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Document 32006D0903
2006/903/EC: Commission Decision of 3 May 2006 relating to a proceeding under Article 81 of the Treaty establishing the European Community and Article 53 of the EEA Agreement against Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L'Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA and Arkema SA. (Case COMP/F/C.38.620 — Hydrogen Peroxide and perborate) (notified under document number C(2006) 1766) (Text with EEA relevance)
2006/903/CE: Decisione della Commissione, del 3 maggio 2006 , relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA. (Caso COMP/F/C.38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) [notificata con il numero C(2006) 1766] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2006/903/CE: Decisione della Commissione, del 3 maggio 2006 , relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA. (Caso COMP/F/C.38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) [notificata con il numero C(2006) 1766] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 353 del 13.12.2006, pp. 54–59
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
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13.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 353/54 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2006
relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA.
(Caso COMP/F/C.38.620 – Perossido di idrogeno e perborato)
[notificata con il numero C(2006) 1766]
(i testi in lingua inglese, francese e italiana sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/903/CE)
1. SINTESI DELL’INFRAZIONE
1.1. Destinatari
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(1) |
La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:
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(2) |
I destinatari della presente decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continua dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE relativa al perossido di idrogeno (HP) e al suo derivato, il perborato di sodio (PBS), nell’intero territorio SEE («l’infrazione»). La durata dell’infrazione constatata nella decisione va dal 31 gennaio 1994 al 31 dicembre 2000. L’infrazione è consistita prevalentemente nello scambio tra concorrenti di informazioni segrete e importanti in termini commerciali concernenti il mercato e/o le imprese, nella limitazione e/o controllo della produzione e delle capacità potenziali ed effettive, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti e nella fissazione e monitoraggio dei prezzi (obiettivi di prezzo). |
1.2. Il settore del perossido di idrogeno e del perborato
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(3) |
L'HP è un forte agente ossidante che offre diverse applicazioni industriali. Si tratta di un liquido chiaro, incolore, disponibile in commercio sotto forma di soluzione acquosa in concentrazioni generalmente comprese tra il 30 e il 70 %. Come prodotto finale, l'HP viene utilizzato come agente sbiancante nelle industrie della fabbricazione della pasta di legno e della carta, per lo sbiancamento delle fibre tessili, per la disinfezione e per altre applicazioni ambientali, tra cui il trattamento delle acque reflue. Esso è inoltre impiegato come materia prima per la produzione di altri prodotti derivati, come i persali (che comprendono il PBS) e l'acido peracetico. |
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(4) |
Il PBS, come del resto il percarbonato di sodio (PCS), è utilizzato principalmente come sostanza attiva nei detergenti sintetici e nei detersivi in polvere. Nell’ambito dell’attuale procedimento sono stati esaminati sia il PBS che il PCS. Tuttavia, in seguito alle risposte alla comunicazione degli addebiti e alle argomentazioni svolte in occasione dell'audizione orale, non si può stabilire che l’infrazione si sia estesa anche al PCS. Pertanto la decisione riguarda unicamente l’infrazione relativa all’HP e al PBS ma non al PCS, benché la comunicazione degli addebiti includesse anche il PCS. |
1.3. L’offerta
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(5) |
HP: durante il periodo dell’infrazione, nel SEE erano presenti sei fornitori principali: la società leader era Solvay con una quota di mercato pari all’incirca al [20-30] %, seguita da EKA. Gli altri operatori erano Atofina, Kemira, Degussa e Foret. Air Liquide e Ausimont hanno venduto HP rispettivamente fino al giugno 1998 e al maggio 2002. Esisteva infine un numero ridotto di rivenditori che importavano HP da paesi dell’Europa orientale e da paesi extra-europei. Negli ultimi anni non vi sono stati nuovi operatori sul mercato. |
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(6) |
