soggetto passivo-rivenditore, ha il diritto di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per l'oggetto d'arte che gli è stato ceduto.

2.   Il diritto a detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta dovuta per la cessione relativamente alla quale il soggetto passivo-rivenditore opta per il regime normale dell'IVA.

Articolo 321

Quando sono effettuate alle condizioni di cui agli articoli 146, 147, 148 e 151, le cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione assoggettate al regime del margine sono esenti.

Articolo 322

Qualora i beni siano utilizzati ai fini delle sue cessioni assoggettate al regime del margine, il soggetto passivo-rivenditore non può detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

a)

l'IVA dovuta o assolta per gli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che egli stesso ha importato;

b)

l'IVA dovuta o assolta per gli oggetti d'arte che gli sono o gli saranno ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;

c)

l'IVA dovuta o assolta per gli oggetti d'arte che gli sono o gli saranno ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore.

Articolo 323

Il soggetto passivo non può detrarre dall'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per i beni che gli sono o gli saranno ceduti da un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione in questione da parte di quest'ultimo sia assoggettata al regime del margine.

Articolo 324

Qualora applichi sia il regime normale dell'IVA che il regime del margine, il soggetto passivo-rivenditore deve far figurare separatamente nella sua contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Articolo 325

Il soggetto passivo-rivenditore non può far figurare separatamente, sulla fattura che emette, l'IVA relativa alle cessioni di beni che assoggetta al regime del margine.

Sottosezione 2

Regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione

Articolo 326

Gli Stati membri che al 31 dicembre 1992 applicavano un regime speciale d'imposizione diverso dal regime del margine alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione effettuate da soggetti passivi-rivenditori possono mantenere tale regime fino all'introduzione del regime definitivo di cui all'articolo 402, purché esso soddisfi, o sia adattato in modo da soddisfare, le condizioni previste dalla presente sottosezione.

La Danimarca è autorizzata ad introdurre il regime previsto al primo comma.

Articolo 327

1.   Il presente regime transitorio si applica alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione, effettuate da soggetti passivi-rivenditori e assoggettate al regime del margine.

2.   Il presente regime transitorio non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).

3.   Ai fini del paragrafo 1, sono considerati «mezzi di trasporto d'occasione» i veicoli terrestri, le imbarcazioni e gli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), quando sono beni d'occasione che non soddisfano le condizioni per essere considerati mezzi di trasporto nuovi.

Articolo 328

L'IVA dovuta per ciascuna delle cessioni di cui all'articolo 327 è pari all'importo dell'imposta che sarebbe dovuta se la cessione fosse stata assoggettata al regime normale dell'IVA, diminuito dell'importo dell'IVA considerata incorporata nel prezzo di acquisto del mezzo di trasporto da parte del soggetto passivo-rivenditore.

Articolo 329

L'IVA considerata incorporata nel prezzo di acquisto del mezzo di trasporto da parte del soggetto passivo-rivenditore è calcolata secondo il metodo seguente:

a)

il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione è il prezzo d'acquisto ai sensi dell'articolo 312, punto 2);

b)

tale prezzo d'acquisto pagato dal soggetto passivo-rivenditore si considera comprensivo dell'IVA che sarebbe stata dovuta se il fornitore del soggetto passivo-rivenditore avesse assoggettato la cessione al regime normale dell'IVA;

c)

l'aliquota da prendere in considerazione è l'aliquota applicabile, a norma dell'articolo 93, nello Stato membro nel cui territorio si ritiene situato il luogo della cessione al soggetto passivo-rivenditore, determinato conformemente agli articoli 31 e 32.

Articolo 330

L'IVA dovuta per ciascuna delle cessioni di mezzi di trasporto di cui all'articolo 327, paragrafo 1, determinata conformemente all'articolo 328, non può essere inferiore all'importo dell'IVA che sarebbe dovuto se la cessione fosse stata assoggettata al regime del margine.

Gli Stati membri possono stabilire che, se la cessione è stata assoggettata al regime del margine, il margine non può essere inferiore al 10 % del prezzo di vendita ai sensi dell'articolo 312, punto 1).

Articolo 331

Il soggetto passivo non può detrarre dall'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per i mezzi di trasporto d'occasione che gli sono stati ceduti da un soggetto passivo-rivenditore, nella misura in cui la cessione di tali beni da parte del soggetto passivo-rivenditore è assoggettata all'imposta conformemente al presente regime transitorio.

Articolo 332

Il soggetto passivo-rivenditore non può far figurare separatamente sulla fattura, che emette, l'IVA relativa alle cessioni che assoggetta al presente regime transitorio.

Sezione 3

Regime speciale delle vendite all'asta

Articolo 333

1.   Gli Stati membri possono applicare un regime speciale d'imposizione sul margine realizzato da un organizzatore di vendite all'asta conformemente alle disposizioni della presente sezione, per quanto riguarda le cessioni di beni d'occasione, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione effettuate da tale organizzatore, che agisce in nome proprio e per conto delle persone di cui all'articolo 334, in virtù di un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni.

2.   Il regime previsto al paragrafo 1 non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).

Articolo 334

Il presente regime speciale si applica alle cessioni effettuate da un organizzatore di vendite all'asta che agisce in nome proprio per conto di una delle persone seguenti:

a)

una persona che non sia soggetto passivo;

b)

un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo, effettuata in virtù di un contratto di commissione per la vendita, sia esentata conformemente all'articolo 136;

c)

un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo, effettuata in virtù di un contratto di commissione per la vendita, benefici della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292 e riguardi un bene d'investimento;

d)

un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo, effettuata in virtù di un contratto di commissione per la vendita, sia assoggettata all'IVA conformemente al regime del margine.

Articolo 335

La cessione di un bene a un soggetto passivo organizzatore di vendite all'asta si considera effettuata all'atto della vendita all'asta del bene di cui trattasi.

Articolo 336

La base imponibile delle cessioni di beni di cui alla presente sezione è costituita dall'importo totale fatturato, conformemente all'articolo 339, all'acquirente dall'organizzatore della vendita all'asta, diminuito dei seguenti importi:

a)

l'importo netto che l'organizzatore della vendita all'asta ha pagato o deve pagare al committente determinato conformemente all'articolo 337;

b)

l'importo dell'IVA dovuta dall'organizzatore della vendita all'asta per la cessione in questione.

Articolo 337

L'importo netto che l'organizzatore della vendita all'asta ha pagato o deve pagare al committente è costituito dalla differenza fra il prezzo di aggiudicazione in asta del bene e l'importo della commissione che l'organizzatore della vendita all'asta ha ricevuto o riceverà dal committente in virtù del contratto di commissione per la vendita.

Articolo 338

Gli organizzatori di vendite all'asta che cedono beni alle condizioni previste agli articoli 333 e 334 devono registrare nella loro contabilità, in conto di transito, gli importi seguenti:

a)

gli importi ricevuti o da ricevere dall'acquirente del bene;

b)

gli importi rimborsati o da rimborsare al venditore del bene.

