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Document 32006D1983

Decisione n. 1983/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , relativa all'anno europeo del dialogo interculturale (2008)

GU L 412 del 30.12.2006, p. 44–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1983/oj

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 412/44


DECISIONE N. 1983/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

relativa all'anno europeo del dialogo interculturale (2008)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il trattato che la istituisce, la Comunità europea ha il compito di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa e di contribuire allo sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

(2)

L'effetto combinato degli allargamenti successivi dell'Unione europea (UE), della maggiore mobilità dovuta al mercato unico, dei flussi migratori vecchi e nuovi, dell'intensificazione degli scambi con il resto del mondo attraverso il commercio, l'istruzione, le attività ricreative e la globalizzazione in generale, accresce le interazioni tra cittadini europei e quanti vivono nell'UE e le diverse culture, lingue, etnie e religioni in Europa e altrove.

(3)

I cittadini europei e tutti coloro che vivono nell'UE in modo temporaneo o permanente dovrebbero pertanto avere l'opportunità di partecipare al dialogo interculturale e realizzarsi pienamente in una società diversa, pluralista, solidale e dinamica, non soltanto in Europa, ma in tutto il mondo.

(4)

Al centro del progetto europeo, è importante fornire i mezzi per il dialogo interculturale e il dialogo tra i cittadini per rafforzare il rispetto della diversità culturale e rispondere alle complesse esigenze delle nostre società e della coesistenza di identità culturali e credi diversi. È inoltre importante sottolineare il contributo delle varie culture al patrimonio e al modo di vivere degli Stati membri dell'UE e riconoscere che la cultura e il dialogo interculturale costituiscono gli strumenti per eccellenza per imparare a vivere insieme armoniosamente.

(5)

Il dialogo interculturale contribuisce così alla realizzazione di varie priorità strategiche dell'UE, in particolare:

rispettando e promuovendo la diversità culturale in Europa, migliorando la coesistenza e contribuendo a creare una cittadinanza europea attiva e aperta al mondo fondata sui valori comuni dell'UE;

contribuendo a garantire le pari opportunità e la non discriminazione all'interno dell'UE includendo la strategia di Lisbona rinnovata, per la quale l'economia della conoscenza ha bisogno di persone capaci di adattarsi ai cambiamenti e di sfruttare tutte le fonti d'innovazione possibili per accrescere la prosperità;

accentuando la dimensione culturale ed educativa contestuale alla strategia di Lisbona rinnovata, e, così facendo, incentivando l'economia culturale e creativa nell'UE generatrice di crescita e di occupazione;

sostenendo l'impegno dell'UE a favore della solidarietà, della giustizia sociale, dello sviluppo di un'economia sociale di mercato, della cooperazione e di una maggiore coesione nel rispetto dei suoi valori comuni;

permettendo all'UE di fare meglio sentire la sua voce nel mondo e di stringere rapporti di cooperazione efficaci con i paesi vicini, estendendo una zona di stabilità, di democrazia e di prosperità comune al di là dell'UE e, in questo modo, incrementando il benessere e la sicurezza dei cittadini europei e di quanti vivono nell'UE.

(6)

Il dialogo interculturale costituisce una dimensione importante di molteplici politiche e strumenti comunitari, nei settori dei fondi strutturali, dell'istruzione, dell'apprendimento permanente, della gioventù, della cultura, della cittadinanza e dello sport, della parità di genere, dell'occupazione e degli affari sociali, della lotta contro le discriminazioni e l'esclusione sociale, della lotta contro il razzismo e la xenofobia, dell'asilo e dell'integrazione degli immigrati, dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile, della politica audiovisiva e della ricerca.

(7)

Esso costituisce altresì un aspetto di rilievo crescente nelle relazioni esterne dell'UE, in particolare con i paesi in fase di adesione e candidati all'adesione, i paesi dei Balcani occidentali, i paesi candidati ad accordi di associazione con l'UE, i paesi partner della politica europea di vicinato e altri paesi terzi, in particolare i paesi in via di sviluppo.

