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Document 32006D1016

    2006/1016/CE: Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità

    GU L 414 del 30.12.2006, p. 95–103 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 200M del 1.8.2007, p. 740–748 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1016/oj

    30.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 414/95


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 2006

    che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità

    (2006/1016/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dal 1963 la Banca europea per gli investimenti (la «BEI») effettua operazioni al di fuori della Comunità a sostegno delle politiche esterne della Comunità.

    (2)

    La maggior parte di tali operazioni è stata realizzata su richiesta del Consiglio e ha beneficiato di una garanzia a carico del bilancio comunitario gestita dalla Commissione. Per il periodo 2000-2007 la garanzia della Comunità è stata istituita con decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Repubblica sudafricana) (2) e con le decisioni 2001/777/CE (3) e 2005/48/CE (4) per azioni di finanziamento specifiche alle varie regioni.

    (3)

    Per sostenere l'azione esterna dell'UE senza incidere sul merito di credito della BEI, si dovrebbe offrire alla BEI una garanzia a carico del bilancio della Comunità per le operazioni realizzate al di fuori della Comunità. Occorre incoraggiare la BEI ad aumentare le operazioni realizzate al di fuori della Comunità senza garanzia della Comunità, in particolare nei paesi in fase di preadesione e nei paesi mediterranei, nonché nei paesi di altre regioni con un merito di credito a livello di «investimento», e occorre specificare che la garanzia della Comunità copre i rischi di natura politica o governativa.

    (4)

    La garanzia della Comunità dovrebbe coprire le perdite derivanti da prestiti e da garanzie su prestiti a favore di progetti di investimento ammissibili finanziati dalla BEI nei paesi coperti dallo strumento di assistenza preadesione (5) («IPA»), dallo strumento europeo di vicinato e partenariato (6) («ENPI») e dallo strumento di cooperazione allo sviluppo («DCI»), quando il prestito o la garanzia sono stati concessi sulla base di un accordo sottoscritto non cessato né annullato (di seguito le «operazioni di finanziamento della BEI»).

    (5)

    Gli importi coperti dalla garanzia della Comunità a norma della presente decisione dovrebbero rappresentare i massimali dei finanziamenti della BEI nell'ambito della garanzia della Comunità. Essi non dovrebbero costituire obiettivi che la BEI debba necessariamente raggiungere.

    (6)

    Le politiche dell'UE in materia di relazioni esterne sono state oggetto di revisione e ampliamento negli ultimi anni. Ciò ha interessato in particolare la strategia di preadesione, definita nel documento di strategia sull'ampliamento pubblicato dalla Commissione nel 2005, la politica europea di prossimità, definita nel documento di strategia della Commissione del 12 maggio 2004, il nuovo partenariato con l'America latina e con l'Asia sudorientale, nonché i partenariati strategici dell'UE con la Russia, la Cina e l'India.

    (7)

    Dal 2007 le relazioni esterne dell'UE saranno altresì sostenute dai nuovi strumenti finanziari, ossia l'IPA, l'ENPI, il DCI e lo strumento per la stabilità (7).

    (8)

    È opportuno che le operazioni di finanziamento della BEI siano coerenti con le politiche esterne dell'UE e garantiscano il sostegno di queste ultime, anche per quanto riguarda specifici obiettivi regionali. I finanziamenti della BEI assicurando completa coerenza con le azioni dell'UE dovrebbero integrare i corrispondenti strumenti, programmi e politiche comunitari di assistenza nelle varie regioni. Inoltre la protezione dell'ambiente e la sicurezza energetica degli Stati membri dovrebbe far parte degli obiettivi di finanziamento della BEI in tutte le regioni ammissibili. Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere realizzate nei paesi che rispettano una condizionalità adeguata e conforme agli accordi di alto livello dell'UE su aspetti politici e macroeconomici.

    (9)

    È opportuno rafforzare il dialogo tra la Commissione e la BEI sulle politiche nonché la pianificazione strategica e la coerenza tra i finanziamenti della BEI e della Commissione. Occorre potenziare il legame tra le attività realizzate dalla BEI al di fuori della Comunità e le politiche dell'UE tramite il rafforzamento della cooperazione tra la BEI e la Commissione sia a livello centrale che in loco. Tale coordinamento rafforzato dovrebbe includere tra l'altro la consultazione reciproca preventiva sugli aspetti politici, la preparazione di documenti di importanza reciproca e la programmazione dei progetti. Un'importanza particolare riveste la consultazione preventiva sui documenti di programmazione strategica redatti dalla Commissione o dalla BEI, al fine di massimizzare le sinergie tra le attività della BEI e quelle della Commissione e di misurare i progressi realizzati verso il conseguimento degli obiettivi politici dell'UE.

