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Document 32006D0968

2006/968/CE: Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2006 , recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina [notificata con il numero C(2006) 6522] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 401 del 30.12.2006, p. 41–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 873–877 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32019R2035

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/968/oj

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 401/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina

[notificata con il numero C(2006) 6522]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/968/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1) e in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina in conformità a tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 prevede anche che tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 9 luglio 2005 debbano essere identificati mediante due mezzi di identificazione. Il primo mezzo di identificazione è costituito dai marchi auricolari ed il secondo è descritto nell'allegato al suddetto regolamento, parte A, punto 4. Uno dei secondi mezzi di identificazione è il transponder elettronico. Inoltre l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 21/2004 stabilisce che, a partire dal 1o gennaio 2008 o da un'altra data che può essere fissata dal Consiglio, l'identificazione elettronica sarà obbligatoria come secondo mezzo di identificazione per tutti gli animali.

(3)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 prescrive l'adozione da parte della Commissione di orientamenti e procedure per l'attuazione dell'identificazione elettronica, al fine di migliorarla. I suddetti orientamenti e le suddette procedure vanno applicati per gli animali per i quali l'identificazione elettronica viene già impiegata come secondo mezzo di identificazione e per tutti gli animali a partire dalla data di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del suddetto regolamento.

(4)

Al fine di garantire che gli identificatori da applicare agli animali delle specie ovina e caprina nel rispetto del regolamento (CE) n. 21/2004 siano leggibili in tutti gli Stati membri, nella presente decisione vanno stabiliti requisiti minimi riguardanti determinate prove di conformità e di funzionamento per l'omologazione degli identificatori.

(5)

Per fornire agli Stati membri indicazioni per quanto riguarda i lettori, la presente decisione deve stabilire i requisiti minimi relativi a determinate prove di conformità e di funzionamento, tenendo conto del fatto che il regolamento (CE) n. 21/2004 non prevede per ogni operatore l'obbligo di possedere un lettore.

(6)

A causa delle diverse condizioni geografiche e dei diversi sistemi di allevamento degli animali delle specie ovina e caprina nella Comunità, gli Stati membri devono avere la possibilità di esigere ulteriori prove di funzionamento che tengano conto delle loro specifiche situazioni nazionali.

(7)

L'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) ha pubblicato norme relative a taluni aspetti dell'identificazione degli animali mediante frequenze radio (RFID). Inoltre il Comitato internazionale per la registrazione degli animali (ICAR) ha elaborato procedure volte a verificare la conformità di determinate caratteristiche della RFID alle norme ISO. Tali procedure sono state pubblicate nell'Accordo internazionale sulle prassi di registrazione nella versione approvata dall'Assemblea generale dell'ICAR del giugno 2004. Le norme ISO sono riconosciute e applicate a livello internazionale: sarebbe quindi opportuno tenerne conto nella presente decisione.

(8)

Il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione ha elaborato orientamenti tecnici in cui si specificano le prove di valutazione del funzionamento e dell'affidabilità dei dispositivi di RFID; essi sono pubblicati sul sito web del CCR come norme tecniche del CCR. Gli elementi essenziali di tali orientamenti saranno presi in considerazione nella presente decisione.

(9)

Il Comitato europeo di Standardizzazione (CEN) ha pubblicato norme tecniche relative al riconoscimento dei laboratori per l'esecuzione delle prove. Le norme EN sono riconosciute e applicate a livello internazionale: sarebbe quindi opportuno tenerne conto nella presente decisione.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla presente decisione stabilisce gli orientamenti e le procedure per l'identificazione elettronica degli animali:

a)

per il secondo mezzo di identificazione, come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 21/2004 e cui si fa riferimento nella parte A, punto 4, quarto trattino dell'allegato al detto regolamento. e

b)

di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 21/2004.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.


ALLEGATO

Orientamenti e procedure per l'omologazione degli identificatori e dei lettori per l'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina a norma del regolamento (CE) n. 21/2004

CAPITOLO I

Definizioni

Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«Codice paese» indica un codice numerico a 3 cifre che rappresenta il nome di un paese secondo la norma ISO 3166;

b)

«Codice d'identificazione nazionale» indica un codice numerico a 12 cifre che identifica un singolo animale a livello nazionale;

c)

«Codice transponder» indica il codice elettronico a 64 bit programmato nel transponder, contenente tra l'altro il codice paese ed il codice di identificazione nazionale e impiegato per l'identificazione elettronica degli animali;

d)

«Identificatore» indica un transponder passivo a sola lettura che applica la tecnologia HDX o FDX-B come definito dalle norme ISO 11784 e 11785 e incorporato in vari mezzi di identificazione come indicato nell'allegato A del regolamento (CE) n. 21/2004;

e)

«Lettore» indica un transceiver sincrono o non sincrono, in grado almeno di:

i)

leggere identificatori; e

ii)

visualizzare il codice paese ed il codice di identificazione nazionale;

f)

«Transceiver sincrono» indica un transceiver completamente conforme alla norma ISO 11785 ed in grado di rilevare la presenza di altri transceiver;

g)

«Transceiver non sincrono» indica un transceiver non conforme al punto 6 della norma ISO 11785 e non in grado di rilevare la presenza di altri transceiver.

