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Document 32006D0760
2006/760/EC: Commission Decision of 9 November 2006 fixing for the marketing year 2006/2007 the amounts of the aid for diversification, the additional aid for diversification and the transitional aid, to be granted under the temporary scheme for the restructuring of the sugar industry of the Community (notified under document number C(2006) 5306)
2006/760/CE: Decisione della Commissione, del 9 novembre 2006 , che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli importi dell’aiuto alla diversificazione, dell’aiuto supplementare alla diversificazione e dell’aiuto transitorio previsti dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità [notificata con il numero C(2006) 5306]
2006/760/CE: Decisione della Commissione, del 9 novembre 2006 , che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli importi dell’aiuto alla diversificazione, dell’aiuto supplementare alla diversificazione e dell’aiuto transitorio previsti dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità [notificata con il numero C(2006) 5306]
GU L 311 del 10.11.2006, p. 49–50
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 434–435
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/49 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2006
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli importi dell’aiuto alla diversificazione, dell’aiuto supplementare alla diversificazione e dell’aiuto transitorio previsti dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità
[notificata con il numero C(2006) 5306]
(Fanno fede le sole versioni spagnola, tedesca, inglese, italiana, portoghese e svedese)
(2006/760/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (1),
visto il regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (2), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Entro il 31 ottobre 2006, la Commissione deve fissare gli importi assegnati a ciascuno Stato membro interessato per l’aiuto alla diversificazione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006, per l’aiuto supplementare alla diversificazione di cui all’articolo 7 dello stesso regolamento e per l’aiuto transitorio a favore di taluni Stati membri di cui all’articolo 9 del medesimo. |
(2) |
Gli importi dell’aiuto alla diversificazione e dell’aiuto supplementare alla diversificazione sono calcolati in base alle tonnellate di quota di zucchero rinunciata nella campagna di commercializzazione 2006/2007 nello Stato membro in questione, secondo il disposto dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 968/2006. |
(3) |
L’aiuto transitorio all’Austria e alla Svezia deve essere integralmente a disposizione di questi due Stati membri a decorrere dalla campagna 2006/2007, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi, per Stato membro interessato, dell’aiuto alla diversificazione e dell’aiuto supplementare alla diversificazione di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 320/2006, fissati in rapporto alle quote rinunciate nella campagna di commercializzazione 2006/2007, sono indicati nell’allegato della presente decisione.
L’importo dell’aiuto transitorio all’Austria e alla Svezia di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 320/2006 è indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Il Regno di Spagna, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.
(2) GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32.
ALLEGATO
Importi per Stato membro dell’aiuto alla diversificazione, dell’aiuto supplementare alla diversificazione e dell’aiuto transitorio
Campagna 2006/2007
(in EUR) |
|||
Stato membro |
Aiuto alla diversificazione |
Aiuto supplementare alla diversificazione |
Aiuto transitorio a taluni Stati membri |
España |
10 196 475,75 |
— |
— |
Ireland |
21 818 970,00 |
21 818 970,00 |
— |
Italia |
85 271 723,40 |
42 635 861,70 |
— |
Österreich |
— |
— |
9 000 000,00 |
Portugal |
3 856 371,00 |
1 928 185,50 |
— |
Sverige |
4 660 539,00 |
— |
5 000 000,00 |