    (10)

    Nei paesi in fase di preadesione, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero riflettere le priorità definite nei partenariati per l'adesione, nei partenariati europei, negli accordi di stabilizzazione e di associazione e nei negoziati con l'UE. Nei Balcani occidentali l'azione dell'UE dovrebbe passare gradualmente dal sostegno alla ricostruzione al sostegno preadesione. In questo contesto, l'attività della BEI dovrebbe altresì favorire, dove necessario, anche l'aspetto della costruzione istituzionale, in cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali («IFI») attive nella regione. Nel periodo 2007-2013 il finanziamento a favore dei paesi candidati (Croazia, Turchia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia) dovrebbe avvenire sempre più nel quadro dello strumento di preadesione messo a disposizione dalla BEI, strumento che dovrebbe essere esteso progressivamente agli altri potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, in funzione dei progressi da essi realizzati nel processo di adesione.

    (11)

    Per quanto riguarda i paesi coperti dall'ENPI, è opportuno che la BEI prosegua e consolidi le sue attività nell'area del Mediterraneo, prestando maggiore attenzione allo sviluppo del settore privato. Al riguardo sono necessarie la cooperazione dei paesi partner per agevolare lo sviluppo del settore privato e stimolare le riforme strutturali, in particolare quelle del settore finanziario e altre misure volte a facilitare le attività della BEI, in particolare per far sì che la BEI possa emettere obbligazioni nei mercati locali. Per quanto riguarda l'Europa orientale, il Caucaso meridionale e la Russia, la BEI dovrebbe potenziare le sue attività nei paesi interessati in linea con un'adeguata condizionalità, conforme agli accordi di alto livello conclusi tra l'UE e il paese interessato su aspetti politici e macroeconomici. In questa regione la BEI dovrebbe finanziare progetti che presentano un interesse significativo per l'UE nei settori dei trasporti, dell'energia, delle telecomunicazioni e dell'infrastruttura ambientale. Occorre dare priorità ai progetti relativi alle estensioni dei principali assi della rete transeuropea, ai progetti aventi implicazioni transfrontaliere per uno o più Stati membri e ai progetti importanti che favoriscono l'integrazione regionale tramite l'aumento della connettività. Nel settore dell'ambiente, è opportuno che in Russia la BEI dia priorità ai progetti da realizzare nel quadro del partenariato ambientale per la dimensione settentrionale. Nel settore energetico, rivestono un'importanza particolare i progetti riguardanti l'approvvigionamento strategico e il trasporto di energia. Le operazioni di finanziamento della BEI in questa regione dovrebbero essere realizzate in stretta cooperazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), in particolare secondo le condizioni da definire nel protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, la BEI e la BERS.

    (12)

    Le operazioni di finanziamento della BEI in Asia e in America latina saranno gradualmente allineate alla strategia di cooperazione dell'UE in queste regioni e integreranno gli strumenti finanziati con le risorse del bilancio comunitario. La BEI dovrebbe cercare di estendere gradualmente le sue attività ad un più grande numero di paesi di queste regioni, ivi compresi i paesi meno prosperi. A sostegno degli obiettivi dell'UE i finanziamenti della BEI nei paesi dell'Asia e dell'America latina dovrebbero focalizzarsi sulla sostenibilità ambientale (compresa la mitigazione dei cambiamenti climatici) e i progetti relativi alla sicurezza energetica, nonché la continuazione della presenza dell'UE in Asia e nell'America latina attraverso gli investimenti esteri diretti e il trasferimento di tecnologia e di know-how. Tenendo conto dell'efficienza in termini di costi, la BEI dovrebbe inoltre poter lavorare direttamente con le imprese locali, in particolare nel settore della sostenibilità ambientale e della sicurezza energetica. Il riesame intermedio procederà a un nuovo esame degli obiettivi delle operazioni di finanziamento della BEI in Asia e nell'America latina.

    (13)

    In Asia centrale la BEI dovrebbe concentrarsi sui grandi progetti di approvvigionamento energetico e di trasporto dell'energia che presentano implicazioni transfrontaliere. Le operazioni di finanziamento della BEI in Asia centrale dovrebbero essere realizzate in stretta cooperazione con la BERS, in particolare secondo le condizioni da definire nel protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, la BEI e la BERS.