PBS: le imprese attive nel SEE durante l’intero periodo dell’infrazione o parte di esso erano: Degussa, Foret, Solvay, Caffaro (che tuttavia ha sospeso la produzione nel 1999), Atofina (che ha cessato la produzione nel 1999), Air Liquide (che ha smesso nel 1994) e Ausimont. |
1.4. La domanda
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(7) |
Durante il periodo dell’infrazione, i principali acquirenti di HP nel mercato SEE erano relativamente poco numerosi (sei-otto) e provenivano prevalentemente dalla filiera della pasta di legno e della carta, che negoziavano contratti a livello SEE a prezzi applicabili nell’intero ambito SEE. |
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(8) |
I principali clienti (ossia i produttori scandinavi e tedeschi di pasta di legno e carta) negoziavano contratti ad un prezzo unico per forniture presso molteplici siti in tutto il territorio SEE. Le spese di trasporto erano a carico del fornitore, che poteva quindi avere interesse ad ottenere HP da una fonte geograficamente più vicina alle fabbriche dei clienti. |
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(9) |
Nei persali, durante il periodo dell’infrazione, la domanda proveniva da un esiguo numero di grandi società multinazionali: 75-80 % degli acquisti SEE di persali si concentravano nelle mani di un piccolo numero di clienti. Ciascuno di essi centralizzava le operazioni di acquisto a livello europeo negoziando gli acquisti due volte all'anno. Essi erano soliti acquistare persali da più di un fornitore, onde mantenere, in tal modo, un certo grado di pressione concorrenziale. |
1.5. Ambito geografico
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(10) |
L’infrazione ha riguardato l’intero territorio SEE in cui vi era domanda dei prodotti oggetto dell’indagine. |
1.6. Funzionamento del cartello
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(11) |
La durata del cartello accertata nella decisione va dal 31 gennaio 1994 al 31 dicembre 2000. |
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(12) |
La collusione può essere descritta come segue: essa ha riguardato lo scambio di informazioni relative al mercato (inclusi i prezzi e i volumi delle vendite), la ripartizione del mercato, la limitazione/controllo della produzione e delle fonti di approvvigionamento, nonché la fissazione dei prezzi. Si ritiene che il comportamento illecito concernente i due prodotti sia correlato e faccia parte di un unico piano globale e che costituisca quindi un’infrazione unica benché il comportamento, per quanto riguarda l’HP e il PBS separatamente, possa, del pari, ricadere nel divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE. |
1.7. Procedura
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(13) |
Nel dicembre 2002 Degussa ha informato la Commissione dell’esistenza di un cartello nel settore dell’HP e del PBS ed ha espresso l’intenzione di collaborare con la Commissione in base alla comunicazione del 2002 relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (1) («la comunicazione sul trattamento favorevole»). Degussa ha fornito alla Commissione prove concrete che hanno consentito di effettuare accertamenti, nel marzo 2003, nei locali di tre società (l’indagine nei confronti di altre imprese è stata inizialmente svolta mediante richiesta di informazione). |
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(14) |
Dopo gli accertamenti, cinque altre società hanno presentato richiesta di riduzione delle ammende. A tre di esse è stata concessa la riduzione dell'ammenda conformemente ai punti 23 e 26 della comunicazione sul trattamento favorevole, più precisamente EKA, Atofina e Solvay. Le richieste di Kemira e Solexis sono state respinte. |
2. AMMENDE
2.1. Importo di base
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(15) |
L’importo di base dell’ammenda è determinato secondo la gravità e la durata dell’infrazione. |
2.1.1. Gravità
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(16) |
Per valutare la gravità dell’infrazione, la Commissione ne prende in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante. |
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(17) |
Tenuto conto della natura dell’infrazione commessa e del fatto che ha avuto un impatto e ha interessato l’intero ambito SEE, nel quale i mercati dell’HP e del PBS avevano un valore totale di circa 470 milioni di euro nel 1999, ossia l’ultimo anno intero dell’infrazione, la Commissione ritiene che le imprese, cui è destinata la presente decisione, abbiano commesso un’infrazione molto grave dell’articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. |
2.1.2. Trattamento differenziato