(8)

Sulla base di esperienze e iniziative comunitarie, è fondamentale promuovere la partecipazione ad un dialogo interculturale di ogni cittadino, uomo e donna in modo paritetico, di ogni Stato membro e della società europea nel suo insieme, specie tramite la cooperazione strutturata con la società civile. Questa impostazione contribuisce a creare un sentimento d'identità europea integrando le differenze e dando forma ai vari aspetti dell'appartenenza a una comunità.

(9)

Ai fini della presente decisione, la nozione di «cittadinanza attiva europea» non dovrebbe applicarsi ai soli cittadini dell'UE secondo la definizione dell'articolo 17 del trattato CE, ma ad ogni persona che viva in modo permanente o temporaneo nell'UE.

(10)

I valori comuni dell'UE sono quelli definiti nell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

(11)

È essenziale assicurare la complementarità e un'impostazione orizzontale di tutte le azioni comunitarie, nazionali, regionali e locali che comportano una forte dimensione di dialogo interculturale, visto che l'anno europeo del dialogo interculturale contribuirà a renderle più visibili e coerenti. La pianificazione di azioni a livello sia comunitario sia nazionale deve tener conto, se del caso, dell'esperienza maturata con le azioni realizzate nell'ambito dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007).

(12)

L'anno europeo del dialogo interculturale dovrebbe anche contribuire a integrare il dialogo interculturale quale priorità orizzontale e trasversale delle politiche, nelle azioni e nei programmi comunitari enucleando e condividendo le migliori prassi nella sua promozione. Un riconoscimento visibile delle prassi e dei progetti migliori nel settore del dialogo interculturale incoraggerà le parti interessate e promuoverà l'idea in seno alla società civile.

(13)

Potrebbe essere sviluppata, se del caso, la cooperazione con altre istituzioni internazionali, come il Consiglio d'Europa e l'UNESCO, in particolare per tener conto della loro esperienza e competenza nella promozione del dialogo interculturale.

(14)

Occorrerà altresì garantire la complementarità tra l'anno europeo del dialogo interculturale e tutti gli aspetti esterni delle iniziative di promozione del dialogo interculturale sviluppate nei quadri appropriati, comprese quelle con i paesi dell'EFTA parti dell'accordo SEE, i paesi dei Balcani occidentali e i paesi partner della politica europea di vicinato. Sarà inoltre importante assicurare la complementarità con ogni altra iniziativa di cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i paesi in via di sviluppo, che sia pertinente per gli obiettivi dell'anno europeo del dialogo interculturale.

(15)

Le azioni di dialogo interculturale da sviluppare nell'ambito degli strumenti pertinenti in materia di relazioni esterne dovrebbero fra l'altro riflettere l'interesse reciproco connesso con lo scambio di esperienze e di valori coi paesi terzi e promuovere la conoscenza reciproca, il rispetto e la comprensione delle rispettive culture.

(16)

La presente decisione si rivolge agli Stati membri. I paesi candidati all'adesione dovrebbero essere strettamente associati alle azioni intraprese nell'ambito dell'anno europeo del dialogo interculturale attraverso iniziative di promozione dello sviluppo del dialogo interculturale nei quadri pertinenti di cooperazione e di dialogo, in particolare nel contesto del dialogo tra le società civili dell'UE e di tali paesi (4).

(17)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata dell'azione, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5).

(18)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6). Un comitato consultivo è ritenuto appropriato al tipo e alla portata dell'azione prevista.

(19)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della necessità, in particolare, di partenariati multilaterali e di scambi transnazionali su scala comunitaria, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

L'anno 2008 è proclamato «anno europeo del dialogo interculturale» per contribuire a dare espressione e un elevato profilo a un processo sostenuto di dialogo interculturale che continuerà oltre l'anno stesso.

