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Document 32006L0033

    Direttiva 2006/33/CE della Commissione, del 20 marzo 2006 , che modifica la direttiva 95/45/CE per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 82 del 21.3.2006, p. 10–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 330M del 28.11.2006, p. 285–288 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/01/2009; abrogato da 32008L0128

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/33/oj

    21.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 82/10


    DIRETTIVA 2006/33/CE DELLA COMMISSIONE

    del 20 marzo 2006

    che modifica la direttiva 95/45/CE per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

    sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

    considerando quando segue:

    (1)

    La direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (2), stabilisce i criteri di purezza per i coloranti menzionati nella direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (3).

    (2)

    Il giallo tramonto FCF (E 110) è un colorante autorizzato dalla direttiva 94/36/CE destinato ad essere utilizzato in determinati prodotti alimentari. È scientificamente provato che, in talune circostanze, la fabbricazione di giallo tramonto può dar luogo ad impurità del tipo Sudan I [1-(fenilazo)-2-naftalenolo]. Il Sudan I è un colorante vietato e una sostanza indesiderabile nei prodotti alimentari. La sua presenza nel giallo tramonto dovrà di conseguenza limitarsi ad un tenore inferiore alla soglia di rilevazione, ossia a 0,5 mg/kg. I criteri di purezza per il giallo tramonto devono pertanto essere modificati di conseguenza.

    (3)

    È necessario tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi relative agli additivi che figurano nel Codex alimentarius, così come elaborate dal comitato misto di esperti FAO/OMS per gli additivi alimentari (CMEAA). Il comitato ha attivato un programma sistematico di sostituzione del test per i metalli pesanti — espressi in piombo — in tutte le specifiche esistenti relative agli additivi alimentari con soglie appropriate per i metalli interessati. Occorre pertanto modificare di conseguenza tali limiti per il giallo tramonto FCF (E 110).

    (4)

    Il biossido di titanio (E 171) è un colorante autorizzato dalla direttiva 94/36/CE da utilizzarsi in determinati prodotti alimentari. Il biossido di titanio può essere fabbricato in cristalli sotto forma di anatasio o di rutilo. La forma cristallina del biossido di titanio rutilo differisce dall’anatasio per la struttura e le proprietà ottiche (perlescenza). La necessità di utilizzare il biossido di titanio rutilo sotto forma di cristalli come colorante nei prodotti alimentari e nei rivestimenti sottili per compresse di integratori alimentari è dettata da ragioni tecnologiche. Il 7 dicembre 2004 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha affermato che l’uso del biossido di titanio rutilo in forma cristallina o amorfa non pone problemi dal punto di vista della sicurezza. I requisiti di purezza per il biossido di titanio (E 171) vanno pertanto rivisti al fine di includere la sostanza anche sotto forma di anatasio e di rutilo.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare la direttiva 95/45/CE.

    (6)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L’allegato alla direttiva 95/45/CE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 aprile 2007. Essi comunicano immediatamente tali disposizioni alla Commissione e le trasmettono una tabella delle corrispondenze tra tali disposizioni e la presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/47/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 24).

    (3)  GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


    ALLEGATO

    L’allegato della direttiva 95/45/CE, parte B è modificato come segue.

    1)

    Il testo relativo al giallo tramonto FCF (E 110) è sostituito dal seguente:

    «E 110 GIALLO TRAMONTO FCF

    Sinonimi

    CI giallo per alimenti 3, giallo arancio S

    Definizione

    Il giallo tramonto FCF è composto essenzialmente dal sale bisodico del 2-idrossi-1-(4-solfonatofenilazo)naftalen-6-solfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico quali principali componenti non coloranti.

    Il giallo tramonto FCF è descritto come sale sodico. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.

    Classe

    Coloranti monoazoici

    Colour Index n.

    15985

    EINECS

    220-491-7

    Denominazione chimica

    Disodio 2-idrossi-1-(4-solfonatofenilazo)naftalen-6-solfonato

    Formula chimica

    C16H10N2Na2O7S2

    Peso molecolare

    452,37

    Tenore

    Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore all’85 % calcolate come sali sodici

    E1 % 1 cm 555 in soluzione acquosa a pH 7, a circa 485 nm

    Descrizione

    Polvere o granuli di colore rosso-arancione

    Identificazione

    A.

    Spettrometria

    Estinzione massima in soluzione acquosa a pH 7, a circa 485 nm

    B.

    Soluzione acquosa color arancione

     

    Purezza

    Sostanze insolubili in acqua

    Non più di 0,2 %

    Coloranti accessori

    Non più di 5,0 %

    1-(fenilazo)-2-naftalenolo (Sudan I)

    Non più di 0,5 mg/kg

    Composti organici diversi dai coloranti:

     

    acido 4-amminobenzen-1-solfonico

    acido 3-idrossinaftalen-2,7-disolfonico

    acido 6-idrossinaftalen-2-solfonico

    acido 7-idrossinaftalen-1,3-disolfonico

    acido 4,4′-diazoamminodi-(benzensolfonico)

    acido 6,6′-diazoamminodi-(benzensolfonico)

    Totale non superiore a 0,5 %

    Ammine primarie aromatiche non solfonate

    Non più di 0,01 % (calcolate come anilina)

    Sostanze estraibili in etere

    Non più di 0,2 % (in condizioni di neutralità)

    Arsenico

    Non più di 3 mg/kg

    Piombo

    Non più di 2 mg/kg

    Mercurio

    Non più di 1 mg/kg

    Cadmio

    Non più di 1 mg/kg»

    2)

    Il testo relativo al biossido di titanio (E 171) è sostituito dal seguente:

    «E 171 BIOSSIDO DI TITANIO

    Sinonimi

    CI pigmento bianco 6

    Definizione

    Il biossido di titanio è costituito essenzialmente da anatasio puro di biossido di titanio che può essere ricoperto da piccole quantità di allumina e/o di silice per migliorare le proprietà tecnologiche del prodotto.

    Classe

    Composti inorganici

    Colour Index n.

    77891

    EINECS

    236-675-5

    Denominazione chimica

    Biossido di titanio

    Formula chimica

    TiO2

    Peso molecolare

    79,88

    Tenore

    Contenuto non inferiore a 99 % in assenza di allumina e silice

    Descrizione

    Polvere bianca o lievemente colorata

    Identificazione

    Solubilità

    Insolubile in acqua e nei solventi organici. Si scioglie lentamente in acido fluoridrico ed in acido solforico concentrato e caldo.

    Purezza

    Perdita all’essiccamento

    Non più di 0,5 % (per 3 ore a 105 °C)

    Perdita alla combustione

    Non più di 1,0 % in assenza di prodotti volatili (a 800 °C)

    Ossido di alluminio e/o anidride silicica

    Totale non superiore a 2,0 %

    Sostanze solubili in HCl 0,5 N

    Non più di 0,5 % in assenza di allumina e di silice, inoltre, per prodotti contenenti allumina e/o silice, non più di 1,5 % sulla base del prodotto commerciale.

    Sostanze solubili in acqua

    Non più di 0,5 %

    Cadmio

    Non più di 1 mg/kg

    Antimonio

    Non più di 50 mg/kg dopo dissoluzione completa

    Arsenico

    Non più di 3 mg/kg dopo dissoluzione completa

    Piombo

    Non più di 10 mg/kg dopo dissoluzione completa

    Mercurio

    Non più di 1 mg/kg dopo dissoluzione completa

    Zinco

    Non più di 50 mg/kg dopo dissoluzione completa»


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