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(18) |
Nella categoria delle infrazioni molto gravi, la forcella di sanzioni previste consente di differenziare il trattamento da riservare alle imprese onde tener conto della loro effettiva capacità economica e quindi di causare un danno consistente alla concorrenza. Ciò è appropriato nei casi, come quello di specie, in cui vi è una notevole disparità tra le quote di mercato delle imprese partecipanti all’infrazione. |
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(19) |
La Commissione, valutando il fatturato dei rispettivi prodotti per ciascuna impresa e raffrontandoli al fatturato totale di HP e PBS ai fini della determinazione del peso individuale, ha tenuto conto del fatto che talune imprese erano unicamente attive sul mercato di uno dei due prodotti interessati. La Commissione, in tal modo, ha tenuto conto dell’impatto effettivo del comportamento illecito delle singole imprese sulla concorrenza. Considerato che possono essere vendute varietà diverse di HP e PBS, le vendite basate sull’ammontare del valore totale sembrano essere un indicatore più attendibile delle capacità degli operatori. Tali cifre indicano che Solvay era l’operatore di mercato principale nel SEE con una quota di vendite congiunte pari a circa il [20- 30] %. Solvay è pertanto collocata nella prima categoria. Degussa, che deteneva una quota di mercato del [10-20] %, è posta nella seconda categoria. Foret, EKA, Atofina, Kemira e Ausimont, con quote di mercato del [5-15] % rispettivamente, sono collocate nella terza categoria. Infine, Caffaro, con una quota del mercato di PBS di [5-10] % nell’ultimo anno intero di partecipazione all’infrazione, cioè nel 1998, ed una quota di vendite rispetto al mercato globale dell'HP e PBS del [1-5] % è posta nella quarta categoria. |
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(20) |
Nel caso di Caffaro, la Commissione ha tenuto conto del fatto che, malgrado i vari legami esistenti tra i due prodotti, non è stato appurato che Caffaro fosse al corrente o avrebbe necessariamente dovuto essere a conoscenza del piano globale degli accordi anticoncorrenziali. Di conseguenza, date le circostanze specifiche del caso, l’importo di base dell’ammenda calcolata per Caffaro è ridotto del 25 %. |
2.1.3. Sufficiente effetto dissuasivo
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(21) |
Nella categoria delle infrazioni molto gravi, la forcella delle possibili ammende permette inoltre di fissare le ammende a un livello tale da garantirne un effetto sufficientemente dissuasivo, tenuto conto della dimensione delle singole imprese. A questo riguardo, la Commissione rileva che nel 2005, ossia nell’esercizio finanziario più recente rispetto alla presente decisione, il fatturato a livello mondiale di Total è stato di 143 miliardi di euro, quello di Elf Aquitaine di 120 miliardi, quello di Akzo di 13 miliardi, quello di Degussa 11,750 milioni, quello di Solvay di 8,560 milioni e quello di Edison di 6,650 milioni di euro. La Commissione ritiene pertanto opportuno moltiplicare l’ammenda destinata a Total per un fattore di 3, che è basato sulla dimensione delle società madri, Elf Aquitaine e Total, le quali hanno ciascuna un fatturato di gran lunga superiore a 100 miliardi di euro. Akzo e Degussa, con un fatturato pari per entrambe a circa il 10 % di quello di Total, sono anch’esse imprese di dimensioni molto grandi, avendo realizzato un fatturato nettamente superiore a 10 miliardi di euro. Pertanto si ritiene opportuno moltiplicare per un fattore di 1,75 l’ammenda da infliggere a dette imprese. Dato che Solvay ha registrato un fatturato di 8,560 milioni di euro, la Commissione ritiene opportuno moltiplicare per un fattore pari a 1,5 l’ammenda da infliggere a Solvay. Visto che Edison ha realizzato un fatturato di 6,650 milioni di euro, la Commissione ritiene opportuno moltiplicare per un fattore pari a 1,25 l’ammenda da infliggere a detta impresa. Considerato che Ausimont è stata trasferita ad un’altra impresa, nella fattispecie, il fattore di moltiplicazione si applica unicamente all’ammenda inflitta ad Edison. |
2.1.4. Maggiorazione per la durata
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(22) |