Gli importi di cui al primo comma devono essere debitamente giustificati.

Articolo 339

L'organizzatore della vendita all'asta deve rilasciare all'acquirente una fattura che indichi distintamente gli elementi seguenti:

a)

il prezzo di aggiudicazione del bene;

b)

le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse;

c)

le spese accessorie quali le commissioni, le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dall'organizzatore all'acquirente del bene.

Sulla fattura emessa dall'organizzatore della vendita all'asta non deve figurare separatamente l'IVA.

Articolo 340

1.   L'organizzatore della vendita all'asta cui è stato trasferito il bene in virtù di un contratto di commissione per la vendita all'asta deve fornire un rendiconto al committente.

Nel rendiconto fornito dall'organizzatore della vendita all'asta deve essere distintamente indicato l'importo dell'operazione, vale a dire il prezzo d'aggiudicazione del bene diminuito dell'importo della commissione ricevuta o da ricevere dal committente.

2.   Il rendiconto redatto alle condizioni di cui al paragrafo 1 sostituisce la fattura che il committente, se si tratta di un soggetto passivo, deve rilasciare all'organizzatore della vendita all'asta conformemente all'articolo 220.

Articolo 341

Gli Stati membri che applicano il regime di cui alla presente sezione lo applicano anche alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione di cui all'articolo 327, paragrafo 3, effettuate da un organizzatore di vendite all'asta che agisce in nome proprio, in virtù di un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, per conto di un soggetto passivo-rivenditore, qualora le stesse cessioni da parte di quest'ultimo siano assoggettate all'IVA conformemente al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione.

Sezione 4

Misure di prevenzione delle distorsioni della concorrenza e dell'evasione fiscale

Articolo 342

Gli Stati membri possono adottare misure relative al diritto a detrazione dell'IVA al fine di evitare che i soggetti passivi-rivenditori interessati da uno dei regimi di cui alla sezione 2 beneficino di vantaggi ingiustificati o subiscano danni ingiustificati.

Articolo 343

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad adottare, al fine di lottare contro l'evasione fiscale, misure particolari che prevedano che l'IVA dovuta in virtù del regime del margine non possa essere inferiore all'importo dell'imposta che sarebbe dovuta se il margine fosse pari a una determinata percentuale del prezzo di vendita.

La percentuale del prezzo di vendita è fissata in funzione dei normali margini realizzati dagli operatori economici nel settore in questione.

CAPO 5

Regime speciale applicabile all'oro da investimento

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 344

1.   Ai fini della presente direttiva, e fatte salve altre disposizioni comunitarie, sono considerati «oro da investimento»:

1)

l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

2)

le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine e che sono normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 % il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto.

2.   Gli Stati membri possono escludere dal presente regime speciale lingotti o placchette di peso pari o inferiore ad 1 grammo.

3.   Ai fini della presente direttiva, non si considerano vendute per il loro valore numismatico le monete di cui al paragrafo 1, punto 2).

Articolo 345

A decorrere dal 1999, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente al 1o luglio di ogni anno, le monete conformi ai criteri indicati all'articolo 344, paragrafo 1, punto 2), che sono negoziate nello stesso Stato membro. Anteriormente al 1o dicembre di ogni anno, la Commissione pubblica l'elenco completo di tali monete nella serie «C» della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le monete incluse nell'elenco pubblicato si considerano conformi ai criteri indicati per l'intero anno cui l'elenco si riferisce.

Sezione 2

Esenzione dall'imposta

Articolo 346

Gli Stati membri esentano dall'IVA la cessione, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di oro da investimento, compreso l'oro da investimento rappresentato da certificati in oro, allocato o inallocato, oppure scambiato su conti metallo e inclusi, in particolare, i prestiti e gli «swap» sull'oro che comportano un diritto di proprietà o un credito in riferimento ad oro da investimento, nonché le operazioni aventi ad oggetto l'oro da investimento consistenti in contratti «future» e contratti «forward» che comportano il trasferimento di un diritto di proprietà o di un credito in riferimento ad oro da investimento.

Articolo 347

Gli Stati membri esentano i servizi prestati da agenti che agiscono in nome e per conto di terzi quando intervengono nella cessione di oro da investimento per il loro committente.

Sezione 3

Opzione per l'imposizione

Articolo 348

Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento il diritto di optare per l'imposizione delle cessioni di oro da investimento a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma dell'articolo 346.

Articolo 349

1.   Gli Stati membri possono concedere ai soggetti passivi che, nell'esercizio delle loro attività economiche, forniscono abitualmente oro destinato a usi industriali il diritto di optare per l'imposizione delle cessioni di lingotti o placchette d'oro di cui all'articolo 344, paragrafo 1, punto 1), a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma dell'articolo 346.

2.   Gli Stati membri possono limitare la portata dell'opzione prevista al paragrafo 1.

Articolo 350

Qualora il fornitore abbia esercitato il diritto di opzione per l'imposizione previsto agli articoli 348 e 349, gli Stati membri concedono all'agente il diritto di optare per l'imposizione dei servizi di cui all'articolo 347.

Articolo 351

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio dei diritti di opzione previsti dalla presente sezione e le comunicano alla Commissione.

Sezione 4

Operazioni sul mercato dell'oro regolamentato

Articolo 352

Ciascuno Stato membro può, previa consultazione del comitato IVA, assoggettare all'IVA le operazioni specifiche concernenti l'oro da investimento effettuate in tale Stato membro tra soggetti passivi operanti su un mercato dell'oro regolamentato dallo Stato membro in questione o tra un tale soggetto passivo e un altro soggetto passivo non operante su tale mercato. Tuttavia, lo Stato membro non può assoggettare all'imposta le cessioni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 né le esportazioni riguardanti l'oro da investimento.

Articolo 353

Gli Stati membri che, in virtù dell'articolo 352, assoggettano all'imposta le operazioni tra soggetti passivi operanti su un mercato dell'oro regolamentato autorizzano a fini di semplificazione la sospensione dell'imposta da riscuotere e dispensano i soggetti passivi dagli obblighi contabili relativi all'IVA.

Sezione 5

Diritti e obblighi speciali per gli operatori in oro da investimento

Articolo 354

Se la cessione successiva dell'oro da investimento, effettuata dal soggetto passivo, è esente a norma del presente capo, il soggetto passivo ha il diritto di detrarre gli importi seguenti:

a)

l'IVA dovuta o assolta per l'oro da investimento fornitogli da una persona che si sia avvalsa del diritto di opzione di cui agli articoli 348 e 349, o fornitogli conformemente alla sezione 4;

b)

l'IVA dovuta o assolta per la cessione nei suoi confronti, o l'acquisto intracomunitario o l'importazione da parte sua, di oro diverso dall'oro da investimento successivamente trasformato, a sua cura o per suo conto, in oro da investimento;

c)

l'IVA dovuta o assolta per servizi che gli sono stati forniti consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, incluso l'oro da investimento.

