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Document 32006L0095
Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (codified version) (Text with EEA relevance)
Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 374 del 27.12.2006, p. 10–19
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; abrogato da 32014L0035
27.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 374/10 |
DIRETTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2006
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (3), ha subito varie e sostanziali modificazioni (4) ed è perciò opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalità, procedere alla sua codificazione. |
(2) |
Le disposizioni vigenti negli Stati membri, a tutela della sicurezza nell'impiego del materiale elettrico adoperato entro taluni limiti di tensione, possono essere diverse tra loro creando pertanto degli ostacoli agli scambi commerciali. |
(3) |
In alcuni Stati membri e per alcuni materiali elettrici, il legislatore, per conseguire tale obiettivo di sicurezza, fa ricorso a misure di prevenzione e di repressione mediante norme imperative. |
(4) |
In altri Stati membri, il legislatore, per conseguire il medesimo obiettivo, rimanda alle norme tecniche elaborate da istituti di normalizzazione. Questo sistema presenta il vantaggio di un rapido adattamento al progresso tecnico senza peraltro trascurare le esigenze della sicurezza. |
(5) |
Taluni Stati membri procedono ad operazioni di carattere amministrativo volte a riconoscere le norme. Tale riconoscimento non pregiudica in alcun modo il contenuto tecnico delle norme, né limita le loro condizioni di utilizzazione. Detto riconoscimento non può pertanto modificare gli effetti attribuiti, dal punto di vista comunitario, ad una norma armonizzata e pubblicata. |
(6) |
Sul piano comunitario, dovrebbe esistere la libera circolazione del materiale elettrico quando quest'ultimo risponde ad alcuni requisiti in materia di sicurezza riconosciuti in tutti gli Stati membri. Senza pregiudizio di ogni altro tipo di prova, la prova dell'osservanza di questi requisiti può esser data dal rinvio a norme armonizzate che li contemplano. Queste norme armonizzate dovrebbero essere stabilite di comune accordo da organismi che sono notificati da ciascuno Stato membro agli altri Stati membri e alla Commissione e dovrebbero essere oggetto di un'ampia pubblicità. Tale armonizzazione dovrebbe consentire l'eliminazione, sul piano degli scambi commerciali, degli inconvenienti risultanti dalle divergenze fra norme nazionali. |
(7) |
Senza pregiudizio di ogni altro tipo di prova, la conformità del materiale elettrico a tali norme armonizzate può essere presunta dall'apposizione di marchi o dal rilascio di attestati da parte degli organismi competenti oppure, in mancanza, dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. Tuttavia, allo scopo di facilitare l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali, gli Stati membri dovrebbero riconoscere tali marchi o attestati o la summenzionata dichiarazione quali elementi di prova. A tal fine, a detti marchi o attestati dovrebbe esser data pubblicità, in particolare mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(8) |
Per il materiale elettrico per il quale non esistono ancora norme armonizzate, la libera circolazione può essere assicurata, in via transitoria, ricorrendo alle norme o alle disposizioni in materia di sicurezza già elaborate da altri organismi internazionali o da uno degli organismi che stabiliscono le norme armonizzate. |
(9) |
È possibile che materiale elettrico venga messo in libera circolazione, benché non risponda ai requisiti in materia di sicurezza, ed è quindi opportuno prevedere le disposizioni adeguate per ridurre al minimo questo pericolo. |
(10) |
La decisione 93/465/CEE del Consiglio (5) determina i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica. |
(11) |
La scelta delle procedure non dovrebbe comportare un abbassamento del livello della sicurezza del materiale elettrico già fissato nella Comunità. |
(12) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato V, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva per «materiale elettrico», si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all'allegato II.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché il materiale elettrico possa essere immesso sul mercato solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno della Comunità, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni.
2. L'allegato I elenca i principali elementi degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo 1.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché non si creino ostacoli, per ragioni di sicurezza, alla libera circolazione all'interno della Comunità del materiale elettrico se, alle condizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 o 8, esso è conforme alle disposizioni dell'articolo 2.
