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Document 32006D0766

    2006/766/CE: Decisione della Commissione, del 6 novembre 2006 , che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca [notificata con il numero C(2006) 5171] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 320 del 18.11.2006, p. 53–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato da 32019R0626

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/766/oj

    18.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 320/53


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 novembre 2006

    che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca

    [notificata con il numero C(2006) 5171]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/766/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le condizioni particolari per l’importazione di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi, gasteropodi marini e prodotti della pesca dai paesi terzi sono stabilite nel regolamento (CE) n. 854/2004.

    (2)

    La decisione 97/20/CE della Commissione (2) fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, mentre la decisione 97/296/CE della Commissione (3) stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana.

    (3)

    Occorre stabilire gli elenchi dei paesi terzi e dei territori che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono pertanto in grado di garantire che i molluschi bivalvi, i tunicati, gli echinodermi, i gasteropodi marini e i prodotti della pesca esportati nella Comunità rispettano le condizioni sanitarie fissate per tutelare la salute dei consumatori. È tuttavia opportuno autorizzare l’importazione di muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, anche dai paesi terzi che non figurano in tale elenco.

    (4)

    Le autorità competenti dell’Australia, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay hanno fornito garanzie adeguate che le condizioni applicabili ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini vivi sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente.

    (5)

    Le autorità competenti dell’Armenia, della Bielorussia e dell’Ucraina hanno fornito garanzie adeguate che le condizioni applicabili ai prodotti della pesca sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente.

    (6)

    Occorre pertanto abrogare le decisioni 97/20/CE e 97/296/CE e sostituirle con una nuova decisione.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini

    1.   L’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, figura nell’allegato I della presente decisione.

    2.   In deroga a quanto disposto all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, il paragrafo 1 non si applica ai muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, che possono essere importati anche dai paesi terzi che non figurano nell’elenco di cui al paragrafo 1.

    Articolo 2

    Importazioni di prodotti della pesca

    L’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, figura nell’allegato II della presente decisione.

    Articolo 3

    Abrogazione

    Le decisioni 97/20/CE e 97/296/CE sono abrogate.

    I riferimenti alla decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

    (2)  GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16).

    (3)  GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/200/CE (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 50).


    ALLEGATO I

    Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano

    [paesi e territori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]

    AU —

    AUSTRALIA

    CL —

    CILE (1)

    JM —

    GIAMAICA (2)

    JP —

    GIAPPONE (1)

    KR —

    COREA DEL SUD (1)

    MA —

    MAROCCO

    NZ —

    NUOVA ZELANDA

    PE —

    PERÙ (1)

    TH —

    THAILANDIA (1)

    TN —

    TUNISIA

    TR —

    TURCHIA

    UY —

    URUGUAY

    VN —

    VIETNAM (1)


    (1)  Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

    (2)  Unicamente gasteropodi marini.


    ALLEGATO II

    Elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano

    [paesi e territori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]

    AE —

    EMIRATI ARABI UNITI

    AG —

    ANTIGUA E BARBUDA (1)

    AL —

    ALBANIA

    AM —

    ARMENIA (2)

    AN —

    ANTILLE OLANDESI

    AR —

    ARGENTINA

    AU —

    AUSTRALIA

    BD —

    BANGLADESH

    BG —

    BULGARIA (3)

    BR —

    BRASILE

    BS —

    BAHAMAS

    BY —

    BIELORUSSIA

    BZ —

    BELIZE

    CA —

    CANADA

    CH —

    SVIZZERA

    CI —

    COSTA D'AVORIO

    CL —

    CILE

    CN —

    CINA

    CO —

    COLOMBIA

    CR —

    COSTA RICA

    CU —

    CUBA

    CV —

    CAPO VERDE

    DZ —

    ALGERIA

    EC —

    ECUADOR

    EG —

    EGITTO

    FK —

    ISOLE FALKLAND

    GA —

    GABON

    GD —

    GRENADA

    GH —

    GHANA

    GL —

    GROENLANDIA

    GM —

    GAMBIA

    GN —

    GUINEA (4)  (5)

    GT —

    GUATEMALA

    GY —

    GUYANA

    HK —

    HONG KONG

    HN —

    HONDURAS

    HR —

    CROAZIA

    ID —

    INDONESIA

    IN —

    INDIA

    IR —

    IRAN

    JM —

    GIAMAICA

    JP —

    GIAPPONE

    KE —

    KENYA

    KR —

    COREA DEL SUD

    KZ —

    KAZAKISTAN

    LK —

    SRI LANKA

    MA —

    MAROCCO (6)

    MG —

    MADAGASCAR

    MR —

    MAURITANIA

    MU —

    MAURIZIO

    MV —

    MALDIVE

    MX —

    MESSICO

    MY —

    MALAYSIA

    MZ —

    MOZAMBICO

    NA —

    NAMIBIA

    NC —

    NUOVA CALEDONIA

    NG —

    NIGERIA

    NI —

    NICARAGUA

    NZ —

    NUOVA ZELANDA

    OM —

    OMAN

    PA —

    PANAMA

    PE —

    PERÙ

    PG —

    PAPUA NUOVA GUINEA

    PH —

    FILIPPINE

    PF —

    POLINESIA FRANCESE

    PM —

    SAINT-PIERRE E MIQUELON

    PK —

    PAKISTAN

    RO —

    ROMANIA (3)

    RU —

    RUSSIA

    SA —

    ARABIA SAUDITA

    SC —

    SEICELLE

    SG —

    SINGAPORE

    SN —

    SENEGAL

    SR —

    SURINAME

    SV —

    EL SALVADOR

    TH —

    THAILANDIA

    TN —

    TUNISIA

    TR —

    TURCHIA

    TW —

    TAIWAN

    TZ —

    TANZANIA

    UA —

    UCRAINA

    UG —

    UGANDA

    US —

    STATI UNITI D'AMERICA

    UY —

    URUGUAY

    VE —

    VENEZUELA

    VN —

    VIETNAM

    XM —

    MONTENEGRO (7)

    XS —

    SERBIA (7)  (8)

    YE —

    YEMEN

    YT —

    MAYOTTE

    ZA —

    SUD AFRICA

    ZW —

    ZIMBABWE


    (1)  Unicamente crostacei vivi.

    (2)  Unicamente gamberi vivi non d’allevamento.

    (3)  Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.

    (4)  Unicamente pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento.

    (5)  Non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla decisione 94/360/CE della Commissione (GU L 158 del 26.5.1994, pag. 41).

    (6)  I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum devono essere corredati: a) da un certificato sanitario supplementare secondo il modello di cui all’allegato VI, appendice V, parte B, del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27); e b) dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP rilevabile con il metodo di analisi biologico.

    (7)  Unicamente pesce selvatico intero e fresco catturato in mare.

    (8)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


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