Articolo 355

I soggetti passivi che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento hanno il diritto di detrarre l'IVA da essi dovuta o assolta per la cessione, l'acquisto intracomunitario o l'importazione di beni o di servizi collegati alla produzione o alla trasformazione di detto oro, come se la cessione successiva da parte loro dell'oro esente a norma dell'articolo 346 fosse soggetta a imposta.

Articolo 356

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori in oro da investimento tengano almeno la contabilità di tutte le operazioni significative relative all'oro da investimento e conservino i documenti atti a consentire di identificare i clienti di tali operazioni.

Gli operatori conservano i dati di cui al primo comma per un periodo di almeno cinque anni.

2.   Gli Stati membri possono accettare, ai fini dell'adempimento delle prescrizioni del paragrafo 1, obblighi equivalenti nell'ambito di misure adottate a norma di altri atti comunitari, quali la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (15).

3.   Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più rigorose, in particolare per quanto riguarda la tenuta di registri particolari o di speciali obblighi contabili.

CAPO 6

Regime speciale applicabile ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 357

Le disposizioni del presente capo si applicano fino al 31 dicembre 2006.

Articolo 358

Ai fini del presente capo, e salvo le altre disposizioni comunitarie, sono considerati:

1)

«soggetto passivo non stabilito», un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica nel territorio della Comunità né dispone in tale territorio di una stabile organizzazione e che, inoltre, non è tenuto ad essere identificato in virtù dell'articolo 214;

2)

«servizi elettronici» e «servizi prestati per via elettronica», i servizi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera k);

3)

«Stato membro d'identificazione», lo Stato membro al quale il soggetto passivo non stabilito sceglie di notificare il momento in cui inizia la sua attività in qualità di soggetto passivo nel territorio della Comunità conformemente alle disposizioni del presente capo;

4)

«Stato membro di consumo», lo Stato membro in cui si considera che la prestazione di servizi elettronici abbia luogo conformemente all'articolo 57;

5)

«dichiarazione IVA», la dichiarazione contenente le informazioni necessarie per stabilire l'ammontare dell'IVA dovuta in ciascuno Stato membro.

Sezione 2

Regime speciale dei servizi forniti per via elettronica

Articolo 359

Gli Stati membri autorizzano ad utilizzare il presente regime speciale ogni soggetto passivo non stabilito che presta servizi per via elettronica a una persona non soggetto passivo che sia stabilita, o domiciliata o abitualmente residente, in uno Stato membro. Questo regime è applicabile a tutti i servizi così forniti nella Comunità.

Articolo 360

Il soggetto passivo non stabilito deve dichiarare allo Stato membro di identificazione l'inizio o la cessazione della sua attività in qualità di soggetto passivo, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per l'applicazione del presente regime speciale. Tale dichiarazione è presentata per via elettronica.

Articolo 361

1.   Le informazioni che il soggetto passivo non stabilito fornisce allo Stato membro di identificazione quando inizia un'attività soggetta ad imposizione contengono i seguenti elementi di identificazione:

a)

nome/denominazione;

b)

indirizzo postale;

c)

indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

d)

numero di codice fiscale nazionale, se esiste;

e)

una dichiarazione indicante che il soggetto non è identificato ai fini dell'IVA nella Comunità.

2.   Il soggetto passivo non stabilito notifica allo Stato membro d'identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni presentate.

Articolo 362

Lo Stato membro d'identificazione attribuisce al soggetto passivo non stabilito un numero d'identificazione IVA individuale e comunica per via elettronica all'interessato il numero d'identificazione attribuitogli. Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono usare i propri sistemi d'identificazione.

Articolo 363

Lo Stato membro d'identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito dal registro d'identificazione nei casi seguenti:

a)

se il soggetto passivo gli comunica che non fornisce più servizi elettronici;

b)

se è d'altra parte possibile presumere che le sue attività soggette a imposizione siano cessate;

c)

se il soggetto passivo non soddisfa più le condizioni richieste per potersi avvalere del presente regime speciale;

d)

se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.

Articolo 364

Il soggetto passivo non stabilito presenta, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che dei servizi elettronici siano stati forniti o meno. La dichiarazione deve pervenire entro venti giorni dalla scadenza del periodo d'imposta a cui essa si riferisce.

Articolo 365

La dichiarazione IVA contiene il numero d'identificazione e, per ogni Stato membro di consumo in cui l'IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi elettronici effettuate nel corso del periodo di riferimento nonché l'importo totale dell'imposta corrispondente. Devono altresì figurare nella dichiarazione le aliquote IVA applicabili e l'importo totale dell'imposta dovuta.

Articolo 366

1.   La dichiarazione IVA deve essere effettuata in euro.

Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se per la prestazione di servizi sono state utilizzate altre valute, il soggetto passivo non stabilito applica, per redigere la dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

2.   Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

Articolo 367

Il soggetto passivo non stabilito versa l'IVA al momento della presentazione della dichiarazione IVA.

Il pagamento è effettuato su un conto bancario denominato in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.

Articolo 368

Il soggetto passivo non stabilito che si avvale del presente regime speciale non effettua le detrazioni dell'IVA a norma dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 86/560/CEE, detto soggetto passivo beneficia del rimborso previsto dalla suddetta direttiva. Ai rimborsi riguardanti i servizi elettronici contemplati dal presente regime speciale non si applicano l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

Articolo 369

1.   Il soggetto passivo non stabilito tiene una documentazione delle operazioni effettuate nell'ambito del presente regime speciale. Tale documentazione deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

2.   La documentazione di cui al paragrafo 1 deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica dello Stato membro di identificazione e dello Stato membro di consumo.

La documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

TITOLO XIII

DEROGHE

CAPO 1

Deroghe applicabili fino all'introduzione del regime definitivo

Sezione 1

Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità al 1o gennaio 1978

Articolo 370

Gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all'imposta le operazioni elencate nell'allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all'imposta.

Articolo 371

Gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato.

Articolo 372

Gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 applicavano disposizioni che derogano al principio della detrazione immediata prevista all'articolo 179, primo comma, possono continuare ad applicarle.

Articolo 373

Gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 applicavano disposizioni che derogano all'articolo 28 e all'articolo 79, primo comma, lettera c), possono continuare ad applicarle.

Articolo 374

In deroga agli articoli 169 e 309, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 309 possono continuare ad esentarle. Tale deroga è applicabile anche alle agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore.

Sezione 2

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1o gennaio 1978

Articolo 375

La Grecia può continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, punti 2), 8), 9), 11) e 12), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1987.

Articolo 376

La Spagna può continuare ad esentare le prestazioni di servizi fornite dagli autori di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 11) e 12), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1993.

Articolo 377

Il Portogallo può continuare ad esentare le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 2), 4), 7), 9), 10) e 13), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1989.

Articolo 378

1.   L'Austria può continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 2).

2.   Fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994, l'Austria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni seguenti:

a)

le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 5) e 9);

b)

con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, tutte le tratte dei trasporti internazionali di persone per via aerea, marittima o di navigazione interna, escluso il trasporto di persone sul Lago di Costanza.