Articolo 4
Gli Stati membri assicurano che le imprese distributrici di elettricità, per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinino il raccordo e la fornitura di elettricità agli utenti a requisiti di sicurezza più rigorosi di quelli previsti nell'articolo 2.
Articolo 5
Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché, in particolare, le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3, considerino rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico che soddisfa le disposizioni in materia di sicurezza delle norme armonizzate.
Le norme si considerano armonizzate quando, stabilite di comune accordo dagli organismi notificati dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, primo comma, lettera a) sono state pubblicate secondo le procedure nazionali. Esse devono essere aggiornate in funzione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della regola dell'arte in materia di sicurezza.
L'elenco delle norme armonizzate ed i loro riferimenti sono pubblicati, a titolo d'informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
1. Ove non siano ancora state elaborate e pubblicate norme armonizzate ai sensi dell'articolo 5, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3, considerino del pari rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della «International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment» (CEE-el) (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) o della «International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale), per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Le disposizioni in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri non appena la presente direttiva entra in vigore e, in seguito, al momento della loro pubblicazione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, indica le disposizioni e, in particolare, le varianti di cui raccomanda la pubblicazione.
3. Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro eventuali obiezioni alle disposizioni così notificate, menzionando le ragioni di sicurezza che si oppongono all'accettazione di questa o quella disposizione.
Le disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia stata mossa alcuna obiezione sono pubblicate, a titolo d'informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 7
Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 5 o disposizioni in materia di sicurezza pubblicate a norma dell'articolo 6, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3, considerino del pari rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce una sicurezza equivalente a quella richiesta sul proprio territorio.
Articolo 8
1. Prima dell'immissione sul mercato, il materiale elettrico deve essere munito della marcatura CE stabilita nell'articolo 10, che attesta la conformità del materiale alle disposizioni della presente direttiva, compresa la valutazione della conformità di cui all'allegato IV.
2. In caso di contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una relazione, elaborata da un organismo notificato a norma dell'articolo 11, primo comma, lettera b) sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2.
3. Qualora il materiale elettrico sia disciplinato da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che tale materiale si presume conforme anche alle disposizioni di queste altre direttive.
Tuttavia, nel caso in cui una o più di tali direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che il materiale elettrico soddisfa soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano il materiale elettrico.
Articolo 9
1. Se per motivi di sicurezza uno Stato membro vieta l'immissione sul mercato od ostacola la libera circolazione di materiale elettrico, ne informa immediatamente gli altri Stati membri interessati e la Commissione, indicando i motivi della decisione e precisando in particolare:
a) |
se la non conformità all'articolo 2 risulti da una lacuna delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, delle disposizioni di cui all'articolo 6 o delle norme di cui all'articolo 7; |
b) |
se la non conformità all’articolo 2 risulti dalla cattiva applicazione di dette norme o pubblicazioni o dalla mancata osservanza della regola dell'arte di cui al suddetto articolo. |
2. Se altri Stati membri muovono obiezioni alla decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione procede senza indugio ad una consultazione degli Stati membri interessati.
3. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data dell'informazione di cui al paragrafo 1, ove non sia stato possibile raggiungere un accordo, la Commissione sente il parere di uno degli organismi notificati a norma dell'articolo 11, primo comma, lettera b) che abbia sede fuori dal territorio degli Stati membri interessati e non sia intervenuto nella procedura di cui all'articolo 8. Nel parere viene precisato in che misura non sono rispettate le disposizioni dell'articolo 2.
4. La Commissione comunica il parere dell'organismo di cui al paragrafo 3 a tutti gli Stati membri che, entro un mese, possono trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione. Contemporaneamente la Commissione prende conoscenza delle osservazioni delle parti interessate a proposito di tale parere.
5. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, la Commissione formula, se necessario, le raccomandazioni o i pareri adeguati.
Articolo 10
1. La marcatura CE di conformità di cui all'allegato III è apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità sul materiale elettrico o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile.
