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Document 32006D0965

    2006/965/CE: Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

    GU L 397 del 30.12.2006, p. 22–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2009; abrog. impl. da 32009D0470

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/965/oj

    30.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 397/22


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 2006

    che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

    (2006/965/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Comunità cofinanzia azioni degli Stati membri intese a eradicare, contrastare e sorvegliare le malattie degli animali e le zoonosi, sulla base di programmi annuali approvati secondo le norme e la procedura di cui all’articolo 24 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (3).

    (2)

    La verifica delle procedure che regolano la partecipazione della Comunità al finanziamento di programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi, tenendo conto in particolare delle esperienze acquisite nell'ambito delle attività svolte dalla task force per il controllo dell’eradicazione delle malattie negli Stati membri, istituita conformemente all’azione 29 del Libro bianco sulla sicurezza alimentare, ha dimostrato che, adottando una politica di programmi pluriennali e un nuovo elenco delle malattie e delle zoonosi interessate, sarebbe possibile conseguire risultati migliori. Grazie a programmi pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie animali e alle zoonosi, sarebbe possibile conseguire in modo più efficiente ed efficace gli obiettivi di questi programmi, con una gestione migliore e più trasparente e un maggiore controllo finanziario dei programmi, a vantaggio di un più efficace utilizzo dei fondi comunitari. Pertanto, è opportuno modificare le disposizioni che regolano tali programmi per rendere possibile anche un eventuale futuro finanziamento di programmi pluriennali.

    (3)

    Dalla suddetta verifica è emerso inoltre che un elenco ristretto di malattie animali e zoonosi ammissibili al cofinanziamento rafforzerebbe l’efficacia e l’efficienza dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza. L’elenco delle malattie e zoonosi, alla cui eradicazione la Comunità partecipa finanziariamente, dovrebbe essere redatto in funzione delle priorità della Comunità e tenendo conto dei potenziali effetti di tali malattie e zoonosi sulla salute pubblica e sugli scambi internazionali e intracomunitari di animali vivi o di prodotti di origine animale. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni specifiche in materia di lotta contro le zoonosi. Dovrebbe essere possibile modificare l'elenco mediante la procedura del comitato per tener conto delle malattie animali emergenti o di nuovi dati epidemiologici e scientifiche.

    (4)

    Onde semplificare la procedura di approvazione dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza presentati dagli Stati membri alla Commissione, si dovrebbe prevedere una decisione unica di approvazione dei programmi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità al posto delle due decisioni attualmente necessarie, l’una per stabilire l’elenco dei programmi sovvenzionabili e l’altra per approvare gli stessi.

    (5)

    Per consentire alla Commissione di monitorare l’attuazione dei programmi, gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente alla Commissione in merito alle misure realizzate, ai risultati conseguiti e alle spese sostenute.

    (6)

    La decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (4), stabilisce le norme tecniche e le informazioni richieste per i programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza oggetto di una domanda di finanziamento comunitario. Tali requisiti tecnici e di informazione dovrebbero essere aggiornati ed adeguati periodicamente e tempestivamente ai progressi tecnici e scientifici e alle conoscenze acquisite con l’attuazione dei programmi. È pertanto opportuno consentire alla Commissione di adottare e modificare, ove necessario, tali criteri tecnici. La decisione 90/638/CEE del Consiglio dovrebbe essere abrogata di conseguenza.

    (7)

    La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES (5), dispone l’integrazione dei sistemi informatici preesistenti (Animo e Shift) nel nuovo sistema. È pertanto opportuno tener conto dei progressi tecnici compiuti nell’informatizzazione delle procedure veterinarie e fornire le risorse necessarie per la realizzazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici integrati del settore veterinario tenendo conto, se del caso, dell'esistenza di banche dati nazionali.

    (8)

    La raccolta di informazioni è indispensabile ai fini di una migliore messa a punto e attuazione della legislazione in materia di salute degli animali e di sicurezza alimentare. Inoltre, si avverte l’urgente esigenza di diffondere il più ampiamente possibile in tutta la Comunità le informazioni relative alla legislazione in materia di salute degli animali e di sicurezza alimentare. È auspicabile, pertanto, estendere l'ambito d’applicazione della decisione 90/424/CEE onde includere la salute animale e la sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale nel finanziamento della politica d’informazione nel campo della protezione degli animali.

    (9)

    La decisione 2006/53/CE del Consiglio, che modifica la decisione 90/424/CEE, disponeva che fosse concesso un contributo finanziario comunitario per le misure di eradicazione attuate dagli Stati membri per combattere l'influenza aviaria. È auspicabile che tale contributo copra anche le spese sostenute dagli Stati membri per indennizzare gli allevatori per le perdite subite a causa della distruzione di uova.