Articolo 379

1.   La Finlandia può continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 2), fintantoché le stesse operazioni sono assoggettate all'imposta in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.

2.   La Finlandia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le prestazioni di servizi rese da autori, artisti e interpreti artistici di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 5), 9) e 10), fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.

Articolo 380

La Svezia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le prestazioni rese da autori, artisti e interpreti artistici, di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 1), 9) e 10), fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.

Articolo 381

La Repubblica ceca può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

Articolo 382

L'Estonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

Articolo 383

Cipro può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le seguenti operazioni:

a)

la cessione di terreni edificabili, di cui all'allegato X, parte B, punto 9), fino al 31 dicembre 2007;

b)

i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

Articolo 384

Fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004, la Lettonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni seguenti:

a)

le prestazioni di servizi degli autori, artisti e interpreti artistici di cui all'allegato X, parte B, punto 2);

b)

i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10).

Articolo 385

La Lituania può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

Articolo 386

L'Ungheria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

Articolo 387

Fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004, Malta può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni seguenti:

a)

senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, la fornitura di acqua da parte di un ente di diritto pubblico, di cui all'allegato X, parte B), punto 8);

b)

senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente la cessione di edifici e terreni edificabili, di cui all'allegato X, parte B) punto 9);

c)

con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, i trasporti interni di persone, i trasporti internazionali di persone e i trasporti marittimi di persone fra isole, di cui all'allegato X, parte B, punto 10).

Articolo 388

La Polonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

Articolo 389

La Slovenia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

Articolo 390

La Slovacchia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

Sezione 3

Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2

Articolo 391

Gli Stati membri che esentano le operazioni di cui agli articoli 371, 375, 376 e 377, all'articolo 378, paragrafo 2, all'articolo 379, paragrafo 2 e agli articoli da 380 a 390 possono accordare ai soggetti passivi la facoltà di optare per l'imposizione di tali operazioni.

Articolo 392

Gli Stati membri possono prevedere che, per le cessioni di fabbricati e di terreni edificabili acquistati per la rivendita da un soggetto passivo che non ha avuto diritto alla detrazione all'atto dell'acquisto, la base imponibile sia costituita dalla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto.

Articolo 393

1.   Al fine di agevolare il passaggio verso il regime definitivo di cui all'articolo 402, il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione, procede al riesame della situazione per quanto riguarda le deroghe previste alle sezioni 1 e 2, e decide, conformemente all'articolo 93 del trattato, sull'eventuale soppressione di alcune o di tutte queste deroghe.

2.   In regime definitivo i trasporti di persone saranno soggetti a imposta nello Stato membro di partenza per il tragitto compiuto all'interno della Comunità, secondo modalità che il Consiglio stabilirà conformemente all'articolo 93 del trattato.

CAPO 2

Deroghe concesse mediante autorizzazione

Sezione 1

Misure di semplificazione e di prevenzione delle evasioni o elusioni fiscali

Articolo 394

Gli Stati membri che al 1o gennaio 1977 applicavano misure speciali al fine di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali possono mantenerle purché le abbiano notificate alla Commissione anteriormente al 1o gennaio 1978 e purché le misure di semplificazione siano conformi al criterio definito all'articolo 395, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 395

1.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.

2.   Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti.

Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.

3.   Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

4.   La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 deve essere completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

Sezione 2

Accordi internazionali

Articolo 396

1.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva.

2.   Lo Stato membro che intende concludere un accordo di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti.

Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.

3.   Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

4.   La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI VARIE

CAPO 1

Misure di applicazione

Articolo 397

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva.

CAPO 2

Comitato IVA

Articolo 398

1.   È istituito un comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, denominato «comitato IVA».

2.   Il comitato IVA si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il segretariato del comitato è assicurato dai servizi della Commissione.

3.   Il comitato IVA stabilisce il proprio regolamento interno.

4.   Oltre alle questioni oggetto della consultazione in virtù della presente direttiva, il comitato IVA prende in esame i problemi sollevati dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA.

CAPO 3

Tasso di conversione

Articolo 399

Salvo altre disposizioni specifiche, il controvalore nelle monete nazionali degli importi in euro previsti dalla presente direttiva è determinato in base al tasso di conversione dell'euro applicabile al 1o gennaio 1999. Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo tale data senza adottare l'euro come moneta unica utilizzano il tasso di conversione dell'euro applicabile alla data della loro adesione.

Articolo 400

Nella conversione degli importi di cui all'articolo 399 nelle monete nazionali, gli Stati membri possono arrotondare, fino ad un massimo del 10 % verso l'alto o verso il basso, gli importi risultanti da tale conversione.

CAPO 4

Altre tasse, diritti e imposte

Articolo 401

Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari, sempreché tale imposta, diritto o tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1

Regime transitorio di imposizione degli scambi tra Stati membri

Articolo 402

1.   Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dalla presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo fondato in linea di massima sul principio dell'imposizione, nello Stato membro d'origine, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

2.   Previo esame della relazione prevista all'articolo 404, dopo aver accertato che le condizioni per il passaggio al regime definitivo sono soddisfatte, il Consiglio adotta, conformemente all'articolo 93 del trattato, le disposizioni necessarie per l'entrata in vigore e il funzionamento del regime definitivo.

Articolo 403

Il Consiglio adotta, conformemente all'articolo 93 del trattato, le direttive appropriate al fine di completare il sistema comune d'IVA e, segnatamente, di ridurre gradualmente o di sopprimere le deroghe al sistema stesso.

Articolo 404

Ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione sul funzionamento del sistema comune d'IVA negli Stati membri, e in particolare sul funzionamento del regime transitorio di imposizione degli scambi tra gli Stati membri, corredata, se del caso, di proposte sul regime definitivo.

CAPO 2

Misure transitorie applicabili nel contesto dell'adesione all'Unione europea

Articolo 405

Ai fini del presente capo, si intendono per:

1)

«Comunità»: il territorio della Comunità quale è definito all'articolo 5, punto 1), prima dell'adesione di nuovi Stati membri;

2)

«nuovi Stati membri»: il territorio degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 1o gennaio 1995, quale è definito per ciascuno di detti Stati membri all'articolo 5, punto 2);

3)

«Comunità allargata»: il territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 5, punto 1), dopo l'adesione di nuovi Stati membri.

Articolo 406

Le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato vincolato o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui all'articolo 156 o ad un regime o ad una situazione analoghi ad uno di detti regimi o situazioni nei nuovi Stati membri continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime o da dette situazioni dopo la data di adesione quando sussistono le seguenti condizioni:

a)

il bene è stato introdotto prima della data di adesione nella Comunità o in uno dei nuovi Stati membri;

b)

il bene è stato vincolato a tale regime o a tale situazione dopo la sua introduzione nella Comunità o in uno dei nuovi Stati membri;

c)

il bene non è stato svincolato da detto regime o da detta situazione prima della data di adesione.