Articolo 2

Obiettivi

1.   Gli obiettivi generali dell'anno europeo del dialogo interculturale sono di contribuire a:

promuovere il dialogo interculturale come processo in cui quanti vivono nell'UE possono migliorare la loro capacità di adattarsi ad un ambiente culturale più aperto ma anche più complesso in cui, nei diversi Stati membri e anche all'interno di ciascuno di essi, coesistono identità culturali e credenze diverse;

mettere in evidenza il dialogo interculturale come opportunità di contribuire a una società pluralistica e dinamica, in Europa e nel mondo intero, e da essa trarre profitto;

sensibilizzare quanti vivono nell'UE, in particolare i giovani, all'importanza di sviluppare una cittadinanza europea attiva e aperta sul mondo, rispettosa della diversità culturale e fondata sui valori comuni dell'UE definiti nell'articolo 6 del trattato UE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

porre in risalto il contributo delle varie culture ed espressioni della diversità culturale al patrimonio e ai modi di vita degli Stati membri.

2.   Gli obiettivi specifici dell'anno europeo del dialogo interculturale sono i seguenti:

cercare di sensibilizzare quanti vivono nell'UE, in particolare i giovani, all'importanza di partecipare al dialogo interculturale nella vita quotidiana;

adoperarsi per identificare, condividere e dare un riconoscimento europeo visibile alle migliori pratiche di promozione del dialogo interculturale in tutta l'UE, in particolare tra i giovani e i bambini;

rafforzare il ruolo dell'istruzione come mezzo importante per insegnare la diversità, aumentare la comprensione delle altre culture e sviluppare competenze e migliori prassi sociali, nonché mettere in evidenza il ruolo centrale dei mezzi di comunicazione nella promozione del principio di uguaglianza e della comprensione reciproca;

rendere più visibili e coerenti e promuovere tutti i programmi e le azioni della Comunità che contribuiscono al dialogo interculturale e assicurarne la continuità;

contribuire ad esplorare nuovi approcci al dialogo interculturale che implichino la cooperazione di un'ampia varietà di attori dei diversi settori.

Articolo 3

Contenuto dei provvedimenti

I provvedimenti adottati per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono specificati nell'allegato.

Essi comprendono la realizzazione delle seguenti attività o un sostegno alle stesse:

a)

manifestazioni e iniziative di portata europea che mirano a promuovere il dialogo interculturale, coinvolgendo direttamente o raggiungendo in altro modo il maggior numero possibile di persone, e mettono in rilievo le realizzazioni e le esperienze sul tema dell'anno europeo del dialogo interculturale;

b)

manifestazioni ed iniziative a livello nazionale e regionale con una forte dimensione europea dirette a promuovere gli obiettivi dell'anno europeo del dialogo interculturale, coinvolgendo direttamente o raggiungendo in altro modo il maggior numero possibile di persone con specifico riferimento ad azioni relative all'educazione civica e alla percezione dell'altro nella sua differenza;

c)

campagne d'informazione e di promozione, in particolare in cooperazione con organi d'informazione e organizzazioni della società civile a livello comunitario e nazionale per diffondere i messaggi chiave relativi agli obiettivi dell'anno europeo del dialogo interculturale e al riconoscimento delle migliori prassi, soprattutto tra i giovani e i bambini;

d)

indagini e studi su scala comunitaria o nazionale e consultazioni con reti transnazionali e con le parti interessate della società civile al fine di valutare e documentare la preparazione, l'efficacia e l'impatto dell'anno europeo del dialogo interculturale per gettare le basi dei suoi sviluppi a lungo termine.

Articolo 4

Cooperazione degli Stati membri

Ogni Stato membro designa un organismo nazionale di coordinamento o un organismo amministrativo equivalente, incaricato di organizzare la partecipazione di questo Stato membro all'anno europeo del dialogo interculturale e comunica alla Commissione la sua designazione entro un mese dall'adozione della presente decisione.

Ogni Stato membro provvede a che il summenzionato organismo associ in modo appropriato le varie parti interessate al dialogo interculturale a livello nazionale, regionale e locale.

Il succitato organismo provvede al coordinamento, a livello nazionale, delle azioni relative all'anno europeo del dialogo interculturale.

