This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006D0806
2006/806/EC: Commission Decision of 24 November 2006 recognising in principle the completeness of the dossier submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of orthosulfamuron in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document number C(2006) 5539) (Text with EEA relevance)
2006/806/CE: Decisione della Commissione, del 24 novembre 2006 , che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’orthosulfamuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 5539] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2006/806/CE: Decisione della Commissione, del 24 novembre 2006 , che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’orthosulfamuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 5539] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 329 del 25.11.2006, p. 74–75
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 638–639
(MT)
In force
25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/74 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2006
che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’orthosulfamuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2006) 5539]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/806/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate a essere incorporate nei prodotti fitosanitari. |
(2) |
Il 4 luglio 2005 la società Isagro SpA ha presentato alle autorità italiane un fascicolo relativo alla sostanza attiva orthosulfamuron, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva in questione sembra soddisfare i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva interessata. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(4) |
Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che il fascicolo risponde in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE. |
(5) |
La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo riguardante la sostanza attiva di cui all’allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfa in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della medesima.
Il fascicolo soddisfa inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.
Articolo 2
Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato del fascicolo in questione e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del suo esame, insieme a eventuali raccomandazioni sull’iscrizione o meno della sostanza attiva in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).
ALLEGATO
Sostanza attiva oggetto della presente decisione
N. |
Nome comune, numero di identificazione CIPAC |
Richiedente |
Data della domanda |
Stato membro relatore |
1 |
Orthosulfamuron n. CIPAC non ancora assegnato |
Isagro SpA |
4 luglio 2005 |
IT |