Articolo 407

Le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato vincolato a un regime di transito doganale continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime dopo la data di adesione quando sussistono le seguenti condizioni:

a)

il bene è stato assoggettato prima della data di adesione a un regime di transito doganale;

b)

il bene non è stato svincolato da detto regime prima della data di adesione.

Articolo 408

1.   Sono assimilati all'importazione di un bene per il quale è dimostrato che si trovava in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri o nella Comunità i seguenti casi:

a)

qualsiasi svincolo, anche irregolare, di un bene da un regime di ammissione temporanea al quale il bene sia stato vincolato prima della data di adesione alle condizioni di cui all'articolo 406;

b)

qualsiasi svincolo, anche irregolare, di un bene da uno dei regimi o dalle situazioni di cui all'articolo 156, o da un regime analogo ad uno di detti regimi o a una di tali situazioni, al quale il bene sia stato vincolato prima della data di adesione alle condizioni di cui all'articolo 406;

c)

la conclusione di uno dei regimi di cui all'articolo 407, avviato prima della data di adesione nel territorio di uno dei nuovi Stati membri ai fini di una cessione di beni effettuata prima di tale data a titolo oneroso nel territorio di tale Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

d)

qualsiasi irregolarità o infrazione commessa nel corso di un regime di transito doganale, avviato alle condizioni di cui alla lettera c).

2.   Oltre al caso di cui al paragrafo 1, è assimilata all'importazione di un bene la destinazione dopo la data di adesione, nel territorio di uno Stato membro, da parte di un soggetto passivo o da parte di un soggetto non passivo, di beni che siano stati ceduti, anteriormente alla data di adesione, nel territorio della Comunità o di uno dei nuovi Stati membri, quando sussistono le seguenti condizioni:

a)

la cessione di tali beni è stata esentata, o poteva essere esentata, in virtù dell'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b) o in virtù di una disposizione analoga vigente nei nuovi Stati membri;

b)

i beni non sono stati importati né all'interno di uno dei nuovi Stati membri né nella Comunità prima della data di adesione.

Articolo 409

Nei casi di cui all'articolo 408, paragrafo 1, l'importazione si considera effettuata, ai sensi dell'articolo 61, nello Stato membro sul cui territorio il bene viene svincolato dal regime o dalla situazione al quale era stato vincolato prima della data di adesione.

Articolo 410

1.   In deroga all'articolo 71, l'importazione di un bene, ai sensi dell'articolo 408, è effettuata senza dar luogo al fatto generatore dell'imposta, quando sussiste una delle seguenti condizioni:

a)

il bene importato è spedito o trasportato fuori della Comunità allargata;

b)

il bene importato ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 1, lettera a) è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato;

c)

il bene importato ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 1, lettera a) è un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima della data di adesione, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno dei nuovi Stati membri o di uno degli Stati membri della Comunità, o non aveva beneficiato, a titolo della sua esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'IVA.

2.   La condizione di cui al paragrafo 1, lettera c) si reputa soddisfatta nei casi seguenti:

a)

quando il termine tra la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto e la data di adesione all'Unione europea supera gli otto anni;

b)

quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.

CAPO 3

Attuazione ed entrata in vigore

Articolo 411

1.   La direttiva 67/227/CEE e la direttiva 77/388/CEE sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno e di applicazione delle suddette direttive indicati nell'allegato XI, parte B.

2.   I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato XII.

Articolo 412

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 44, all'articolo 59, paragrafo 1, all'articolo 399 e all'allegato III, punto 18) con effetto al 1o gennaio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 413

La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Articolo 414

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 221del 12.8.2006, pag. 9).

(2)  GU  71 del 14.4.1967, pag. 1301/67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 69/463/CEE (GU L 320 del 20.12.1969, pag. 34).

(3)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(4)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/106/CE (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 30).

(5)  Direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/93/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 16).

(6)  Direttiva 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 38). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(7)  Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (versione codificata) (GU L 286 del 17.10.2006, pag. 15).

(8)  Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(9)  Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio del 17 novembre 1986 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40).

(10)  Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(11)  Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 885/2004 (GU L 168 del 1o.5.2004, pag. 1).

(12)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(13)  GU L 338 del 28.12.1994, pag. 98.

(14)  GU 71 del 14.4.1967, pagg. 1303/67. Direttiva abrogata dalla direttiva 77/388/CEE.

(15)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.


ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, TERZO COMMA

1)

I servizi di telecomunicazioni;

2)

erogazione di acqua, gas, energia elettrica e termica;

3)

trasporto di beni;

4)

prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;

5)

trasporto di persone;

6)

cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;

7)

operazioni degli organismi agricoli d'intervento relative ai prodotti agricoli ed effettuate in applicazione dei regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati di tali prodotti;

8)

gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

9)

depositi;

10)

attività degli uffici di pubblicità commerciale;

11)

attività delle agenzie di viaggio;

12)

gestione di spacci, cooperative, mense aziendali e simili;

13)

attività degli enti radiotelevisivi per quanto non siano esenti ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera q).


ALLEGATO II

ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 56, PARAGRAFO 1, LETTERA K)

1)

Fornitura di siti web e web–hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;

2)

fornitura di software e relativo aggiornamento;

3)

fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;

4)

fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;

5)

fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.


ALLEGATO III

ELENCO DELLE CESSIONI DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI CHE POSSONO ESSERE ASSOGGETTATE ALLE ALIQUOTE RIDOTTE DI CUI ALL'ARTICOLO 98

1)

Prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale, animali vivi, sementi, piante e ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari;

2)

erogazione di acqua;

3)

prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, inclusi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e di protezione dell'igiene femminile;

4)

apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi, compresa la riparazione di tali beni, e la cessione di seggiolini per bambini installati negli autoveicoli;

5)

trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito;

6)

fornitura di libri, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, i fogli illustrativi ed il materiale stampato analogo, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), giornali e periodici, escluso il materiale interamente od essenzialmente destinato alla pubblicità;

7)

diritto d'ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili;

8)

ricezione di servizi radiotelevisivi;

9)

prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti;

10)

cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale;

11)

cessioni di beni e prestazioni di servizi del genere normalmente utilizzato per la produzione agricola, esclusi beni di investimento quali macchinari o edifici;

12)

alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte;

13)

diritto d'ingresso a manifestazioni sportive;

14)

diritto di uso di impianti sportivi;

15)

cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale, nella misura in cui tali operazioni non siano esenti in virtù degli articoli 132, 135 e 136;

16)

prestazioni di servizi fornite da agenzie di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività;

17)

prestazione di cure mediche e odontoiatriche e trattamenti termali, nella misura in cui tali prestazioni non siano esenti in virtù dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere da b) a e);

18)

prestazioni di servizi fornite nell'ambito della pulizia delle strade pubbliche, della rimozione dei rifiuti domestici e del trattamento dei residui, diversi dai servizi forniti dagli enti di cui all'articolo 13.