Articolo 5

Attuazione

1.   Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2.   Occorre rivolgere un'attenzione particolare alla cooperazione con le istituzioni europee, in particolare il Parlamento europeo.

Articolo 6

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4.   I rappresentanti nazionali nel comitato sono nominati, di preferenza, dall'organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 4.

Articolo 7

Disposizioni finanziarie

1.   Le misure di portata comunitaria di cui alla parte A dell'allegato possono essere sovvenzionate, fino a un importo pari all'80 % del loro costo totale, dal bilancio generale dell'Unione europea.

2.   Le misure di cui alla parte B dell'allegato possono essere sovvenzionate, fino a un importo pari al 50 % del loro costo totale, dal bilancio generale dell'Unione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 8.

3.   Le misure di portata comunitaria di cui alla parte C dell'allegato danno luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 8

Procedura di presentazione e di selezione delle domande

1.   Le decisioni di concessione di sovvenzioni sono prese dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2. La Commissione assicura una ripartizione equa ed equilibrata tra gli Stati membri e tra i diversi settori di attività interessati, tenendo conto al tempo stesso della qualità dei progetti proposti.

2.   Le domande di sovvenzione, presentate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione dall'organismo di cui all'articolo 4.

Articolo 9

Organizzazioni internazionali

Ai fini dell'anno europeo del dialogo interculturale, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali appropriate, in particolare con il Consiglio d'Europa e l'UNESCO, cercando con scrupolo di garantire la visibilità della partecipazione dell'UE.

Articolo 10

Ruolo della Commissione

1.   La Commissione assicura la coerenza tra le misure previste dalla presente decisione e le altre azioni e iniziative comunitarie.

2.   La Commissione si adopera affinché i paesi candidati siano associati all'anno europeo del dialogo interculturale sulla base della loro partecipazione a numerosi programmi comunitari che comprendono una dimensione di dialogo interculturale e sviluppando iniziative specifiche nei quadri adeguati, in particolare nell'ambito del dialogo tra le società civili dell'UE e di paesi candidati.

3.   La Commissione assicura la complementarità tra le misure adottate per raggiungere gli obiettivi dell'anno europeo del dialogo interculturale e le iniziative che possono essere sviluppate in quadri pertinenti di cooperazione e di dialogo, con i paesi dell'EFTA parti dell'accordo SEE, i paesi dei Balcani occidentali e i paesi partner della politica europea di vicinato.

4.   La Commissione assicura la complementarità con ogni altra iniziativa di cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i paesi in via di sviluppo, pertinenti per gli obiettivi di dialogo interculturale per l'anno europeo.

Articolo 11

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 è pari a 10 000 000 EUR. L'azione preparatoria deve limitarsi al 30 % del bilancio globale.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   La Commissione assicura che, quando sono attuate azioni finanziate a norma della presente decisione, gli interessi finanziari della Comunità sono salvaguardati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati e, quando sono accertate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a norma dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (7), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (8), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (9).

2.   Per quanto riguarda le azioni comunitarie finanziate a norma della presente decisione, per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 s'intende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o a bilanci gestiti dalle Comunità, attraverso una spesa indebita.

3.   La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del contributo finanziario a favore di un'azione se accerta irregolarità, in particolare l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione, della decisione individuale o del contratto che assegna il contributo finanziario in questione, o se risulta che, senza che sia stata chiesta l'approvazione della Commissione, l'azione è stata oggetto di una modifica rilevante incompatibile con la natura o con le condizioni d'attuazione della suddetta azione.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

5.   Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10).

Articolo 13

Vigilanza

1.   Per ogni azione finanziata a norma della presente decisione il beneficiario trasmette relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e l'oggetto delle relazioni.

2.   Per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo ad un'azione, il beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute in relazione a tale azione.

3.   La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che i progetti finanziati siano realizzati correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 14

Seguito e valutazione

Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione, i risultati e la valutazione generale delle misure di cui all'articolo 3 per fungere da base a future politiche, misure ed azioni dell'UE in tale settore.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


(1)  GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 42.