Degussa, Solvay e Kemira hanno partecipato all’infrazione dal 31 gennaio 1994 al 31 dicembre 2000, ossia per un periodo di sei anni e undici mesi. Tutte queste imprese hanno commesso un’infrazione di lunga durata. Gli importi iniziali delle ammende dovrebbero di conseguenza essere maggiorati del 10 % per ciascun anno intero dell’infrazione e dovrebbero essere ulteriormente maggiorati del 5 % per ogni periodo residuo di 6 mesi o più, ma inferiore a un anno. Ciò equivale ad una maggiorazione in percentuale del 65 % dell’importo iniziale dell’ammenda da comminare a ciascuna impresa. EKA ha partecipato all’infrazione dal 31 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1999, ossia per un periodo di cinque anni e undici mesi, mentre Atofina e Ausimont vi hanno partecipato dal 12 maggio 1995 al 31 dicembre 2000, ossia per un periodo di cinque anni e sette mesi. Ciò equivale ad una maggiorazione del 55 % dell’importo di base delle ammende da infliggere a ciascuna impresa (2). Foret ha partecipato all’infrazione dal 29 maggio 1997 al 13 dicembre 1999, per un periodo di due anni e sette mesi. Ciò equivale ad una maggiorazione del 25 %. Caffaro ha partecipato all’infrazione dal 29 maggio 1997 al 31 dicembre 1998, ossia per un anno e sette mesi. Ciò equivale ad una maggiorazione del 15 % dell’importo di base. |
2.2. Circostanze aggravanti
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(23) |
All’epoca dell’infrazione, le imprese Atofina, Degussa, Edison e Solvay erano già state destinatarie di precedenti decisioni della Commissione concernenti attività di cartello (3). Il fatto che le imprese abbiano ripetuto lo stesso tipo di comportamento nello stesso settore o in settori diversi da quello nei quali in precedenza erano state loro inflitte sanzioni, dimostra che le prime sanzioni non le avevano indotte a cambiare comportamento. Ciò costituisce per la Commissione una circostanza aggravante. Siffatta circostanza aggravante giustifica un amento del 50 % dell’importo di base dell'ammenda da infliggere alle imprese succitate (4). |
2.3. Circostanze attenuanti
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(24) |
Nel caso di Caffaro, è opportuno ridurre del 50 % l’ammenda da infliggerle per il ruolo passivo e minore che ha svolto nell’infrazione, rispetto agli altri partecipanti al cartello. |
2.4. Applicazione del limite del 10 % del fatturato
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(25) |
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003, per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione l’ammenda non deve superare il 10 % del suo fatturato. Quanto al limite del 10 %, se «vari destinatari costituiscono “l’impresa”, ossia il soggetto economico responsabile dell’infrazione incriminata, (...) all’epoca in cui la decisione è adottata, (...) il limite può essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di detta impresa, ossia di tutte le parti che la costituiscono considerate complessivamente. Per contro, se siffatto soggetto economico successivamente si è suddiviso, i singoli destinatari della decisione hanno diritto all’applicazione individuale a ciascuno di esso del limite in questione» (5). |
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(26) |
Il fatturato annuo realizzato a livello mondiale da Solexis nel 2005 è stato di 256 190 307 euro. L’ammenda imposta a Solexis pertanto non deve essere superiore a 25 619 000 euro. |
2.5. Applicazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole
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(27) |
Degussa, EKA, Atofina, Solvay, Solexis e Kemira hanno presentato richiesta in base alla comunicazione sul trattamento favorevole. Esse hanno cooperato con la Commissione in diverse fasi dell’indagine al fine di beneficiare del trattamento favorevole previsto nella comunicazione del 2002 succitata. |
2.5.1. Punto 8, lettera a) — Immunità
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(28) |
Degussa è stato il primo produttore europeo di HP e di persali a informare la Commissione dell’esistenza di un cartello nel mercato dell’HP nonché nel mercato del PBS collegato all’HP. Degussa ha collaborato su base permanente e tempestiva durante l’intera procedura amministrativa della Commissione e ha fornito alla Commissione tutti gli elementi di prova in suo possesso relativi alla sospettata infrazione, indicando i particolari di riunioni svoltesi tra i concorrenti per quanto concerne entrambi i prodotti, permettendo alla Commissione di dimostrare l’esistenza di un cartello per i due prodotti. Degussa ha cessato di partecipare alla sospettata infrazione a partire dal momento in cui ha presentato gli elementi di prova di cui al punto 8 lettera a) della comunicazione sul trattamento favorevole e non ha agito in alcun modo per costringere altre imprese a partecipare all’infrazione. Degussa può quindi beneficiare della piena immunità dall’ammenda che altrimenti le sarebbe stata inflitta. |
2.5.2. Punto 23, lettera b), primo trattino (riduzione del 30-50 %)
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(29) |