ALLEGATO IV

ELENCO DEI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 106

1)

Piccoli servizi di riparazione:

a)

di biciclette;

b)

di calzature e articoli in pelle;

c)

di indumenti e biancheria per la casa (inclusi lavori di raccomodatura e di modifica);

2)

riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso;

3)

pulitura di vetri e pulizie presso privati;

4)

servizi di assistenza domestica quali aiuto domestico e assistenza ai bambini, anziani, malati o disabili;

5)

parrucchieri.


ALLEGATO V

CATEGORIE DI BENI OGGETTO DEI REGIMI DI DEPOSITO DIVERSI DA QUELLO DOGANALE DI CUI ALL'ARTICOLO 160, PARAGRAFO 2

 

Codice NC

Designazione dei beni

1)

0701

Patate

2)

0711 20

Olive

3)

0801

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù

4)

0802

Altre frutta a guscio

5)

0901 11 00

Caffè non torrefatto

 

0901 12 00

6)

0902

7)

da 1001 a 1005

Cereali

 

da 1007 a 1008

8)

1006

Risone

9)

da 1201 a 1207

Semi, frutti oleosi e sementi (comprese le fave di soia)

10)

da 1507 a 1515

Grassi e oli vegetali e loro frazioni, greggi, raffinati, ma non modificati chimicamente

11)

1701 11

Zucchero greggio

 

1701 12

12)

1801

Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

13)

2709

Oli minerali (compresi propano, butano e oli greggi di petrolio)

 

2710

 

2711 12

 

2711 13

14)

capitoli 28 e 29

Prodotti chimici, alla rinfusa

15)

4001

Gomma in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

 

4002

16)

5101

Lana

17)

7106

Argento

18)

7110 11 00

Platino (Palladio, Rodio)

 

7110 21 00

 

7110 31 00

19)

7402

Rame

 

7403

 

7405

 

7408

20)

7502

Nichel

21)

7601

Alluminio

22)

7801

Piombo

23)

7901

Zinco

24)

8001

Stagno

25)

ex 8112 92

Indio

 

ex 8112 99


ALLEGATO VI

ELENCO DELLE FORNITURE DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 199, PARAGRAFO 1, LETTERA D)

1)

Cessioni di rottami ferrosi e non ferrosi, avanzi e materiali di recupero, comprese le cessioni di semiprodotti ottenuti dalla trasformazione, dalla lavorazione o dalla fusione di metalli ferrosi o non ferrosi e di loro leghe;

2)

cessioni di prodotti semilavorati ferrosi e non ferrosi e prestazione di taluni servizi di lavorazione correlati;

3)

cessioni di residui ed altri materiali riciclabili costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, loro leghe, scorie, ceneri, scaglie e residui industriali contenenti metalli o loro leghe, nonché prestazioni di servizi consistenti nella selezione, nel taglio, nella frammentazione e nella pressatura di tali prodotti;

4)

cessioni di rottami ferrosi e metalli di recupero nonché di ritagli, avanzi, cascami e materiali di recupero e riciclabili consistenti in residui di vetreria, vetro, carta, cartone e board, stracci, osso, cuoio, similpelle, pergamena, cuoi e pelli greggi, tendini e nervi, spago, corde e funi, gomma e plastica, e prestazione di taluni servizi di lavorazione correlati;

5)

cessioni dei materiali di cui al presente allegato dopo che sono stati sottoposti a talune trasformazioni come ad esempio la ripulitura, la lucidatura, la selezione, il taglio, la frammentazione, la compressione o la fusione in lingotti;

6)

cessioni di cascami e avanzi provenienti dalla lavorazione di materiali di base.


ALLEGATO VII

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE AGRICOLA DI CUI ALL'ARTICOLO 295, PARAGRAFO 1, PUNTO 4)

1)

Coltura:

a)

agricoltura generale, compresa la viticoltura;

b)

arboricoltura frutticola (compresa l'olivicoltura) e orticoltura (ortaggi, fiori e piante ornamentali), anche in serra;

c)

produzione di funghi e di spezie, di sementi e di piantine;

d)

conduzione di vivai.

2)

Allevamento in connessione con la coltura del suolo:

a)

allevamento di animali;

b)

avicoltura;

c)

coniglicoltura;

d)

apicoltura;

e)

sericoltura;

f)

elicicoltura.

3)

Silvicoltura

4)

Pesca

a)

pesca in acque dolci;

b)

piscicoltura;

c)

mitilicoltura, ostricoltura ed allevamento di altri molluschi e crostacei;

d)

allevamento di rane.


ALLEGATO VIII

ELENCO INDICATIVO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 295, PARAGRAFO 1, PUNTO 5)

1)

Lavori di coltivazione, mietitura, trebbiatura, premitura, colletta e raccolta, comprese le operazioni di semina e piantagione;

2)

imballaggio e condizionamento, quali l'essiccazione, la pulitura, la frantumazione, la disinfezione e l'insilamento di prodotti agricoli;

3)

stoccaggio di prodotti agricoli;

4)

custodia, allevamento o ingrasso di animali;

5)

locazione, a fini agricoli, di mezzi normalmente usati nelle aziende agricole, silvicole o ittiche;

6)

assistenza tecnica;

7)

distruzione di piante ed animali nocivi, trattamento delle piante e dei terreni mediante nebulizzazione;

8)

gestione di impianti di irrigazione e di drenaggio;

9)

taglio di alberi, di legname ed altri servizi della silvicoltura.


ALLEGATO IX

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O D'ANTIQUARIATO DI CUI ALL'ARTICOLO 311, PARAGRAFO 1, PUNTI 2), 3) E 4)

PARTE A

Oggetti d'arte

1)

Quadri, «collages» e quadretti simili («tableautins»), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatti decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);

2)

incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);

3)

opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale, in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1o gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;

4)

arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;

5)

esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;

6)

smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;

7)

fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.

PARTE B

Oggetti da collezione

1)

Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);

2)

collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00).

PARTE C

Oggetti d'antiquariato

Beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00).


ALLEGATO X

ELENCO DELLE OPERAZIONI OGGETTO DELLE DEROGHE DI CUI AGLI ARTICOLI 370 E 371 E AGLI ARTICOLI DA 375 A 390

PARTE A

Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad assoggettare all'imposta

1)

Le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio della loro professione dagli odontotecnici, nonché le cessioni di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici;

2)

le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale;

3)

le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente diversi da quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), quando sono effettuate da soggetti passivi che hanno avuto diritto alla detrazione delle imposte pagate a monte per il fabbricato in questione;

4)

le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 306 e quelle delle agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati fuori della Comunità.