    (14)

    Per integrare le attività realizzate dalla BEI nel quadro dell'accordo di Cotonou per i paesi ACP, in Sudafrica la BEI dovrebbe mettere l'accento su progetti infrastrutturali di interesse pubblico (ivi comprese le infrastrutture municipali e la fornitura di acqua e di elettricità) e sul sostegno al settore privato, ivi comprese le PMI. L'attuazione delle disposizioni relative alla cooperazione economica nel quadro dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra l'UE e il Sudafrica permetterà di promuovere ulteriormente le attività della BEI in questa regione.

    (15)

    Al fine di accrescere la coerenza del sostegno globale dell'UE nelle regioni interessate, dovrebbero essere ricercate le opportunità per combinare le operazioni di finanziamento della BEI con le risorse del bilancio UE, se del caso sotto forma di sovvenzioni, di capitale di rischio e di interessi a tasso agevolato, parallelamente all'assistenza tecnica per la preparazione di progetti, l'attuazione o il rafforzamento del quadro giuridico e regolamentare, tramite l'IPA, l'ENPI, lo strumento di stabilità e, nel caso del Sudafrica, il DCI.

    (16)

    La BEI coopera già strettamente con le IFI e con le istituzioni bilaterali europee. Tale cooperazione è disciplinata da protocolli di intesa specifici per ogni regione, che dovrebbero essere approvati dagli organi di governo della BEI. Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'UE e rientranti nel campo di applicazione della presente decisione, ove necessario la BEI dovrebbe cercare di rafforzare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le IFI e con le istituzioni bilaterali europee, ivi compresa, se opportuno, la cooperazione sulla condizionalità del settore, il maggiore ricorso al cofinanziamento e alla partecipazione di altre IFI nelle iniziative globali, quali quelle che promuovono il coordinamento e l'efficienza dell'aiuto.

    (17)

    Le comunicazioni della BEI e della Commissione sulle operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere potenziate. Sulla base delle informazioni trasmesse dalla BEI, la Commissione dovrebbe presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione. La relazione, in particolare, dovrebbe includere una parte sul valore aggiunto, in linea con le politiche dell'UE, e una parte sulla cooperazione con la Commissione, le altre IFI e i donatori bilaterali, incluso il cofinanziamento.

    (18)

    Occorre che la garanzia della Comunità istituita dalla presente decisione copra le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo avente inizio il 1o febbraio 2007 e avente fine il 31 dicembre 2013. Per tenere conto degli sviluppi che interverranno nella prima metà del predetto periodo, la BEI e la Commissione dovrebbero procedere ad un riesame intermedio della decisione. In particolare il riesame dovrebbe includere una valutazione esterna, i cui parametri sono specificati nell'allegato II.

    (19)

    Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero continuare a essere gestite conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI, comprese adeguate misure di controllo, e in ottemperanza delle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'OLAF.

    (20)

    Il fondo di garanzia per le azioni esterne (di seguito «il fondo di garanzia»), istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994 (8), dovrebbe continuare a garantire una riserva di liquidità per il bilancio comunitario in caso di perdite risultanti dalle operazioni di finanziamento della BEI.

    (21)

    È opportuno che la BEI prepari, in consultazione con la Commissione, un programma pluriennale indicativo del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento della BEI, al fine di consentire un idoneo programma di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia. La Commissione dovrebbe tenerne conto ai fini di tale programma nella sua programmazione di bilancio periodica trasmessa all'autorità di bilancio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Garanzia e massimali

    1.   La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (di seguito «la BEI») una garanzia globale (di seguito «la garanzia della Comunità») a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti in relazione a prestiti e garanzie su prestiti concessi per progetti di investimento ammissibili finanziati dalla BEI nei paesi coperti dalla presente decisione, quando il prestito o la garanzia sono stati concessi sulla base di un accordo sottoscritto non cessato né annullato (di seguito «le operazioni di finanziamento della BEI») e conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI e a sostegno dei pertinenti obiettivi di politica esterna dell'Unione europea.

    2.   La garanzia della Comunità è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

    3.   Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI, in tutto il periodo di cui al paragrafo 6, diminuito degli importi annullati, non supera i 27 800 milioni di EUR. Tale massimale è ripartito in due parti:

    a)

    un massimale di base di un importo fisso di 25 800 milioni di EUR, comprendente la sua ripartizione regionale di cui al paragrafo 4, per tutto il periodo di cui al paragrafo 6;

    b)

    un mandato facoltativo di 2 000 milioni di EUR. L'attivazione totale o parziale di questo importo facoltativo e la sua ripartizione regionale è decisa dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 181 A, paragrafo 2, del trattato. La decisione è basata sui risultati del riesame intermedio di cui all'articolo 9.

