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Document 32006D0695
2006/695/EC: Council Decision of 17 July 2006 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the Republic of Maldives on certain aspects of air services
2006/695/CE: Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006 , relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
2006/695/CE: Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006 , relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
GU L 286 del 17.10.2006, p. 19–19
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 200M del 1.8.2007, p. 41–41
(MT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/695/oj
17.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 286/19 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2006
relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2006/695/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(3) |
È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA
17.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 286/20 |
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DELLE MALDIVE (in seguito denominata «le Maldive»),
dall'altra,
(in seguito denominate «le parti»)
CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e le Maldive hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario;
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi;
VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione comunitaria;
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e le Maldive, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e le Maldive e per garantire la continuità di tali servizi aerei;
CONSTATANDO che in virtù della legislazione comunitaria i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e le Maldive, che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese;
CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l'intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e le Maldive, di compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei delle Maldive, né di negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri.
3. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.
Articolo 2
Designazione da parte di uno Stato membro
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalle Maldive, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, le Maldive rilasciano gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
i) |
il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; e |
ii) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e |
iii) |
il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato. |
3. Le Maldive possono rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
i) |
il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; |
ii) |
il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure |
iii) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato. |
Le Maldive esercitano i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.
Articolo 3
Sicurezza
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alle Maldive ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e le Maldive si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante per la navigazione aerea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalle Maldive che opera tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
Articolo 5
Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalle Maldive in forza di un accordo di cui all'allegato I, che contengano una disposizione indicata all'allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea.
Articolo 6
Compatibilità con le norme sulla concorrenza
1. Gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e le Maldive non pregiudicano le norme in materia di concorrenza delle parti.
2. Le disposizioni di cui all'allegato II, lettera f), sono abrogate e cessano di avere effetto.
Articolo 7
Allegati dell'accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 8
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione transitoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. L'accordo concluso tra uno Stato membro e le Maldive che alla data della firma del presente accordo non sia ancora entrato in vigore e non sia applicato in via provvisoria è indicato all'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a detto accordo alla data della sua entrata in vigore o della sua applicazione provvisoria.
Articolo 10
Cessazione
1. La cessazione di uno degli accordi dell'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.
2. La cessazione di tutti gli accordi dell'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il ventuno settembre duemilasei, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e in lingua dhivehi.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Por la República de Maldivas
Za Maledivskou republiku
For Republikken Maldiverne
Für die Republik Malediven
Maldiivi Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία των Μαλδιβών
For the Republic of Maldives
Pour la République des Maldives
Per la Repubblica delle Maldive
Maldivu Republikas vārdā
Ma1dyvų Respublikos vardu
A Maldív Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Maldivi
Voor de Republiek der Maldiven
W imieniu Republiki Malediwów
Pela República das Maldivas
Za Maldivskú republiku
Za Republiko Maldivi
Malediivien tasavallan puolesta
För Republiken Maldiverna
ALLEGATO I
Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi in materia di servizi aerei fra le Maldive e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:
|
b) |
Accordo in materia di servizi aerei siglato o firmato fra le Maldive e uno Stato membro della Comunità europea non ancora entrato in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo:
|
ALLEGATO II
Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell'allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro:
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:
|
c) |
Sicurezza:
|
d) |
Tassazione del carburante:
|
e) |
Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:
|
f) |
Compatibilità con le norme sulla concorrenza:
|
ALLEGATO III
Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo
a) |
la Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
b) |
il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
c) |
il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
d) |
la Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera). |