PARTE B

Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad esentare

1)

La riscossione di diritti d'ingresso alle manifestazioni sportive;

2)

le prestazioni di servizi degli autori, artisti, interpreti artistici, avvocati ed altri membri di libere professioni diverse dalle professioni mediche e paramediche, escluse le prestazioni seguenti:

a)

le cessioni di brevetti, di marchi di fabbrica e di commercio nonché di altri diritti analoghi come pure le concessioni di licenze relative a tali diritti;

b)

i lavori diversi dalla consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera, effettuati su beni mobili materiali ed eseguiti per un soggetto passivo;

c)

le prestazioni volte a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori immobiliari, quali ad esempio le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza dei lavori;

d)

le prestazioni di pubblicità commerciale;

e)

il trasporto e il magazzinaggio di beni, come pure le prestazioni accessorie;

f)

la locazione di beni mobili materiali ad un soggetto passivo;

g)

la messa a disposizione di personale a un soggetto passivo;

h)

le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici di pianificazione e le prestazioni analoghe, nel campo tecnico, economico o scientifico;

i)

l'esecuzione di un'obbligazione di non esercitare, interamente o in parte, un'attività professionale o un diritto di cui alle lettere da a) a h) e j);

j)

le prestazioni degli spedizionieri, mediatori, agenti d'affari ed altri intermediari autonomi, sempreché esse riguardino cessioni o importazioni di beni ovvero le prestazioni di servizi di cui alle lettere da a) a i);

3)

le prestazioni di servizi di telecomunicazione e le cessioni di beni ad esse accessorie, effettuate dai servizi pubblici postali;

4)

le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di pompe funebri e di cremazione nonché le cessioni di beni ad esse accessorie;

5)

le operazioni effettuate da non vedenti o da laboratori per non vedenti purché la loro esenzione non dia origine a distorsioni di concorrenza rilevanti;

6)

le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di organismi che si occupano della costruzione, della sistemazione e della manutenzione dei cimiteri, delle tombe e dei monumenti commemorativi delle vittime di guerra;

7)

le operazioni effettuate dagli istituti ospedalieri non considerati dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera b);

8)

l'erogazione di acqua da parte di un ente di diritto pubblico;

9)

le cessioni di fabbricati o di frazioni di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, effettuate anteriormente alla prima occupazione, nonché le cessioni di terreni edificabili, di cui all'articolo 12;

10)

il trasporto di persone e il trasporto di beni quali bagagli e autovetture al seguito di viaggiatori o le prestazioni di servizi connesse con il trasporto di persone, qualora il trasporto di tali persone sia esente;

11)

le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili utilizzati da istituzioni dello Stato, nonché degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio;

12)

le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra;

13)

le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 306 e quelle delle agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati nella Comunità.


ALLEGATO XI

PARTE A

Direttive abrogate e loro modificazioni successive

1)

Direttiva 67/227/CEE (GU L 71 del 14.4.1967, pag. 1301).

Direttiva 77/388/CEE

2)

Direttiva 77/388/CEE (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

Direttiva 78/583/CEE (GU L 194 del 19.7.1978, pag. 16).

Direttiva 80/368/CEE (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 41).

Direttiva 84/386/CEE (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 58).

Direttiva 89/465/CEE (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21).

Direttiva 91/680/CEE (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1) — (escluso l'articolo 2).

Direttiva 92/77/CEE (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1).

Direttiva 92/111/CEE (GU L 384 del 30.12.1992, pag. 47).

Direttiva 94/4/CEE (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14) — (limitatamente all'articolo 2).

Direttiva 94/5/CEE (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 16).

Direttiva 94/76/CEE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 53).

Direttiva 95/7/CEE (GU L 102 del 5.5.1995, pag. 18).

Direttiva 96/42/CEE (GU L 170 del 9.7.1996, pag. 34).

Direttiva 96/95/CEE (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89).

Direttiva 98/80/CEE (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31).

Direttiva 1999/49/CEE (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 27).

Direttiva 1999/59/CEE (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63).

Direttiva 1999/85/CEE (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34).

Direttiva 2000/17/CEE (GU L 84 del 5.4.2000, pag. 24).

Direttiva 2000/65/CEE (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 44).

Direttiva 2001/4/CEE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17).

Direttiva 2001/115/CEE (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24).

Direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

Direttiva 2002/93/CEE (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27).

Direttiva 2003/92/CEE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8).

Direttiva 2004/7/CEE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44).

Direttiva 2004/15/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61).

Direttiva 2004/66/CEE (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35) — (limitatamente al punto V dell'allegato)

Direttiva 2005/92/CEE (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 19)

Direttiva 2006/18/CEE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12)

Direttiva 2006/58/CEE (GU L 174 del 28.6.2006, pag. 5)

Direttiva 2006/69/CEE (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 9) — (limitatamente all'articolo 1).

Direttiva 2006/98/CEE (GU L … del …, pag. … (1) (limitatamente al punto 2 dell'allegato);

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 411)

Direttiva

Termini di attuazione

Direttiva 67/227/CEE

1o gennaio 1970

Direttiva 77/388/CEE

1o gennaio 1978

Direttiva 78/583/CEE

1o gennaio 1979

Direttiva 80/368/CEE

1o gennaio 1979

Direttiva 84/386/CEE

1o luglio 1985

Direttiva 89/465/CEE

1o gennaio 1990

 

1o gennaio 1991

 

1o gennaio 1992

 

1o gennaio 1993

 

1o gennaio 1994 per il Portogallo

Direttiva 91/680/CEE

1o gennaio 1993

Direttiva 92/77/CEE

31 dicembre 1992

Direttiva 92/111/CEE

1o gennaio 1993

 

1o gennaio 1994

 

1o ottobre 1993 per la Germania

Direttiva 94/4/CEE

1o aprile 1994

Direttiva 94/5/CEE

1o gennaio 1995

Direttiva 94/76/CEE

1o gennaio 1995

Direttiva 95/7/CEE

1o gennaio 1996

 

1o gennaio 1997 per la Germania e il Lussemburgo

Direttiva 96/42/CEE

1o gennaio 1995

Direttiva 96/95/CEE

1o gennaio 1997

Direttiva 98/80/CEE

1o gennaio 2000

Direttiva 1999/49/CEE

1o gennaio 1999

Direttiva 1999/59/CEE

1o gennaio 2000

Direttiva 1999/85/CEE

Direttiva 2000/17/CEE

Direttiva 2000/65/CEE

31 dicembre 2001

Direttiva 2001/4/CEE

1o gennaio 2001

Direttiva 2001/115/CEE

1o gennaio 2004

Direttiva 2002/38/CEE

1o luglio 2003

Direttiva 2002/93/CEE

Direttiva 2003/92/CEE

1o gennaio 2005

Direttiva 2004/7/CEE

30 gennaio 2004

Direttiva 2004/15/CEE

Direttiva 2004/66/CEE

1o maggio 2004

Direttiva 2005/92/CEE

1o gennaio 2006

Direttiva 2006/18/CEE

Direttiva 2006/58/CEE

1o luglio 2006

Direttiva 2006/69/CEE

1o gennaio 2008

Direttiva 2006/98/CEE

1o gennaio 2007


(1)  Nota alla GU: inserire gli estremi di pubblicazione.