    4.   Il massimale di base di cui al paragrafo 3, lettera a) è ripartito nei seguenti massimali regionali vincolanti:

    a)

    paesi in fase di preadesione: 8 700 milioni di EUR;

    b)

    paesi coperti dallo strumento di vicinato e partenariato: 12 400 milioni di EUR,

    ripartiti sulla base dei seguenti submassimali indicativi:

    i)

    Paesi mediterranei: 8 700 milioni di EUR;

    ii)

    Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 3 700 milioni di EUR;

    c)

    Asia e America latina: 3 800 milioni di EUR,

    ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

    i)

    America Latina: 2 800 milioni di EUR;

    ii)

    Asia: 1 000 milioni di EUR;

    d)

    Repubblica sudafricana: 900 milioni di EUR.

    5.   Nell'ambito dei massimali regionali, gli organi di governo della BEI possono decidere di riassegnare un importo non superiore al 10 % del massimale regionale tra i sub-massimali.

    6.   La garanzia della Comunità copre le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo avente inizio il 1o febbraio 2007 e avente fine il 31 dicembre 2013.

    7.   Se alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, il Consiglio non ha adottato una decisione che accorda una nuova garanzia della Comunità per le operazioni di finanziamento della BEI al di fuori della Comunità, il periodo è automaticamente prolungato di sei mesi.

    Articolo 2

    Paesi coperti

    1.   L'elenco dei paesi che sono o possono essere ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità è riportato nell'allegato I.

    2.   Per quanto riguarda i paesi elencati nell'allegato I e contrassegnati da «*» e altri paesi non compresi nell'allegato I, l'ammissibilità di tali paesi al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità è decisa dal Consiglio caso per caso, secondo la procedura di cui all'articolo 181 A, paragrafo 2 del trattato.

    3.   La garanzia della Comunità copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi che hanno concluso con la BEI un accordo quadro volto a stabilire le condizioni giuridiche in base alle quali verranno realizzate le operazioni di finanziamento della BEI.

    4.   Se la situazione politica o economica di un determinato paese suscita gravi preoccupazioni, il Consiglio può decidere di sospendere i nuovi finanziamenti della BEI con garanzia della Comunità nel predetto paese secondo la procedura di cui all'articolo 181 A, paragrafo 2 del trattato.

    5.   La garanzia della Comunità non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un determinato paese nei casi in cui l'accordo sulle operazioni di finanziamento della BEI sia stato firmato dopo l'adesione del suddetto paese all'UE.

    Articolo 3

    Coerenza con le politiche dell'Unione europea

    1.   Viene rafforzata la coerenza delle azioni esterne della BEI con gli obiettivi politici esterni dell'Unione europea, al fine di massimizzare le sinergie tra le operazioni di finanziamento della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione europea, in particolare tramite il dialogo regolare e sistematico e la consultazione preventiva su:

    a)

    i documenti strategici preparati dalla Commissione, quali i documenti strategici nazionali e regionali, i piani di azione e i documenti di preadesione;

    b)

    i documenti di pianificazione strategica della BEI e la programmazione dei progetti;

    c)

    altri aspetti politici e operativi.

    2.   La cooperazione avviene su base regionale, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche dell'Unione europea in ogni regione.

    3.   Un'operazione di finanziamento della BEI non potrà beneficiare della garanzia della Comunità qualora la Commissione dia parere negativo sull'operazione nel quadro della procedura di cui all'articolo 21 dello statuto della BEI.

    4.   La coerenza tra le operazioni di finanziamento della BEI e gli obiettivi politici esterni dell'Unione europea è soggetta a verifica conformemente all'articolo 6.

    Articolo 4

    Cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali

    1.   Ove necessario, le operazioni di finanziamento della BEI sono sempre più realizzate in cooperazione e/o con il cofinanziamento della BEI e di altre istituzioni finanziarie internazionali (di seguito «IFI») o istituzioni bilaterali europee, in modo da massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficacia e assicurare una ripartizione ragionevole dei rischi e una condizionalità coerente nei progetti e nei settori.

    2.   La cooperazione è agevolata tramite il coordinamento, da realizzare in particolare nel contesto di protocolli di intesa conclusi, ove opportuno, tra la Commissione, la BEI, le principali IFI e le istituzioni bilaterali europee che operano nelle varie regioni.