    (10)

    Inoltre, la decisione 90/424/CEE prevede che agli Stati membri sia fornita assistenza tecnica e scientifica per lo sviluppo della normativa comunitaria e la formazione in campo veterinario. Alla luce dell'esperienza passata, è auspicabile estendere la possibilità di ottenere tale assistenza ad organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

    (11)

    Ai fini di chiarezza, è inoltre opportuno modificare la decisione 90/424/CEE per consentire ad uno Stato membro di informare la Commissione di essere direttamente minacciato dalla comparsa delle malattie animali in un paese terzo o in un altro Stato membro e di estendere le malattie animali di cui all'articolo 6 di tale decisione a quelle figuranti nell'allegato.

    (12)

    La decisione 90/424/CEE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 90/424/CEE è così modificata:

    1)

    all'articolo 1, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi»;

    2)

    all'articolo 3 bis, paragrafo 3, il primo trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per l’indennizzo dei proprietari per i costi di abbattimento del pollame o di altri volatili tenuti in cattività e per il valore delle uova distrutte.»;

    3)

    all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Lo Stato membro che sia direttamente minacciato dalla comparsa o dalla propagazione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro, di una delle malattie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 3 bis, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, paragrafo 1 o all'allegato, informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure che intende adottare per proteggersi.»;

    4)

    il titolo del capitolo 3 del titolo I è sostituito dal seguente:

    5)

    l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 16

    La Comunità partecipa all'attuazione di una politica d'informazione nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza degli alimenti di origine animale fornendo un contributo finanziario per:

    a)

    la creazione e lo sviluppo di strumenti informatici, tra cui una banca dati appropriata per:

    i)

    la raccolta e la conservazione di tutte le informazioni relative alla normativa comunitaria nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale;

    ii)

    la divulgazione delle informazioni di cui al punto i) alle autorità competenti, ai produttori e ai consumatori tenendo conto, se del caso, delle interfacce con le banche dati nazionali;

    b)

    la realizzazione degli studi necessari per la preparazione e lo sviluppo della normativa nel settore della salvaguardia del benessere degli animali.»;

    6)

    l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

    «La Comunità può intraprendere o aiutare gli Stati membri o organizzazioni internazionali ad intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario, nonché per lo sviluppo dell'insegnamento o della formazione in campo veterinario.»;

    7)

    l’intestazione del titolo II è sostituita dalla seguente:

    8)

    l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 24

    1.   Ai fini del rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi figuranti nell’allegato (“programmi”) è introdotta un’azione finanziaria della Comunità.

    L’elenco figurante nell’allegato può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 41, per tener conto in particolare delle epizoozie emergenti che mettono a rischio la salute degli animali e, indirettamente, la salute pubblica o alla luce di nuovi dati epidemiologici o scientifici.

    2.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione i programmi annuali o pluriennali previsti per l'anno successivo, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario della Comunità.

    I programmi presentati dopo il 30 aprile non sono ammissibili al finanziamento nell’esercizio successivo.

    I programmi presentati dagli Stati membri contengono come minimo:

    a)

    una descrizione della situazione epidemiologica della malattia prima della data di avvio del programma;

    b)

    la descrizione e la delimitazione della zona geografica e amministrativa in cui sarà applicato il programma;

    c)

    la durata prevista del programma, le misure da applicare e gli obiettivi da raggiungere alla sua scadenza;

    d)

    un'analisi dei costi prevedibili e una stima dei benefici previsti del programma.

    I criteri particolareggiati, compresi quelli che interessano più Stati membri, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 41.

    In ciascun programma pluriennale presentato dallo Stato membro, le informazioni richieste secondo i criteri stabiliti nel presente paragrafo sono fornite per ciascun anno del periodo di validità del programma.

    3.   La Commissione può invitare uno Stato membro a presentare un programma pluriennale o, eventualmente, ad estendere la durata del programma annuale presentato qualora essa ritenga necessaria una programmazione pluriennale onde garantire una lotta più efficiente ed efficace contro una determinata epizoozia, la sua eradicazione e sorveglianza, a fronte, in particolare, dei rischi che questa può comportare per la salute degli animali e, indirettamente, per la salute pubblica.

    La Commissione può coordinare i programmi regionali che coinvolgono più Stati membri, in cooperazione con gli Stati membri interessati.

    4.   La Commissione esamina, sotto il profilo veterinario e finanziario, i programmi presentati dagli Stati membri.

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni supplementari pertinenti che quest'ultima ritiene necessarie ai fini della valutazione del programma.

    La data di scadenza annuale del periodo previsto per la raccolta delle informazioni relative ai programmi è il 15 settembre.

    5.   Entro il 30 novembre di ogni anno, è approvato quanto segue secondo la procedura di cui all’articolo 42:

    a)

    i programmi, eventualmente modificati per tener conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 4;

    b)

    l’ammontare del contributo finanziario della Comunità;

    c)

    l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità;

    d)

    eventuali condizioni cui può essere soggetto il contributo finanziario della Comunità.

    I programmi sono approvati al massimo per sei anni.