ALLEGATO XII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 67/227/CEE

Direttiva 77/388/CEE

Direttive modificative

Altri atti

Presente direttiva

Articolo 1, primo comma

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, secondo e terzo comma

 

 

 

Articolo 2, primo, secondo e terzo comma

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma

Articoli 3, 4 e 6

 

 

 

 

Articolo 1

 

 

 

Articolo 2, punto 1)

 

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c)

 

Articolo 2, punto 2)

 

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

 

Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino

 

 

Articolo 5, punto 2)

 

Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino

 

 

Articolo5, punto 1)

 

Articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino

 

 

Articolo 5, punti 3) e 4)

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, primo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b)

 

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d)

 

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 2, lettere e), f) e g)

 

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

 

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 3, paragrafo 4, primo comma, primo e secondo trattino

 

 

Articolo 7, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 7, paragrafo 2

 

Articolo 3, paragrafo 5

 

 

Articolo 8

 

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 9, paragrafo 1, primo e secondo comma

 

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), primo comma, prima frase

 

 

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), primo comma, seconda frase

 

 

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

 

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), secondo comma

 

 

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma

 

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), terzo comma

 

 

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), primo comma

 

 

Articolo 123, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), secondo comma

 

 

Articolo 12, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 4, primo comma

 

 

Articolo 10

 

Articolo 4, paragrafo 4, secondo e terzo comma

 

 

Articolo 11, primo e secondo comma

 

Articolo 4, paragrafo 5, primo, secondo e terzo comma

 

 

Articolo 13, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma

 

Articolo 4, paragrafo 5, quarto comma

 

 

Articolo 13, paragrafo 2

 

Articolo 5, paragrafo 1

 

 

Articolo 14, paragrafo 1

 

Articolo 5, paragrafo 2

 

 

Articolo 15, paragrafo 1

 

Articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 15, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

 

Articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

 

Articolo 5, paragrafo 5

 

 

Articolo 14, paragrafo 3

 

Articolo 5, paragrafo 6, prima e seconda frase

 

 

Articolo 16, primo e secondo comma

 

Articolo 5, paragrafo 7, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 18, lettere a), b) e c)

 

Articolo 5, paragrafo 8, prima frase

 

 

Articolo 19, primo comma

 

Articolo 5, paragrafo 8, seconda e terza frase

 

 

Articolo 19, secondo comma

 

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

 

 

Articolo 24, paragrafo 1

 

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 25, lettere a), b) e c)

 

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b)

 

 

Articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

 

 

Articolo 26, paragrafo 2

 

Articolo 6, paragrafo 3

 

 

Articolo 27

 

Articolo 6, paragrafo 4

 

 

Articolo 28

 

Articolo 6, paragrafo 5

 

 

Articolo 29

 

Articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

 

Articolo 30, primo e secondo comma

 

Articolo 7, paragrafo 2

 

 

Articolo 60

 

Articolo 7, paragrafo 3, primo e secondo comma

 

 

Articolo 61, primo e secondo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), prima frase

 

 

Articolo 32, primo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), seconda e terza frase

 

 

Articolo 36, primo e secondo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 31

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), primo comma

 

 

Articolo 37, paragrafo 1

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, primo trattino

 

 

Articolo 37, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 37, paragrafo 2, secondo e terzo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), terzo comma

 

 

Articolo 37, paragrafo 2, quarto comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), quarto comma

 

 

Articolo 37, paragrafo 3, primo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), quinto comma

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), sesto comma

 

 

Articolo 37, paragrafo 3, secondo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo comma

 

 

Articolo 38, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera e), prima frase

 

 

Articolo 39, primo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera e), seconda e terza frase

 

 

Articolo 39, secondo comma

 

Articolo 8, paragrafo 2

 

 

Articolo 32, secondo comma

 

Articolo 9, paragrafo 1

 

 

Articolo 43

 

Articolo 9, paragrafo 2, alinea

 

 

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

 

 

Articolo 45

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)

 

 

Articolo 46

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), primo e secondo trattino

 

 

Articolo 52, lettere a) e b)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), terzo e quarto trattino

 

 

Articolo 52, lettera c)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dal primo al sesto trattino

 

 

Articolo 56, paragrafo 1, lettere da a) a f)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), settimo trattino

 

 

Articolo 56, paragrafo 1, lettera l)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ottavo trattino

 

 

Articolo 56, paragrafo 1, lettera g)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), nono trattino

 

 

Articolo 56, paragrafo 1, lettera h)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), decimo trattino, prima frase

 

 

Articolo 56, paragrafo 1, lettera i)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), decimo trattino, seconda frase

 

 

Articolo 24, paragrafo 2

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), decimo trattino, terza frase

 

 

Articolo 56, paragrafo 1, lettera i)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), undicesimo e dodicesimo trattino

 

 

Articolo 56, paragrafo 1, lettere j) e k)

 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)

 

 

Articolo 57, paragrafo 1

 

Articolo 9, paragrafo 3

 

 

Articolo 58, primo e secondo comma

 

Articolo 9, paragrafo 3, lettere a) e b)

 

 

Articolo 58, primo comma lettere a) e b)

 

Articolo 9, paragrafo 4

 

 

Articolo 59, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

 

Articolo 62, punti 1) e 2)

 

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma, prima frase

 

 

Articolo 63

 

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma, seconda e terza frase

 

 

Articolo 64, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma

 

 

Articolo 65

 

Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, primo, secondo e terzo trattino

 

 

Articolo 66, lettere a), b) e c)

 

Articolo 10, paragrafo 3, primo comma, prima frase

 

 

Articolo 70

 

Articolo 10, paragrafo 3, primo comma, seconda frase

 

 

Articolo 71, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma

 

 

Articolo 71, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 10, paragrafo 3, terzo comma

 

 

Articolo 71, paragrafo 2

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 73

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 74

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera c)

 

 

Articolo 75

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo comma

 

 

Articolo 77

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 2, lettera a)

 

 

Articolo 78, primo comma, lettera a)

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 2, lettera b), prima frase

 

 

Articolo 78, primo comma, lettera b)

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 2, lettera b), seconda frase

 

 

Articolo 78, secondo comma

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettere a) e b)

 

 

Articolo 79, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 87, lettere a) e b)

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera c), prima frase

 

 

Articolo 79, primo comma, lettera c)

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera c), seconda frase

 

 

Articolo 79, secondo comma

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 4, primo e secondo comma

 

 

Articolo 81, primo e secondo comma

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 5

 

 

Articolo 82

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 6, primo comma, prima e seconda frase

 

 

Articolo 80, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 6, primo comma, terza frase

 

 

Articolo 80, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 6, secondo comma

 

 

Articolo 80, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 6, terzo comma

 

 

Articolo 80, paragrafo 2

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 6, quarto comma

 

 

Articolo 80, paragrafo 3

 

Articolo 11, parte A, paragrafo 7, primo e secondo comma

 

 

Articolo 72, primo e secondo comma

 

Articolo 11, parte B, paragrafo 1

 

 

Articolo 85

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