EKA è stata la seconda impresa a contattare la Commissione conformemente alla comunicazione sul trattamento favorevole, il 29 marzo 2003, e la prima impresa a soddisfare i requisiti di cui al punto 21 della medesima, in quanto ha fornito alla Commissione elementi di prova che costituiscono un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in possesso della Commissione al momento della presentazione. |
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(30) |
EKA ha posto fine alla sua partecipazione all’infrazione entro il momento in cui ha presentato gli elementi di prova e la sua partecipazione è cessata definitivamente. La Commissione intende pertanto concederle una riduzione dell’ammenda nella forcella del 30-50 %. La commissione ha concesso a EKA una riduzione del 40 % dell’ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta. |
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(31) |
Gli elementi di prova forniti da EKA hanno permesso alla Commissione di far risalire l’esistenza del cartello al 31 gennaio 1994. Gli elementi di prova forniti da EKA per il periodo relativo all’infrazione antecedente al 14 ottobre 1997 riguardavano fatti precedentemente ignorati dalla Commissione che avevano un’incidenza diretta sulla gravità o sulla durata del sospettato cartello. Conformemente al punto 23 della comunicazione sul trattamento favorevole, la Commissione non ha tenuto conto di detti elementi ai fini della determinazione dell’ammontare dell’ammenda da infliggere ad EKA |
2.5.3. Punto 23, lettera b), secondo trattino (riduzione del 20-30 %)
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(32) |
Atofina, (attualmente Arkema), è stata la seconda impresa a soddisfare i requisiti di cui al punto 21 sul trattamento favorevole, in quanto ha fornito alla Commissione elementi di prova che costituiscono un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in possesso della Commissione all’epoca in cui li ha forniti, e secondo quanto risulta alla Commissione, Atofina ha posto fine alla sua partecipazione entro il momento in cui ha presentato le prove e la sua partecipazione è cessata definitivamente. Pertanto in base al punto 23, lettera b), secondo trattino della comunicazione sul trattamento favorevole Atofina può beneficiare di una riduzione del 20-30 % dell’ammenda. Nel fissare il livello dell’ammenda entro la forcella del 20-30 %, la Commissione ha tenuto conto sia della data in cui le sono stati presentati gli elementi di prova di significativo valore aggiunto nonché del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato. La Commissione ha concesso ad Atofina una riduzione del 30 % dell'ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta. |
2.5.4. Punto 23, lettera (b), terzo trattino (riduzione fino al 20 %)
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(33) |
Solvay è stata la terza impresa a soddisfare i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 4 aprile 2003, ossia poco dopo gli accertamenti effettuati nei suoi locali, il 25 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 17/62, Solvay ha presentato richiesta di trattamento favorevole in base alla comunicazione succitata. La dichiarazione del 4 aprile 2003 ha soddisfatto i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole, dato che Solvay ha fornito alla Commissione prove che costituivano significativo valore aggiunto rispetto a quelle già in possesso della Commissione. Secondo quanto risulta alla Commissione, Solvay ha posto fine alla sua partecipazione all'infrazione entro il momento in cui ha presentato le prove. |
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(34) |
Solvay sostiene di aver contattato la Commissione telefonicamente la mattina del 3 aprile 2003 per informarla che intendeva presentare richiesta in base alla comunicazione sul trattamento favorevole. La richiesta di trattamento favorevole presentata da Atofina il 3 aprile 2003, alle 15.50, conteneva 13 documenti che, secondo Solvay, erano illeggibili e/o incomprensibili senza una trascrizione o altra forma di spiegazione, ragione per cui la Commissione non è stata in grado di utilizzarli fintantoché non le è stata fornita una spiegazione completa il 26 maggio 2003, in ogni caso dopo che Solvay aveva presentato richiesta di trattamento favorevole. |
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(35) |
Solvay sostiene che un fattore decisivo per determinare se una richiesta di trattamento favorevole possa beneficiare di una riduzione in base alla succitata comunicazione è la qualità oggettiva delle informazioni fornite, intesa in termini di utilità per la Commissione. Solvay sostiene che la sua domanda di trattamento favorevole era stata debitamente effettuata la mattina del 3 aprile 2003 e costituiva significativo valore aggiunto rispetto sia all'HP che al PBS. Pertanto può beneficiare della riduzione massima (50 %) dell'ammenda inflitta in relazione ai due prodotti. |