CAPITOLO II

Identificatori

1.

L'autorità competente autorizza solo l'impiego di identificatori che hanno almeno superato le prove effettuate secondo i metodi indicati dall'Accordo internazionale sulle prassi di registrazione del Comitato internazionale per la registrazione degli animali (Orientamenti di registrazione ICAR), come indicato dai seguenti punti a) e b), per quanto riguarda gli elementi elencati qui di seguito:

a)

conformità alle norme ISO 11784 e 11785, secondo il metodo indicato al punto 10.2.6.2.1, «Valutazione della conformità dei dispositivi RFID, parte 1: ISO 11784/11785 — conformità dei transponder inclusi l'attribuzione e l'impiego di un codice fabbricante»; e

b)

funzionamento sulle distanze di lettura indicate nella parte A.6, terzo trattino dell'allegato al regolamento (CE) n. 21/2004, conformemente al metodo indicato nella parte 10, appendice 10.5 «Valutazione del funzionamento dei dispositivi RFID, parte 1: ISO 11784/11785 — funzionamento dei transponder» che include la misurazione di:

i)

intensità del campo di attivazione;

ii)

momento dipolare; e

iii)

stabilità della lunghezza in bit per FDX-B e stabilità della frequenza per HDX.

2.

Le prove di cui al punto 1 vanno eseguite su una quantità minima di 50 identificatori di ogni modello da testare.

3.

La struttura del codice del transponder deve essere conforme alla norma ISO 11784 e alle descrizioni della tabella seguente:

Bit numero

Numero di cifre

Numero di combinazioni

Descrizione

1

1

2

Questo bit indica se l'identificatore viene impiegato per l'identificazione di animali o no. In tutte le applicazioni animali tale bit deve essere «1»

2-4

1

8

Contatore retagging (da 0 a 7)

5-9

2

32

Campo «user information». Questo bit deve contenere «04» per codificare il codice NC per animali delle specie ovina e caprina conformemente al capitolo 1, sezione I, parte II dell'allegato al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1)

10-15

2

64

Vuoto — tutti zero (zona riservata per applicazioni future)

16

1

2

Questo bit indica la presenza o l'assenza di un blocco di dati (per l'impiego in animali deve essere «0» = nessun blocco di dati)

17-26

4

1 024

Codice paese come definito al Capitolo 1, punto a)

27-64

12

274 877 906 944

Codice d'identificazione nazionale come definito al Capitolo 1, punto b)

Se il codice d'identificazione nazionale contiene meno di 12 cifre, lo spazio tra il codice d'identificazione nazionale ed il codice paese va completato da zeri

4.

L'autorità competente può richiedere prove aggiuntive di robustezza e resistenza degli identificatori secondo le procedure di cui alla parte 2 degli orientamenti tecnici del Centro comune di ricerca della Commissione (CCR).

5.

L'autorità competente puó esigere che siano rispettati altri criteri di funzionamento per garantire la funzionalità degli identificatori nelle specifiche condizioni geografiche, climatiche e di gestione dello Stato membro in questione.

CAPITOLO III

Lettori

1.

L'autorità competente autorizza solo l'impiego di lettori che hanno superato almeno le prove di conformità alle norme ISO 11784 e 11785 secondo i metodi di cui agli orientamenti per la registrazione ICAR, come indicato ai seguenti punti a) e b), attraverso i test di conformità per:

a)

transceiver sincroni secondo i metodi indicati al punto 10.3.5.2 «Valutazione di conformità dei dispositivi RFID, parte 2:ISO 11784/11785 — conformità dei transceiver»; o

b)

transceiver non sincroni secondo i metodi indicati al punto 10.4.5.2 «Valutazione di conformità dei transceiver non sincroni per i transponder di lettura ISO 11784/11785».

2.

L'autorità competente può imporre:

a)

prove supplementari di robustezza e resistenza meccanica e termica dei lettori, secondo le procedure di cui alla parte 2 degli orientamenti tecnici del CCR; e

b)

prove di funzionamento elettromagnetico come specificato dagli orientamenti sulla registrazione dell'ICAR, sezione 10, appendice 10.6.2 «Valutazione del funzionamento dei dispositivi RFID, parte 2: ISO 11784/11785 — funzionamento dei transceiver palmari».

CAPITOLO IV

Laboratori di prova

1.

L'autorità competente designa laboratori di prova per lo svolgimento delle prove di cui ai Capitoli II e III.

Le autorità competenti, tuttavia, possono designare soltanto i laboratori che operano, sono valutati e accreditati conformemente alle seguenti norme europee (norme EN) o norme equivalenti:

a)

EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura);

b)

EN 45002 «Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova»; e

c)

EN 45003 «Sistema di accreditamento del laboratorio di collaudo e taratura — criteri generali di funzionamento e riconoscimento».

2.

Gli Stati membri elaborano e tengono aggiornati gli elenchi dei laboratori di prova designati dalle autorità competenti e mettono tali informazioni su un sito Web, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


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