(2)  GU C 206 del 29.8.2006, pag. 44.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 1o giugno 2006, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Cfr. la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2005 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al dialogo tra le società civili dell'UE e dei paesi candidati.

(5)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(7)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(8)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(10)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO

MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

A.   Cofinanziamento di azioni su scala comunitaria

Un numero limitato di azioni emblematiche di portata europea miranti alla sensibilizzazione, specie dei giovani, agli obiettivi dell'anno europeo del dialogo interculturale può fruire di un contributo comunitario fino all'80 % del costo totale.

Queste azioni possono in particolare consistere in manifestazioni, tra cui manifestazioni comunitarie di apertura e di chiusura dell'anno europeo del dialogo interculturale in cooperazione con le presidenze in esercizio nel corso dell'anno 2008.

Indicativamente, circa il 30 % della dotazione finanziaria totale sarà destinato a queste azioni.

B.   Cofinanziamento di azioni su scala nazionale

Azioni a livello nazionale con una forte dimensione europea possono soddisfare le condizioni richieste per fruire di un contributo comunitario fino al 50 % del costo totale.

Queste azioni possono riguardare in particolare il cofinanziamento di un'iniziativa nazionale per Stato membro.

Indicativamente, circa il 30 % della dotazione finanziaria totale sarà destinato a queste azioni.

C.   Azioni su scala comunitaria

1)

Azioni di informazione e di promozione comprendenti:

a)

una campagna di informazione coordinata su scala comunitaria e articolata negli Stati membri, basata sulle migliori pratiche di dialogo interculturale a tutti i livelli;

b)

cooperazione con il settore privato, gli organi d'informazione, gli istituti di istruzione e altri partner della società civile per diffondere informazioni sull'anno europeo del dialogo interculturale;

c)

l'ideazione di un logo e di slogan da utilizzare in collegamento con qualsiasi attività legata all'anno europeo del dialogo interculturale e la produzione di strumenti promozionali da rendere disponibili in tutta la Comunità;

d)

misure idonee per fare conoscere i risultati e rendere più visibili programmi, azioni ed iniziative comunitarie che contribuiscono agli obiettivi dell'anno europeo del dialogo interculturale e per far avere un riconoscimento europeo alle prassi migliori, soprattutto tra i giovani e i bambini;

e)

la diffusione di materiali e strumenti didattici destinati in modo primario agli istituti di istruzione, la promozione di scambi sulla diversità culturale e il dialogo interculturale;

f)

la creazione di un portale web per rendere le azioni nel campo del dialogo interculturale accessibili al grande pubblico e per guidare i promotori di progetti relativi al dialogo interculturale attraverso le varie azioni e i programmi comunitari pertinenti.

2)

Altre azioni:

Indagini, studi su scala comunitaria e consultazioni con reti transnazionali e con i soggetti interessati della società civile al fine di valutare e di riferire sulla preparazione per l'anno europeo del dialogo interculturale e gettare le basi dei suoi sviluppi a lungo termine.

3)

Il finanziamento assumerà generalmente la forma di acquisto diretto di beni e di servizi tramite gare con procedura aperta e/o ristretta; potrà anche avvenire tramite sovvenzioni.

Le risorse finanziarie dedicate alla voce C non superano il 40 % della dotazione finanziaria totale.

D)   Azioni che fruiscono di un sostegno comunitario non finanziario

La Comunità concederà un sostegno non finanziario, compresa l'autorizzazione scritta di utilizzare il logo, una volta elaborato, e altri materiali associati all'anno europeo del dialogo interculturale, ad iniziative di organismi pubblici o privati che garantiscano alla Commissione che tali iniziative, attuate nel corso del 2008, possono contribuire in misura rilevante al raggiungimento degli obiettivi dell'anno europeo del dialogo interculturale. Le iniziative organizzate in paesi terzi in associazione o in cooperazione con l'anno europeo del dialogo interculturale e non finanziate nell'ambito dello stesso potranno anch'esse fruire del sostegno non finanziario della Comunità e utilizzare il logo e altri materiali associati all'anno europeo del dialogo interculturale.


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