    6.   Le modifiche da apportare ai programmi sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 42.

    7.   Per ciascun programma approvato gli Stati membri presentano alla Commissione le seguenti relazioni:

    a)

    relazioni tecniche e finanziarie intermedie;

    b)

    entro il 30 aprile di ogni anno una relazione tecnica particolareggiata, contenente la valutazione dei risultati conseguiti e una distinta dettagliata delle spese sostenute nell'esercizio precedente.

    8.   Le domande di rimborso delle spese sostenute da uno Stato membro nell'anno precedente per un determinato programma sono presentate alla Commissione entro il 30 aprile.

    In caso di ritardo nella presentazione delle domande di rimborso, il contributo finanziario della Comunità è ridotto il 1° giugno del 25 %, il 1° agosto del 50 %, il 1° settembre del 75 % e il 1° ottobre dello stesso anno del 100 %.

    Entro il 30 ottobre di ogni anno la Commissione decide in merito al finanziamento da parte della Comunità, sulla base delle relazioni tecniche e finanziarie presentate, a norma del paragrafo 7, dallo Stato membro interessato.

    9.   Gli esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco in collaborazione con l'autorità competente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un'applicazione uniforme della presente decisione, a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (6).

    Nel realizzare tali controlli, gli esperti della Commissione possono essere coadiuvati da un gruppo di esperti istituito secondo la procedura di cui all'articolo 41.

    10.   Le modalità d’applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 41.

    11.   Gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro dei programmi operativi stabiliti a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1198/2006 (7) per l’eradicazione delle malattie degli animali d’acquacoltura di cui all'allegato.

    I fondi sono assegnati secondo le procedure di cui al presente articolo, con i seguenti adattamenti:

    a)

    l'aliquota dell'aiuto è conforme a quella stabilita nel regolamento (CE) n. 1198/2006;

    b)

    il paragrafo 8 del presente articolo non si applica.

    L'eradicazione va effettuata a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (8), o nel quadro di un programma di eradicazione elaborato, approvato e condotto a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, di detta direttiva

    9)

    l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 26

    Gli impegni di bilancio della Comunità per il sostegno cofinanziamento dei programmi sono eseguiti annualmente. Gli impegni di spesa per i programmi pluriennali sono decisi in applicazione dell'articolo 76, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 maggio 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9). Nel caso dei programmi pluriennali, il primo impegno di bilancio è effettuato dopo la loro approvazione. Ogni impegno successivo da parte della Commissione è effettuato sulla base della decisione di accordare un contributo finanziario di cui all’articolo 24, paragrafo 5.

    10)

    gli articoli 29, 29 bis, 32 e 33 sono soppressi;

    11)

    l'articolo 37 bis, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Il contributo finanziario della Comunità può essere concesso per l'informatizzazione delle procedure veterinarie inerenti:

    a)

    agli scambi commerciali intracomunitari e alle importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale,

    b)

    alla realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informatici integrati nel settore veterinario ivi comprese, se del caso, le interfacce con le banche dati nazionali.»;

    12)

    l'articolo 43 bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 43 bis

    Ogni quattro anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione sanitaria degli animali e sul rapporto costo-efficacia dei programmi dei vari Stati membri, compresa una illustrazione dei criteri adottati».

    13)

    l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La decisione 90/638/CEE è abrogata a partire dalla data di entrata in vigore della decisione sulla fissazione dei criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 2, quarto comma della decisione 90/424/CEE e delle modalità di applicazione di cui all'articolo 24, paragrafo 10 della stessa decisione.

    Articolo 3

    Per i programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente decisione continuano ad applicarsi le disposizioni pertinenti della decisione 90/424/CEE, prima che venga modificata dalla presente decisione. A prescindere dall'articolo 24, paragrafo 1 i programmi relativi alla leucosi bovina enzootica e al morbo di Aujeszky; possono essere finanziati fino al 31 dicembre 2010.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. KORKEAOJA


    (1)  Parere del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Parere del 26 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/782/CE (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 57).

    (4)  GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27 Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

    (5)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63 Decisione modificata dalla decisione 2005/123/CE (GU L 39 dell'11.2.2005, pag. 53).

    (6)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

    (7)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

    (8)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.»;

    (9)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.»;


    ALLEGATO

    Malattie degli animali e zoonosi

    Tubercolosi bovina

    Brucellosi bovina

    Brucellosi ovina e caprina (B. melitensis)

    Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato

    Peste suina africana

    Malattia vescicolare dei suini

    Peste suina classica

    Necrosi ematopoietica infettiva

    Anemia infettiva del salmone

    Antrace

    Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

    Influenza aviaria

    Rabbia

    Echinococcosi

    Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST)

    Campilobatteriosi

    Listeriosi

    Salmonellosi (salmonella zoonotica)

    Trichinosi

    E. coli produttori di verocitotossine (VTEC)

    Viremia primaverile delle carpe (VPC)

    Setticemia emorragica virale (VHS)

    Virus erpetico delle carpe koi (KHV)

    Infezione da Bonamia ostreae

    Infezione da Marteilia refringens

    Malattia dei punti bianchi nei crostacei.


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