    3.   La cooperazione con le IFI e gli altri donatori è valutata in occasione del riesame intermedio di cui all'articolo 9.

    Articolo 5

    Copertura e condizioni di applicazione della garanzia comunitaria

    1.   Per le operazioni di finanziamento della BEI concluse con uno Stato o garantite da uno Stato, e per altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti e/o controllate dallo Stato, sempre che queste altre operazioni di finanziamento della BEI si basino su una valutazione adeguata del rischio da parte della BEI che tenga conto del rischio di credito del paese interessato, la garanzia della Comunità copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti (di seguito «garanzia generale»).

    Ai fini del presente articolo e dell'articolo 6, paragrafo 4, la nozione di Stato include la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, rappresentate dall'Autorità palestinese, e il Cossovo, rappresentato dalla missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite.

    2.   Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la garanzia della Comunità copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici («garanzia di rischio politico»):

    a)

    non trasferibilità della valuta;

    b)

    espropriazione;

    c)

    eventi bellici o disordini civili;

    d)

    denegata giustizia in caso di violazione di contratto.

    Articolo 6

    Comunicazione e contabilità

    1.   Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione dell'impatto e dell'efficacia delle operazioni di finanziamento della BEI a livello progettuale, settoriale, nazionale e regionale, come pure del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi di politica esterna dell'Unione europea, tenendo conto degli obiettivi operativi della BEI. Essa include inoltre una valutazione della portata della cooperazione tra la BEI e la Commissione e tra la BEI e le altre IFI e i donatori bilaterali.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione e sul conseguimento degli obiettivi di politica esterna dell'Unione europea, ivi compresa la cooperazione con le altre IFI.

    3.   La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili, relativi a ogni operazione di finanziamento della BEI e necessari per consentirle di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti europea, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI.

    4.   Ai fini del rispetto da parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi coperti dalla garanzia generale, la BEI fornisce alla Commissione la valutazione dei rischi della BEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento della BEI con beneficiari di prestiti o debitori garantiti diversi dagli Stati.

    5.   La BEI fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 a proprie spese.

    Articolo 7

    Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione

    1.   Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia della Comunità, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati.

    2.   La BEI e la Commissione concludono un accordo per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti al più tardi alla data della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 8.

    Articolo 8

    Accordo sulla garanzia

    La BEI e la Commissione concludono un accordo sulla garanzia per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia della Comunità.

    Articolo 9

    Riesame della decisione

    1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione della presente decisione entro il 30 giugno 2010, accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica, sulla base di una valutazione esterna i cui termini sono specificati nell'allegato II della presente decisione.

    2.   La Commissione presenta una relazione definitiva sull'applicazione della presente decisione entro il 31 luglio 2013.

    Articolo 10

    Applicazione

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, 19 dicembre 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. KORKEAOJA


    (1)  Parere espresso il 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/174/CE (GU L 62 del 3.3.2006, pag. 26).

    (3)  GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41.

    (4)  GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11.

    (5)  Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

    (6)  Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006 (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

    (8)  GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28). [Riferimenti da aggiornare dopo l'adozione della proposta che modifica il meccanismo di dotazione del fondo di garanzia (COM(2005)130 definitivo)].


    ALLEGATO I

    Regioni e paesi coperti dall'articolo 1

    A.   PAESI IN FASE DI PREADESIONE

    1)

    Paesi candidati

    Croazia, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

    2)

    Potenziali paesi candidati

    Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Cossovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (1999).

    B.   PAESI COPERTI DALLO STRUMENTO DI VICINATO E PARTENARIATO

    1)

    Paesi mediterranei

    Algeria, Egitto, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, Israele, Giordania, Libano, Libia (*), Marocco, Siria, Tunisia.

    2)

    Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

    Europa orientale: Moldova, Ucraina, Bielorussia (*);

    Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia;

    Russia: Russia.

    C.   ASIA E AMERICA LATINA

    1)

    America Latina

    Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela.

    2)

    Asia

     

    Asia (esclusa Asia centrale):

    Afghanistan (*), Bangladesh, Bhutan (*), Brunei, Cambogia (*), Cina (comprese Hong Kong e la regione amministrativa speciale di Macao), India, Indonesia, Iraq (*), Corea del Sud, Laos, Malesia, Maldive, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (*), Thailandia, Vietnam, Yemen.