2. È vietato apporre sui materiali elettrici ogni altra marcatura che possa trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Tuttavia, sul materiale elettrico, sul relativo imballaggio, sull'avvertenza d'uso o sul certificato di garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
3. Fatto salvo l'articolo 9:
a) |
ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare il materiale elettrico alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite da tale Stato membro; |
b) |
nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del materiale elettrico sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio a norma dell’ articolo 9. |
Articolo 11
Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione:
a) |
gli organismi di cui all'articolo 5, secondo comma; |
b) |
gli organismi che elaborano una relazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 o che esprimono un parere a norma dell'articolo 9; |
c) |
gli estremi della pubblicazione di cui all'articolo 5, secondo comma. |
Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica di tali indicazioni.
Articolo 12
La presente direttiva non è applicabile al materiale elettrico destinato all'esportazione verso paesi terzi.
Articolo 13
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 14
La direttiva 73/23/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato V, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 15
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 16
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN
(1) GU C 10 del 14.1.2004, pag. 6.
(2) Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (GU C 82 E dell'1.4.2004, pag. 68) e decisione del Consiglio del 14 novembre 2006.
(3) GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag 1).
(4) Vedi allegato V, parte A.
(5) Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23).
ALLEGATO I
Elementi Principali degli Obiettivi di Sicurezza del Materiale Elettrico Destinato ad essere Adoperato entro taluni Limiti di Tensione
1. |
Requisiti generali
|
2. |
Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico In conformità al punto 1 sono previste misure di carattere tecnico affinché:
|
3. |
Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
|
ALLEGATO II
Materiali e Fenomeni esclusi dal Campo d'Applicazione della Presente Direttiva
Materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione.
Materiali elettrici per radiologia e uso clinico.
Parti elettriche di ascensori e montacarichi.
Contatori elettrici.
Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico.
Dispositivi d'alimentazione di recinti elettrici.
Disturbi radioelettrici.
Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri.
ALLEGATO III
Marcatura CE di Conformità e Dichiarazione CE di Conformità
A. Marcatura CE di conformità
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:
— |
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra. |
— |
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. |
B. Dichiarazione CE di conformità
La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
— |
nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; |
— |
descrizione del materiale elettrico; |
— |
riferimento alle norme armonizzate; |
— |
eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità; |
— |
identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità; |
— |
le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE. |
ALLEGATO IV
Controllo Interno Della Fabbricazione
1. |
Il controllo interno della fabbricazione è la procedura con la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. |
2. |
Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene questa documentazione nel territorio della Comunità a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel mercato comunitario. |
3. |
La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della direttiva. Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale elettrico; essa contiene:
|
4. |
Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica. |
5. |
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano. |
ALLEGATO V
Parte A
Direttiva abrogata e modifica successiva
Direttiva del Consiglio 73/23/CEE Direttiva del Consiglio 93/68/CEE Articolo 1, punto 12 e articolo 13 |
Parte B
Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione
(di cui all'articolo 14)
Direttiva |
Termine di recepimento |
Termine di applicazione |
73/23/CEE 93/68/CEE |
21 agosto 1974 (1) 1o luglio 1994 |
— 1o gennaio 1995 (2) |
(1) Nel caso della Danimarca il termine è stato prorogato di cinque anni, vale a dire fino al 21 febbraio 1978. Cfr. articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 73/23/CEE.
(2) Gli Stati membri dovevano consentire fino al 1o gennaio 1997 la commercializzazione e la messa in servizio dei prodotti conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1o gennaio 1995. Cfr. articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 93/68/CEE.
ALLEGATO VI
Tavola di Concordanza
Direttiva 73/23/CEE |
Presente direttiva |
Articoli 1-7 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a) Articolo 8, paragrafo 3, lettera b) Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino Articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino Articolo 9, paragrafi 2-5 Articolo 10 Articolo 11, primo trattino Articolo 11, secondo trattino Articolo 11, terzo trattino Articolo 12 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 — — Articolo 14 Allegati I-IV — — |
Articoli 1-7 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3, primo comma Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) Articolo 9, paragrafi 2-5 Articolo 10 Articolo 11, lettera a) Articolo 11, lettera b) Articolo 11, lettera c) Articolo 12 — Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Allegati I-IV Allegato V Allegato VI |