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(36) |
La Commissione ritiene che le documentazioni di EKA e Atofina abbiano costituito notevole valore aggiunto conformemente al punto 21 della Comunicazione sul trattamento favorevole anteriormente alla prima presentazione di Solvay, che ha avuto luogo soltanto il 4 aprile 2003. Pertanto la Commissione respinge la tesi di Solvay. |
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(37) |
La Commissione ha concesso a Solvay una riduzione del 10 % dell'ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta. |
2.5.5. Altre richieste in base alla Comunicazione sul trattamento favorevole
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(38) |
Solvay, Solexis e Kemira hanno anche presentato richiesta in base alla sezione 2 della Comunicazione sul trattamento favorevole, ma non è stata concessa alcuna riduzione, essendo le loro richieste prive di valore aggiunto significativo. |
3. DECISIONE
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(39) |
Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato e all'articolo 53 dell'Accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, ad un'infrazione unica e continuata concernente il perossido di idrogeno e il perborato di sodio nell'interno territorio SEE, consistita prevalentemente in scambi tra concorrenti di informazioni su prezzi e volumi di vendita, accordi sui prezzi, accordi sulla riduzione della capacità di produzione nel SEE e monitoraggio degli accordi anticoncorrenziali:
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(40) |
Per le infrazioni di cui al punto precedente, sono state imposte le seguenti ammende:
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(41) |
Alle imprese sopraelencate è stato ingiunto di porre immediatamente fine alle succitate infrazioni qualora non lo abbiano già fatto e di astenersi dal ripetere qualsiasi atto o comportamento descritto al punto 2 e da qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto ed effetto identico o equivalente. |
(1) GU C 45, 19.2.2002, pag. 3.
(2) Dato che la documentazione fornita da EKA ha consentito alla Commissione di far risalire il cartello al 31 gennaio 1994, conformemente al punto 23 della comunicazione sul trattamento favorevole, questi elementi non saranno presi in considerazione ai fini della determinazione dell’ammenda, per cui, per detta impresa, la maggiorazione della durata sarà del 20 % anziché del 55 %.
(3) Siffatte decisioni includono: per quanto riguarda Degussa: la decisione della Commissione del 23 novembre 1984 relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del trattato CE (IV/30.907 — Prodotti del perossigeno, GU L 35 del 7.2.1985, pag. 1), la decisione della Commissione del 23 aprile 1986 relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del trattato CE (IV/31.149 — Polipropilene, GU L 230 del 18.8.1986, pag. 1). Per quanto concerne Edison: la decisione della Commissione del 27 luglio 1994 concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del trattato CE (IV/31865 — PVC II, GU L 239 del 14.9.1994, pag. 14). Per quanto concerne Solvay: la decisione della Commissione del 23 novembre 1984 succitata (prodotti del perossigeno) la decisione della Commissione del 23 aprile 1986 succitata (Polipropilene), decisione della Commissione del 27 luglio 1994 succitata (PVC II). Per quanto concerne Atofina/Arkema: la decisione della Commissione del 23 novembre 1984 succitata (Prodotti del perossigeno), la decisione della Commissione del 27 luglio 1994 succitata (PVC II).
(4) La maggiorazione per la recidiva si applica unicamente ad Atofina e non alle sue società madri Elf Aquitaine e Total, in quanto queste ultime non detenevano il controllo di Atofina all’epoca della precedente infrazione. Il fattore di moltiplicazione applicato a Total, ossia 3, non è incluso nel calcolo. Invece, ai fini del calcolo della recidiva è applicato un fattore di moltiplicazione pari a 1,25, che sarebbe stato applicato se Atofina fosse stato l’unico destinatario della decisione (dato che il suo fatturato a livello mondiale nel 2005 è stato di 5,7 miliardi di euro). Un’ammenda distinta è pertanto inflitta ad Atofina unicamente per tale importo.
(5) Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2005 nelle cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03 Tokai Carbon Co. Ltd. E altri contro Commissione, non ancora pubblicata (cfr. riferimento alla GU C 205 del 20.8.2005, pag. 18), punto 390 della motivazione.