     

    Asia centrale:

    Kazakstan (*), Kirghizistan (*), Tagikistan (*), Turkmenistan (*), Uzbekistan (*).

    D.   AFRICA AUSTRALE

    Sudafrica.


    ALLEGATO II

    Riesame intermedio e parametri per la valutazione del mandato esterno della BEI

    Riesame intermedio

    Nel 2010 sarà effettuato un riesame intermedio nel merito del finanziamento esterno della BEI. Tale riesame, che dovrà essere completamente ispirato da una valutazione esterna da trasmettere al Consiglio, costituirà la base sulla quale gli Stati membri decideranno se e fino a che punto impartire un mandato facoltativo per la copertura di eventuali prestiti in un secondo tempo dopo il 2010, se introdurre altri emendamenti al mandato e in che modo massimizzare il valore aggiunto e l'efficacia delle operazioni della BEI. Entro il 30 giugno 2010 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio il riesame intermedio in quanto base per qualsiasi proposta di modifica del mandato. Il Consiglio prenderà le decisioni del caso previa consultazione del Parlamento europeo.

    Quadro della valutazione

    Il quadro includerà:

    a)

    una valutazione delle attività di finanziamento esterno della BEI. Alcune parti della valutazione saranno svolte in cooperazione con i servizi di valutazione della BEI e della Commissione;

    b)

    una valutazione del maggiore impatto dei prestiti esterni della BEI sull'interazione con altre IFI e altre fonti di finanziamento.

    La valutazione sarà controllata e gestita da un comitato direttivo composto di vari «saggi» nominati dal consiglio dei governatori della BEI, di un rappresentante della BEI e di un rappresentante della Commissione. Il comitato direttivo sarà presieduto da uno di tali «saggi» e si riunirà entro il primo semestre del 2008.

    Il comitato direttivo sarà coadiuvato dai servizi di valutazione della BEI e della Commissione e da esperti esterni, che saranno selezionati tramite una gara indetta dalla Commissione. Il comitato direttivo sarà consultato sui requisiti e sui criteri di selezione degli esperti esterni. Le spese per questi ultimi saranno a carico della Commissione e coperte dalla linea di bilancio dedicata all'approvvigionamento del fondo di garanzia.

    La relazione definitiva di valutazione presentata dal comitato direttivo trarrà conclusioni chiare, basate sulle informazioni raccolte, circa il fondamento da dare alla decisione del riesame intermedio per quanto riguarda l'eventuale liberazione della quota facoltativa per la restante durata del mandato e la distribuzione regionale di finanziamenti aggiuntivi.

    Portata della valutazione

    La valutazione riguarderà i mandati precedenti (2000-2006) e i primi anni del mandato 2007-2013, fino a fine 2009. Essa esaminerà, per ciascun paese, i volumi e gli esborsi del finanziamento dei progetti, l'assistenza tecnica e le operazioni in capitali di rischio. Nell'analisi degli effetti a livello progettuale, settoriale, regionale e nazionale, la valutazione baserà le sue conclusioni sui seguenti elementi:

    a)

    la valutazione approfondita della pertinenza e del risultato (efficacia, efficienza e sostenibilità) delle operazioni della BEI rispetto ai loro obiettivi regionali specifici, inizialmente stabiliti nell'ambito delle relative politiche esterne dell'UE, e la valutazione del loro valore aggiunto (da svolgere congiuntamente tra unità di valutazione della BEI e servizi della Commissione);

    b)

    la valutazione della coerenza con le pertinenti politiche e strategie esterne dell'UE, dell'addizionalità e valore aggiunto delle operazioni della BEI nei primi anni del mandato 2007-2013, nell'ambito degli obiettivi regionali specifici del mandato 2007-2013, e dei corrispondenti indicatori di prestazione che la BEI stabilirà (da svolgere congiuntamente tra unità di valutazione della BEI e servizi della Commissione).

    In tali valutazioni, il valore aggiunto delle operazioni della BEI sarà misurato a fronte di tre elementi: sostegno agli obiettivi politici dell'UE, qualità dei progetti stessi e fonti alternative di finanziamento.

    a)

    l'analisi delle esigenze finanziarie dei beneficiari, la loro capacità di assorbimento e la disponibilità di altre fonti di finanziamento pubblico o privato per i relativi investimenti;

    b)

    la valutazione della cooperazione e della coerenza delle azioni tra BEI e Commissione;

    c)

    la valutazione della cooperazione e delle sinergie tra la BEI e le istituzioni e agenzie finanziarie internazionali e bilaterali.


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