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Document 32006D0885

    2006/885/CE: Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2006 , concernente un contributo finanziario della Comunità per il 2006 inteso a coprire le spese sostenute dal Belgio e dalla Germania ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(2006) 5894]

    GU L 341 del 7.12.2006, p. 43–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 142M del 5.6.2007, p. 747–749 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/885/oj

    7.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 341/43


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 dicembre 2006

    concernente un contributo finanziario della Comunità per il 2006 inteso a coprire le spese sostenute dal Belgio e dalla Germania ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

    [notificata con il numero C(2006) 5894]

    (I testi in lingua francese, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)

    (2006/885/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 23,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti da paesi terzi o da altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, se ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

    (2)

    Il Belgio e la Germania hanno varato un programma d'azione per eradicare gli organismi nocivi ai vegetali introdotti sui rispettivi territori. Detti programmi indicano gli obiettivi da raggiungere, le misure da mettere in atto, i costi e la durata. Il Belgio e la Germania hanno chiesto l’assegnazione di un contributo finanziario della Comunità a tali programmi entro il limite di tempo stabilito dalla direttiva 2000/29/CE e in conformità del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 (2).

    (3)

    Le informazioni tecniche fornite dal Belgio e dalla Germania hanno consentito alla Commissione di analizzare la situazione accuratamente ed integralmente e di concludere che sono soddisfatte le condizioni di assegnazione del contributo finanziario comunitario stabilite dall’articolo 23 della direttiva 2000/29/CE. Di conseguenza è opportuno concedere un contributo finanziario comunitario destinato a coprire le spese relative a tali programmi.

    (4)

    Il contributo finanziario della Comunità può coprire fino al 50 % delle spese ammissibili. Tuttavia, secondo l’articolo 23, paragrafo 5, terzo comma della direttiva, la quota del contributo finanziario della Comunità a favore del programma presentato dal Belgio va ridotta, poiché il programma notificato da tale Stato membro ha già beneficiato di un finanziamento comunitario a norma delle decisioni 2004/772/CE (3) e 2005/789/CE (4) della Commissione.

    (5)

    Conformemente all'articolo 24 della direttiva 2000/29/CE, la Commissione deve accertare se l'organismo nocivo in questione è stato introdotto in seguito ad esami o controlli inadeguati e adottare i provvedimenti necessari a seconda dei risultati della sua verifica.

    (6)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 (5), relativo al finanziamento della politica agricola comune, gli interventi fitosanitari devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di queste misure si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento sopramenzionato.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È approvata l'assegnazione di un contributo finanziario della Comunità per il 2006 destinato a coprire le spese sostenute dal Belgio e dalla Germania connesse alle misure necessarie secondo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e adottate ai fini della lotta contro gli organismi interessati dai programmi di eradicazione elencati nell'allegato.

    Articolo 2

    1.   L'importo complessivo del contributo finanziario di cui all'articolo 1 è pari a EUR 101 423.

    2.   Gli importi massimi del contributo finanziario comunitario per ogni singolo programma sono quelli indicati nell’allegato.

    Articolo 3

    Il versamento del contributo finanziario della Comunità indicato nell’allegato è soggetto alle condizioni seguenti:

    a)

    sono state fornite prove delle misure adottate nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;

    b)

    lo Stato membro in questione ha presentato alla Commissione una richiesta di pagamento secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002.

    Il versamento del contributo finanziario non pregiudica le verifiche da parte della Commissione in applicazione dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.

    Articolo 4

    Il Regno del Belgio e la Repubblica federale di Germania sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

    (2)  GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 738/2005 (GU L 122 del 14.5.2005, pag. 17).

    (3)  GU L 341 del 17.11.2004, pag. 27.

    (4)  GU L 296 del 12.11.2005, pag. 42.

    (5)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


    ALLEGATO

    PROGRAMMI DI ERADICAZIONE

    Legenda:

    a

    =

    anni di attuazione del programma di eradicazione.

    SEZIONE I

    Programmi per i quali il contributo finanziario della Comunità corrisponde al 50 % delle spese ammissibili

    Stato membro

    Organismi nocivi combattuti

    Vegetali interessati

    Anno

    Spesa ammissibile

    (EUR)

    Contributo comunitario massimo

    (EUR)

    per programma

    Germania

    Anoplophora glabripennis

    Vari alberi

    2004 e 2005

    64 554

    32 277


    SEZIONE II

    Programmi per i quali la quota del contributo finanziario della Comunità varia in misura decrescente

    Stato membro

    Organismi nocivi combattuti

    Vegetali interessati

    Anno

    a

    Spesa ammissibile

    (EUR)

    Quota

    (%)

    Contributo comunitario massimo

    (EUR)

    Belgio

    Diabrotica virgifera

    Granturco

    2006

    4

    172 865

    40

    69 146


    Contributo comunitario totale (EUR)

    101 423


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